Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25804 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 02/12/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 02/12/2011), n.25804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Luca – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ACILIA 4,

presso lo studio dell’avvocato FUNARI ANTONIO, rappresentato e difeso

dagli avvocati CARINI LORENZO, DE STEFANO VITO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

MAECO S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1311/2 009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 07/10/2009 R.G.N. 1785/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.V. chiedeva al Giudice del lavoro di Marsala la dichiarazione di inefficacia del licenziamento orale intimatogli dalla soc. MAECO srl il 7.4.2004 con le conseguenti statuizioni, nonchè la condanna della stessa società al pagamento in suo favor e della somma di Euro 26.258,09 per differenze retributive e lavoro straordinario e la restituzione della somma di Euro 2.000,000 trattenuta dalla società quale risarcimento dei danni per rottura accidentale di una pressa.

Il Tribunale di Marsala con sentenza del 9.7.2008 accoglieva in parte solo quest’ultima domanda, condannando la società MAEO al pagamento in suo favore della somma di Euro 1.871,71 già trattenuta.

Sull’appello del R. la Corte di appello di Palermo con sentenza del 2.7.2009 confermava la sentenza impugnata.

La Corte territoriale, circa la domanda relativa al preteso licenziamento orale, osservava che il lavoratore non aveva dato prova, come era suo onere alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione, che vi fosse stato un licenziamento, stante anche la genericità delle dichiarazioni rese sul punto dai testi. In ordine alle domande concernenti le chieste differenze retributive osservava che la prova espletata non confermava l’avvenuto svolgimento del lavoro straordinario dedotto, l’avvenuta prestazione lavorativa durante il periodo di ferie ed infine che non emergeva essere stato in realtà applicato dal datore di lavoro il contratto collettivo richiamato in ricorso.

Ricorre il R. con un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel motivo proposto si allega la nullità del procedimento ex art. 360 c.p.c., e comunque l’omessa e insufficienza motivazione. Alla luce della giurisprudenza della Suprema corte, posto che era stata dimostrata l’avvenuta estromissione dal posto di lavoro, non era stata offerta alcuna prova circa le modalità di scioglimento del rapporto da parte del datore di lavoro. Non potevano essere considerate prove nè la lettera di dimissioni, non prodotta tempestivamente ed in fotocopia nè la consulenza tecnica sulla firma della lettera di dimissioni che non poteva essere disposta perchè il documento non era stato, come detto, ritualmente acquisito ed era stato prodotto solo in copia fotostatica.

Il ricorso è infondato. Come si evince dallo stesso ricorso il Giudice di primo grado ha esercitato i suoi poteri ufficiosi acquisendo la lettera di dimissioni, documento certamente rilevante ai fini della decisione e successivamente il Giudice ha compiuto una valutazione del documento sulla base della disposta consulenza tecnica che ha accertato la genuinità della firma del ricorrente.

Non è stata commessa alcuna violazione di legge in quanto la controversia era in tema di preteso licenziamento orale, comunque contestato da controparte, e un documento concernente le dimissioni del lavoratore era in tutta evidenza strettamente connesso al tema decidendum e basilare per la decisione. Pertanto ben poteva essere acquisito il documento di cui è stata, correttamente, poi accertata la genuinità e valutata la rilevanza. Del resto nel ricorso non si contesta la motivazione adottata dal Giudice per acquisire il documento, ma si assume l’impossibilità in via generale di far ricorso ai poteri ufficiosi, sicchè la doglianza non appare neppure conforme all’orientamento richiamato in ricorso di questa Corte (cfr.

cass. n. 11353/2004).

Posto che è emersa l’esistenza di un atto di dimissioni, a firma del ricorrente, era onere di controparte dimostrare che, invece, il rapporto si era risolto altrimenti come affermato dalla stessa giurisprudenza di questa Corte citata in ricorso (cass. n. 18087/2007, certamente più favorevole – circa l’onere della prova – al lavoratore di quella richiamata invece in sentenza (Cass. n. 12520/2000). Tale prova non è stata offerta dal ricorrente, come affermato in sentenza e non contestato in specifico in ricorso.

Conseguentemente si deve rigettare il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità, non essendosi la Maeco s.r.l. costituita.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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