Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25804 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/10/2017, (ud. 20/01/2017, dep.31/10/2017),  n. 25804

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7/1/2014 la Corte d’Appello di Milano, rigettati tutti gli altri gravami, in parziale accoglimento di quello in via incidentale interposto dalla società Monsud s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Lecco n. 607 del 2009, ha condannato la società Meta s.r.l. al pagamento di somma in favore della prima a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, dichiarando la società Beco s.r.l. tenuta alla relativa manleva. Somma ulteriore a quanto già liquidato dal giudice di prime cure a carico della Meta s.r.l. a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla Beco s.r.l. per l’inadempimento contrattuale della prima nonchè della società S.B.E. Var.Vit. s.p.a., in ragione della fornitura di bulloneria allo stato grezzo (poi dalla Meta s.r.l. trasformata con trattamento di zincatura a caldo) da utilizzarsi per l’installazione di torri eoliche presso la stazione di (OMISSIS), rivelatasi affetta da vizi e difetti.

Il giudice del gravame ha altresì condannato: la società S.B.E. Var.Vit. s.p.a. a manlevare la società Beco s.r.l. di quanto tenuta a versare alla società Meta s.r.l.; gli Assicuratori dei Lloyd’s di Londra a manlevare la società S.B.E. Var.Vit. s.p.a. di quanto tenuta a versare alla società Beco s.r.l.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito gli Assicuratori dei Lloyd’s di Londra propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso la società Beco s.r.l. e, con separato controricorso, le società Monsud s.p.a. e Meta s.p.a. (già Meta s.r.l.), nonchè con ulteriore controricorso la società S.B.E. Var.Vit. s.p.a., la quale ultima spiega altresì ricorso incidentale sulla base di unico complesso motivo, illustrato da memoria, cui resistono con controricorso le società Monsud s.p.a. e Meta s.p.a. (già Meta s.r.l.), che hanno presentato anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti in via principale denunziano “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1913,1915 e 1932 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono che la corte di merito abbia ritenuto nulla la clausola n. 5 del CGC, laddove il termine ivi previsto di 10 giorni è meno stringente di quello di 3 giorni previsto all’art. 1913 c.c., e pertanto in favore della assicurata società S.B.E. Var.Vit. s.p.a.

Con il 2 motivo denunziano “errata applicazione” degli artt. 1915 e 1932 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che ai sensi dell’art. 1915 c.c., comma 2 se l’assicurato omette colposamente di adempiere l’obbligo di avviso l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Con il 3 motivo denunziano “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1914 e 1917, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono che la corte di merito ha erroneamente interpretato la polizza assicurativa de qua come diretta a garantire i vizi e difetti del prodotto fornito anzichè i danni da questo cagionati a terzi.

Con unico complesso motivo la ricorrente in via incidentale denunzia “violazione o falsa applicazione” degli artt. 1218 e 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “vizio di motivazione”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole che la corte di merito abbia “erroneamente interpretato le risultanze istruttorie”, giacchè sia la l’ATP che la CTU hanno nella specie avuto riguardo esclusivamente alle “viti e bulloni già sottoposti al processo di zincatura a caldo da Beco s.r.I.”, e non anche agli stessi allo stato grezzo, quali da essa forniti.

I motivi di entrambi i ricorsi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che come questa Corte ha già avuto modo di affermare il ricorso per cassazione richiede, da un lato, per ogni motivo di ricorso, l’indicazione della relativa rubrica, con la puntuale indicazione delle ragioni – tra quelle espressamente previsti dall’art. 360 c.p.c. – per cui è proposto; dall’altro, ne esige l’illustrazione, con l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della censura mossa alla decisione assunta con la sentenza impugnata, e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (v. in particolare Cass., 19/8/2009, n. 18421).

Risponde altresì a massima consolidata nella giurisprudenza di legittimità che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con – fra l’altro – l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito (cfr., da ultimo, Cass., 2/4/2014, n. 7692).

Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, per soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è tuttavia indispensabile che il ricorso offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonchè delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).

E’ cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v. Cass., 4/6/1999, n. 5492).

Orbene, i suindicati principi risultano non osservati dagli odierni ricorrenti.

I motivi dei ricorsi risultano infatti formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti fanno rispettivamente riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (es., all’atto di citazione 11.02.03 Beco srl, alla “comparsa di costituzione e risposta” e alla domanda riconvenzionale della società Meta s.r.l., alla propria “comparsa 13.06.03”, al “ricorso per ATP presentato da Beco”, alla prova testimoniale, alla “sentenza n. 607/09 del 6.7.09 del Tribunale di Lecco”, all'”atto di citazione in appello notificato ai Lloyd’s in data 04.01.2010″, alla “comparsa di costituzione ed appello incidentale dell’11.01.2010″ della società Beco s.r.l., all'”attività istruttoria esperita”, alla “relazione tecnica” del Politecnico di Milano del 4/11/2002, alla “lettera 16.12.02 Beco… (doc. 31 1^ Beco)”, all’ATP, alla CTU, alla “clausola 5 CGC”, alla “raccomandata” della SBE del 7/1/2003, alla sentenza del giudice di prime cure, allo “specifico motivo d’appello dedotto dai Lloyd’s”, alla “sezione 4 “Assicurazione della Responsabilità Civile Prodotti (RCP) art. 2”, alla “polizza”, alle “specifiche esclusioni dalla copertura di polizza presenti anche nella sezione 4-A”, agli “esborsi sostenuti a titolo di “salvataggio” ex art. 1914″, alla “comparsa conclusionale in appello”, i ricorrenti in via principale; alle “risultanze istruttorie”, all’ATP, alla CTU, la ricorrente in via incidentale) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente per la parte d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura dei soli rispettivi ricorsi, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nei medesimi, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritengono di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Atteso che è rimasto nella specie accertata la presenza di vizi affettanti la bulloneria allo stato grezzo fornita dalla società SBE s.r.l. e da questa rivenduta – previo relativo trattamento di zincatura a caldo effettuato nei propri impianti – alla società Meta s.r.l. ai fini dell’installazione da parte della medesima di torri eoliche presso la stazione di (OMISSIS), avuto in particolare riguardo al 2 motivo va osservato che la corte di merito ha nell’impugnata sentenza escluso che sia nella specie derivato danno alcuno agli odierni ricorrenti (“non risulta dimostrato alcun danno per l’assicuratore”), accertamento che non risulta idoneamente censurato dalla doglianza secondo cui il “pregiudizio sofferto dagli Assicuratori… si stabilisce nel fatto di non aver potuto valutare la gravità delle contestazioni mosse dalle controparti, nè aver potuto far esaminare da propri periti (prima che s’incardinasse la causa) i bulloni rotti o campioni dei bulloni marcati SBE”, non risultando invero indicati i termini della relativa decisività ai fini del pervenimento ad una decisione diversa da quella raggiunta dalla corte di merito nell’impugnata sentenza.

Quanto al 3^ motivo va sottolineato come non risulti dai ricorrenti invero censurata la violazione di alcun criterio interpretativo dei contratti ex artt. 1362 c.c. e ss., anche l’unico operato riferimento all’art. 1367 c.c. risultando nella specie apodittico e di per sè inidoneo a consentire di pervenire a diversa decisione.

In ordine al motivo del ricorso incidentale, deve porsi ulteriormente in rilievo che in realtà la ricorrente in sostanza si duole inammissibilmente dell’erronea valutazione delle emergenze probatorie, laddove alla stregua della vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – nel caso ratione temporis applicabile – il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione si sostanzia solamente nell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche l’omesso esame (e a fortiori l’erronea valutazione) di determinati elementi probatori (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, da ultimo, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Orbene, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni degli odierni ricorrenti, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, si risolvono in realtà nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro rispettive aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, infatti, in realtà sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi, assorbita ogni altra e diversa questione, consegue il rigetto dei ricorsi.

Stante la reciproca soccombenza va disposta la compensazione tra i ricorrenti, in via principale ed incidentale, delle spese del giudizio di cassazione.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore delle controricorrenti, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti in via principale ed incidentale, nonchè tra i primi e la società Beco s.r.l. Condanna gli Assicuratori dei Lloyd’s di Londra al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 10.200,00 – di cui Euro 10.000,00 per onorari – in favore delle società Monsud s.p.a. e Meta s.p.a. (già Meta s.r.l.), nonchè in Euro 5.200,00 – di cui Euro 5.000,00 per onorari – in favore della società Beco s.r.l. Condanna la società S.B.E. Var.Vit. s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.200,00 – di cui Euro 5.000,00 per onorari- in favore delle società Monsud s.p.a. e Meta s.p.a. (già Meta s.r.l.).

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principale ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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