Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25805 del 18/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 25805 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA

sul ricorso 30243-2006 proposto da:
ZUMPANO CARMINE ZMPCMN39L05C430P, GULLA’ FRANCESCO
GLLFNC47S15C430K, COSENTINO INES CSNNSI27M491896A,
IACCINO ERNESTO FRANCESCO CCNRST61A05C430Q, DE FRANCO
MARIA GIOVANNA DFRMGV49S431896E, PINGITORE BIAGIO
PNGBGI46E021896F,
2013
1917

PINGITORE

FRANCESCHINA

PNGFNC41P621896D, IACCINO MICHELE CCNMHL65S24D086H,
FALBO TERESA CARMELINA FLBTSC54B52C430V, TUTTOBENE
MATTIA FRANCESCA TTTMTF43R44B381X, DE ROSE SALVATORE
DRSSVT56C24C430D, TACCINO GIUSEPPE CCNGPP56M31C430C,
IACCINO ETTORE CCNTTR68L27D086U, SIRIANNI FRANCESCO

Data pubblicazione: 18/11/2013

SRNFNC41B05C430K, IACCINO TERESA CCNTSN49L42C430N,
IACCINO LUIGI CCNLGU51A02C430E, IACCINO ANNA MARIA
CCNNMR53E56D086R, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA UGO OJETTI 114, presso lo studio dell’avvocato
CAPUTO FRANCESCO ANTONIO, che li rappresenta e

– ricorrenti contro

SMERIGLIO FRANCESCO SMRFNC52S14H565F, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO 13, presso lo
studio dell’avvocato CAPPELLERI MARIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato QUAGLIO
DOMENICO;
SCARNATI DONATELLA, SCARNATI VITTORIA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA E.DUSE 35, presso lo studio
dell’avvocato PANTALANI STEFANO, che li rappresenta e
difende;
– controricorrenti nonchè contro

SCARNATI ENRICO DECEDUTO;
GULLA’ FRANCESCO DECEDUTO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 42/2006 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 09/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/09/2013 dal Consigliere Dott. FELICE

difende unitamente all’avvocato VIA ORESTE;

MANNA;
udito

l’Avvocato

Morrone

Corrado

con

delega

depositata in udienza dell’Avv. Via Oreste difensore
dei ricorrenti che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

per l’inammissibilità, in subordine, il rigetto, con
danna alle spese.

Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Francesco Smeriglio, promissario acquirente di un fabbricato posto in
comune di Celico, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Cosenza,
Biagio Pingitore, Teresa Carmelina Falbo e Ines Cosentino, in proprio e nella

Giuseppe, Ernesto, Michele ed Ettore Iaccino, ed ancora Carmine Zumpano,
Maria Giovanna De Franco, Franceschina Pingitore, Francesco Gullà,
Salvatore De Rose, Francesco Siriani e Maria Francesca Tuttobene, per la
parte prominente venditrice, per sentir dichiarare la risoluzione per
inadempimento del contratto preliminare stipulato il 25.9.1994, in quanto
l’immobile non era conforme alle prescrizioni della normativa antisismica.
I convenuti nel resistere in giudizio chiedevano ed ottenevano di chiamare
in causa il loro dante causa, Enrico Scarnati, il quale, a sua volta, si costituiva
eccependo l’inammissibilità della chiamata in causa e deducendo, nel merito,
l’infondatezza della domanda.
Il Tribunale respingeva la domanda.
L’impugnazione proposta da Francesco Smeriglio era accolta dalla Corte
d’appello di Catanzaro, che dichiarava risolto il contratto preliminare
(s’intende, per inadempimento) e condannava la parte prominente venditrice
alla restituzione della somma versata a titolo di caparra e al pagamento
dell’importo di € 5.570,60 per le migliorie che Francesco Smeriglio aveva
apportato all’immobile.
Riteneva la Corte territoriale, sulla base degli accertamenti tecnici disposti,
che l’immobile promesso era stato oggetto d’interventi edilizi (incidenti sulle
condizioni statiche e generali dell’immobile, per renderlo funzionale alla sua
4

qualità di eredi di Antonio Iaccino, nonché Teresina, Luigi, Anna Maria,

destinazione) in forza di licenza rilasciata il 25.5.1974. Incidenti sulla
struttura e sulla stabilità dell’immobile, tali opere erano state eseguite in
maniera difforme rispetto al progetto approvato e in violazione della
disciplina antisismica, esponendo l’immobile al pericolo di crolli.

preliminare, allo stato di fatto e di diritto in cui si trovava la costruzione al
momento della stipula del contratto, in quanto i vizi accertati riguardavano la
destinazione, la struttura e l’utilizzabilità del bene.
Per la cassazione di tale sentenza Biagio Pingitore, Teresa Carmelina Falbo
e Ines Cosentino, in proprio e nella qualità di eredi di Antonio Iaccino, nonché
Teresina, Luigi, Anna Maria, Giuseppe, Ernesto, Michele ed Ettore Taccino,
ed ancora Carmine Zumpano, Maria Giovanna De Franco, Franceschina
Pingitore, Francesco Gullà, Salvatore De Rose, Francesco Siriani e Maria
Francesca Tuttobene, propongono ricorso, affidato a cinque motivi.
Resiste con controricorso Francesco Smeriglio.
Questa Corte con ordinanza interlocutoria comunicata ai difensori il
10.1.2013 ha concesso 90 gg. per l’integrazione del contraddittorio nei
confronti di Francesco Gullà, che sebbene indicato tra i ricorrenti non
risultava aver sottoscritto la procura a margine del ricorso.
Il primo tentativo di notifica dell’atto d’integrazione del contraddittorio
non è andato a buon fine perché Francesco Gullà è deceduto nel 1999.
Individuato in Enzo Gullà l’unico erede, la parte ricorrente ha effettuato la
notificazione a mezzo posta a quest’ultimo il 3.5.2013, e dunque oltre il
termine concesso. Detta parte, pertanto, adducendo come non imputabile a sé

5

Né, proseguiva la Corte territoriale, valeva il richiamo, contenuto nel

la ritardata integrazione, ha depositato istanza di rimessione in termini per
riattivare il procedimento notificatorio.
Nelle more (e per effetto della notifica anche a loro dell’atto d’integrazione
del contraddittorio), hanno presentato controricorso, datato 5.6.2013, Vittoria

quale, però, il ricorso era stato regolarmente notificato il 31.10.2006, senza
che questi svolgesse poi attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi a partire da S.U.
n. 15783 del 2005, qualora uno degli eventi idonei a determinare
l’interruzione del processo si verifichi nel corso del giudizio di primo grado,
prima della chiusura della discussk,ii, (ovvero prima della scadenza dei
termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di
replica, ai sensi del nuovo testo dell’art. 190 c.p.c.), e tale evento non venga
dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a
norma dell’art. 300 c.p.c., il giudizio di impugnazione deve essere comunque
instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati: e ciò alla luce
dell’art. 328 c.p.c., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare
il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle
parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell’impugnazione, con piena
parificazione, a tali effetti, tra l’evento verificatosi dopo la sentenza e quello
intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato.
L’applicazione di tale principio, in base al quale il giudizio
d’impugnazione deve essere instaurato da e nei confronti della giusta parte
6

e Donatella Scarnati, quali eredi di Enrico Scarnati, deceduto il 2à.1.2007, al

processuale, implica a carico dell’impugnante un onere di conoscenza
preventiva che non può essere assolto posticipatamente all’esito del
procedimento di notificazione dell’atto introduttivo. La situazione che si
verifica, in altri termini, riguardando l’identificazione stessa del soggetto da

che, per causa indipendente della volontà del notificante, non abbia sortito
esito nei termini prescritti, procedimento che, se riattivato dalla stessa parte
senza apprezzabile soluzione di continuità, retrodata i suoi effetti al tempo
dell’impulso iniziale (cfr. Cass. nn. 18074/12 e 21154/10). Non trattandosi di
una disfunzione del procedimento notificatorio, ma di un problema
d’individuazione della parte, si è al di fuori dell’ambito di operatività del
suddetto rimedio di natura pretoria.
1.1. – Nel caso di specie, Francesco Gullà è deceduto nel 1999, e dunque
durante la fase attiva del giudizio d’appello, senza che l’evento interruttivo sia
stato dichiarato o notificato. Ciò posto, la particolarità risiede in ciò, che il
ricorso per cassazione risulta essere stato proposto, fra gli altri ricorrenti,
anche in nome e per contro di lui sulla base di una procura speciale inesistente
(che, come si è detto in parte narrativa, reca la sottoscrizione di tutti gli altri
ricorrenti ad eccezione di quella di Francesco Gullà).
Ne è seguito ai sensi dell’art. 331 c.p.c. l’ordine d’integrazione del
contraddittorio nei confronti di detto litisconsorte dei ricorrenti, ordine che è
stato ottemperato notificando l’atto all’unico erede, Enzo Gullà, dopo la
scadenza del termine concesso (la cui perentorietà è fuori discussione: cfr. ex
pluribus, Cass. n. 7528/07).

7

evocare in giudizio, non è parificabile a quella del procedimento di notifica

Ciò posto, non è concepibile né la domandata rimessione in termini (che
peraltro presuppone un’attività non compiuta entro una certa data, e non la
proroga di un termine scaduto per rendere tempestivo ora per allora un atto
già posto in essere), né un’applicazione estensiva della predetta

disparte la già evidenziata diversità delle due situazioni, deve ulteriormente
rilevarsi che nel caso di specie la parte istante non sconta neppure la sorpresa
di un evento emergente dalla notificazione e più o meno incolpevolmente
ignorato. I difer.ri dei ricorrenti per cassazione, avendo indicato tra questi
ultimi anche Francesco Gullà pur non avendone ricevuto procura speciale,
erano di necessità consapevoli, ancor prima di proporre il ricorso, del fatto
che per tale parte si sarebbe posto un problema d’integrazione del
contraddittorio. E dunque altrettanto consapevolmente non si sono attivati per
prevenirne le conseguenze, ricercando in tempo utile il soggetto cui notificare
il ricorso.
2. – Pertanto, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art.
331, cpv. c.p.c.
3. – Del pari inammissibile è anche il controricorso delle eredi di Enrico
Scarnati. Non essendo l’istituto dell’interruzione applicabile al giudizio di
cassazione, la morte della parte già regolarmente intimata non pioduce effetti
processuali di sorta, e di riflesso non riapre il termine di cui all’art. 370 c.p.c.
4. – Pertanto, le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza della parte ricorrente nei confronti del solo Francesco
Smeriglio.
P. Q. M.
8

giurisprudenza in tema di riattivazione del procedimento di notifica. In

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese
nei confronti di Francesco Smeriglio, spese che liquida in E 2.700,00 di cui
200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile

della Corte Suprema di Cassazione, il 19.9.2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA