Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25804 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 13/11/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 13/11/2020), n.25804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11379-2017 proposto da:

Z.G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’Avvocato GIORGIO ANTONINI,

rappresentato e difeso dall’Avvocato PIERGIOVANNI ALLEVA;

– ricorrente –

contro

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (già ALITALIA – COMPAGNIA AEREA

ITALIANA S.P.A), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso

lo studio degli Avvocati MARCO MARAZZA, MAURIZIO MARAZZA, DOMENICO

DE FEO, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4328/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/10/2016 R.G.N. 5058/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per inammissibilità, in subordine

rigetto;

udito l’Avvocato PIERGIOVANNI ALLEVA;

udito l’Avvocato DOMENICO DE FEO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Z.G.P., premesso di essere stato assunto in (OMISSIS) alle dipendenze di Alitalia Linee Aeree Italiane spa come pilota e di essere divenuto, a partire dall’ottobre 1995, Comandante, dapprima pilotando il velivolo MD-80 e, successivamente, il Boeing 767 e il Boeing B777, esponeva di essere stato collocato in CIGS per il periodo di quattro anni per la crisi che aveva coinvolto Alitalia spa, da cui era scaturita Alitalia CAI spa e di non essere stato assunto da quest’ultima società (che pure lo aveva occupato a tempo determinato dal 13 gennaio 2009 al 31 ottobre dello stesso anno) in violazione degli accordi sindacali che avevano regolato il passaggio del personale Alitalia spa ad Alitalia CAI spa.

2. Adiva, pertanto, il Tribunale di Civitavecchia chiedendo la condanna di Alitalia – Compagnia Aerea Italiana spa, in quanto subentrante ex art. 2112 c.c., alla Alitalia spa, ad assumerlo con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con l’inquadramento spettante e al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, fondando la propria pretesa sulla mancata attuazione, da parte della società, degli accordi quadro del 14.9.2008, 30.10.2008 e 24.11.2008, nonchè del successivo accordo sindacale del 19.2.2009, con la precisazione: a) che vi erano stati numerosi pensionamenti di comandanti dei Boeing 777 più anziani di lui, il cui organico non presentava eccedenze; b) di non essere pensionabile per ragioni anagrafiche e di anzianità lavorativa; c) di essere in possesso di tutte le abilitazioni necessarie per l’immediato reimpiego; d) di essere stato precedentemente localizzato a (OMISSIS).

3. Nel contraddittorio delle parti e sulla base della documentazione prodotta, l’adito Tribunale rigettava la domanda.

4. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 4328 del 2016, confermava la gravata pronuncia. I giudici di seconde cure, respinte le eccezioni di inammissibilità della domanda, in quanto, da un lato, il ricorrente aveva chiesto in sostanza di volersi avvalere degli accordi, di cui è causa, aventi natura, nei suoi confronti, di contratti a favore del terzo, e, dall’altro, della possibilità di ottenere una sentenza costitutiva, essendo stata invocata l’applicazione dell’art. 2112 c.c., sul presupposto dell’accertamento di una continuità ope legis del rapporto di lavoro, ritenevano, in primo luogo, che in considerazione della peculiarità della vicenda, giuridico-normativa, relativa alla costituzione di Alitalia CAI, che non fosse ravvisabile una fattispecie rientrante nell’ambito operativo del trasferimento di azienda; rilevavano, poi, che l’accordo di cui è causa conteneva chiaramente una serie di criteri per la individuazione del personale da assumere e che l’originario ricorrente non aveva allegato, e successivamente dimostrato, di essere in possesso degli ulteriori requisiti, oltre all’abilitazione alla guida del Boeing B-777, quali la localizzazione, i carichi familiari e l’anzianità aziendale.

5. Per la cassazione proponeva ricorso Z.G.P., affidato a tre motivi, cui resisteva con controricorso la Compagnia Aerea Italiana spa, già Alitalia -Compagnia Aerea Italiana spa.

6. Le parti costituite hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 132 c.p.c., in ordine agli oneri probatori circa la ricorrenza o meno dei requisiti contrattualmente previsti per l’assunzione presso Alitalia CAI. Deduce che la Corte territoriale non aveva dato alcuna motivazione per confutare le argomentazioni contenute nell’atto di appello e riguardanti la questione che quelli previsti nell’accordo del 30-31 ottobre 2008 erano criteri selettivi e non semplici caratteristiche soggettive, di talchè spettava al datore di lavoro, in una situazione paragonabile a quella dei licenziamenti collettivi, di indicare perchè un lavoratore era stato preferito ad altro nella successiva fase di assunzione; la Corte di merito si era, invece, limitata a ripetere, come aveva statuito il primo giudice, che il lavoratore avrebbe dovuto allegare e, poi, provare, di essere in possesso di tutti i requisiti, oltre all’abilitazione alla guida del Boeing B-777, la localizzazione e l’anzianità aziendale.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., relativamente alla interpretazione dell’accordo del 30-31 ottobre 2008 in senso difforme da quello della sua previsione di criteri di precedenza e non di semplici qualità soggettive da considerare globalmente. Si sostiene che i giudici del merito, non riconoscendo tale caratteristica di criteri di precedenza contenuti nell’accordo, avevano violato i criteri di interpretazione legale del contratto ex artt. 1362 e 1363 c.c..

4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363, con riguardo alla previsione del contratto 30-31 ottobre 2008, sull’immediato utilizzo dei lavoratori già operativi in settori privi di esubero. Deduce che la Corte di appello non aveva individuato la ratio fondamentale dell’accordo del 31 ottobre 2008 per le assunzioni, che era quella di dare priorità alle esigenze organizzative e, quindi, di conservare la posizione lavorativa dei comandanti di Boeing B-777 non pensionabili e facenti parte di settori non in esubero.

5. I tre motivi, per la loro interferenza logico-giuridica, possono essere esaminati congiuntamente.

6. E’ opportuno premettere che, nel caso in esame, non risultano impugnate le statuizioni della Corte territoriale concernenti la natura giuridica degli accordi sindacali, in particolare quello dell’autunno 2008, come contratti a favore del terzo di cui l’originario ricorrente aveva dimostrato, anche in giudizio, di volersi avvalere. Analogamente, non risulta essere stata oggetto di gravame la statuizione secondo cui la cessione di complessi aziendali, con il connesso impegno ad assumere 12.500 unità, da Alitalia LAI spa ad Alitalia CAI, non fossero applicabili le disposizioni di cui all’art. 2112 c.c..

7. Quanto alla dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., cui è connessa quella dell’art. 2697 c.c., -in ordine agli oneri probatori circa la ricorrenza o meno dei requisiti contrattualmente previsti dall’accordo del 30.31 ottobre 2008 previsti per l’assunzione presso Alitalia CAI – va premesso che la motivazione apparente, che la giurisprudenza parifica quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante, sussiste allorquando, pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico giuridico alla base del decisum. E’ stato, in particolare, precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè pacificamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. Sez. Un. 22232 del 2016) oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza una approfondita loro disamina logico-giuridica e rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sulla esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105 del 2017) oppure ancora, nell’ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permetterla di individuarla, cioè da riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. n. 20112 del 2009).

8. Tali carenze non sono in alcun modo riscontrabili nella sentenza impugnata dalla quale è agevole ricostruire il percorso logico-giuridico che ha condotto al rigetto del motivo di appello concernente l’individuazione del soggetto su cui incombeva l’onere di provare la ricorrenza di tutti i requisiti (o criteri) previsti dall’accordo del 30.31 ottobre 2008.

9. Invero, la Corte territoriale, esclusa l’applicabilità del meccanismo operativo di cui all’art. 2112 c.c. e individuata la natura di contratto a favore del terzo degli accordi in questione, ha affermato, concordemente a quanto rilevato dal primo giudice, che il Zambianchi non aveva dimostrato di possedere i requisiti per potere essere assunto in virtù dell’accordo citato.

10. Le argomentazioni della Corte di merito sono esaustive e logiche perchè, in primo luogo, esso ha indicato i criteri di individuazione del personale luogo, ha da assumere previsti dall’accordo sindacale; ha, poi, enucleato tra i detti criteri quelli che rivestivano priorità in senso logico e letterale; ha, infine, dato atto che l’allora appellante non aveva dimostrato di possederli tutti.

11. Nè è ravvisabile una violazione delle disposizioni di cui all’art. 2697 c.c., perchè la prova della ricorrenza delle condizioni previste da un accordo che preveda la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, trattandosi di fatti costitutivi del diritto all’assunzione, deve essere fornita in modo rigoroso dai lavoratori, sui quali grava in via esclusiva l’onere della prova, trattandosi di requisiti non condizionanti la mera decorrenza dell’assunzione ma il vero e proprio diritto alla nuova costituzione del rapporto di lavoro.

12. In relazione a tale problematica va, da ultimo, osservato che non è pertinente il riferimento del ricorrente alla procedura sui licenziamenti collettivi, ove l’onere della prova sulla scelta di preferire un lavoratore rispetto ad un altro incombe sul datore di lavoro, in quanto i principi dettati dalla L. n. 223 del 1991, artt. 4 e ss., non si estendono alle fattispecie in cui sia stata disposta l’amministrazione straordinaria ai sensi del D.Lgs. n. 270 del 1999, con l’accordo sindacale di cui alla L. n. 428 del 1990, art. 47, (cfr. Cass. n. 1383 del 2018; Cass. n. 31946 del 2019; Cass. n. 10414 del 2020).

13. In ordine, infine, alle censure riguardanti l’interpretazione dell’accordo del 30.31/ottobre/2008, deve rilevarsi che la parte, la quale con il ricorso per cassazione intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione della clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che, in concreto, assuma violati, e in particolare il punto e il modo in cui il giudice di merito si sia discostato dagli stessi, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichè quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni sicchè, quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 27136 del 2017).

14. Orbene, nel caso in esame, il ricorrente, pur insistendo nel sostenere l’interpretazione disattesa, non ha affatto specificato i canoni ermeneutici che sarebbero stati violati e in che modo il giudice di merito se ne sarebbe discostato.

15. Anzi, le doglianze presuppongono che l’accordo di cui è causa contenga una indicazione di semplici qualità soggettive da considerare globalmente a fronte, invece, della rilevata natura di criteri di precedenza, adottata dalla Corte territoriale, la cui statuizione è stata sufficientemente e adeguatamente motivata.

16. Infatti, sotto questo profilo, i giudici di seconde cure hanno precisato che i criteri indicati andavano interpretati in relazione al contesto generale sotteso (esigenze del nuovo progetto industriale e dei nuovi assetti organizzativi dell’azienda) e hanno, poi, individuato quelli che rivestivano priorità in senso logico-letterale per assicurare la funzionalità della nuova società tanto più in presenza della notoriamente difficile situazione commerciale, organizzativa e di immagine ereditata: in particolare, quelli del domicilio/residenza/dimora; quelli dei carichi familiari, quello delle limitazioni all’impiego e delle attitudini professionali. Sono, poi, giunti alla conclusione, dopo avere esaminato il materiale probatorio, che non era stato dimostrato, oltre alla abilitazione alla guida del Boeing B 777, il possesso degli ulteriori requisiti quali la localizzazione, i carichi familiari e l’anzianità aziendale.

17. Le doglianze, quindi, sono infondate sia in relazione alla ricostruzione della volontà delle parti, adeguatamente motivata dai giudici di seconde cure, e il cui accertamento è riservato al giudice di merito, sia perchè insistono a ritenere ravvisabile nell’accordo la sussistenza di semplici qualità soggettive da considerarsi globalmente, ai fini della futura assunzione, quando, invece, la Corte di merito, con motivazione logica, congrua e corretta relativamente ai criteri ermeneutici legali, ha reputato che si trattasse di criteri selettivi caratterizzati da priorità e prevalenza.

18. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

19. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

20. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

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