Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25805 del 13/11/2020
Cassazione civile sez. lav., 13/11/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 13/11/2020), n.25805
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10037-2015 proposto da:
P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IGNAZIO
PERSICO 77, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA GAMBARDELLA,
rappresentato e difeso dall’avvocato ALDO CORVINO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n.
12;
– controricorrente –
nonchè contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 819/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 12/02/2014 R.G.N. 10440/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/09/2020 dal Consigliere Dott. TORRICE AMELIA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
1. con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da P.S. nei confronti dell’Agenzia del Demanio e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, volta alla condanna di questi ultimi al risarcimento dei danni biologici e patrimoniali conseguiti: a) alla ritardata attuazione del passaggio di esso ricorrente ad altra amministrazione, passaggio richiesto ai sensi del D.Lgs. n. 173 del 2003, art. 3, comma 5; b.) alla inoperosità alla quale esso ricorrente era stato costretto dal 1.5.2004 sino alla data della sua immissione nei ruoli della Commissione Tributaria;
2. per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso P.S. sulla base due motivi, ai quali ha resistito con controricorso l’Agenzia del Demanio; il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorrente denuncia:
3. con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1321,1382 e 2697 c.c. e difetto di motivazione;
4. con il secondo motivo violazione e falsa applicazione delle regole sulla ripartizione degli oneri probatori con specifico riferimento agli artt. 2697 e 1218 c.c.;
5. con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e degli artt. 1226 e 2103 c.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dal riconosciuto demansionamento e dalla conseguente determinazione del danno;
in via preliminare;
6. il ricorso è inammissibile;
7. il ricorso di primo grado è stato depositato il 6.10.2008; trova, pertanto, applicazione nel giudizio in esame l’art. 327 c.p.c., nel testo precedente le modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, la quale si applica, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della stessa legge ai giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009; va precisato che, trattandosi di controversia prevista dall’art. 409 c.p.c., non trova applicazione la sospensione del decorso dei termini processuali previsto dall’art. 1 della stessa legge;
8. la notifica del ricorso per cassazione è stata avviata a mezzo del servizio postale il 31.3.2015, ben oltre il termine annuale previsto dall’art. 327 c.p.c., nel testo applicabile “ratione temporis”; la sentenza di primo grado è stata, infatti, pubblicata in data 12 febbraio 2014;;
9. Alla inammissibilità del ricorso non può conseguire la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità perchè la controricorrente ha notificato il controricorso il 28.8.2015, quando era spirato il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso fissato dal combinato disposto degli artt. 370 e 369 c.p.c. (il ricorso è stato notificato il 31.3.2015) e pertanto dell’atto inammissibile non si può tenere conto ai fini della liquidazione delle spese;
10. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte;
Dichiara l’inammissibilità del ricorso;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020