Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25803 del 30/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.30/10/2017),  n. 25803

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20379/2016 proposto da:

MANGIMI V. SRL, in persona del legale rappresentante,

V.O., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI GRACCHI 209, presso

lo studio dell’avvocato CESARE CARDONI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIUSEPPE EUGENIO LOZUPONE;

– ricorrenti –

contro

UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, V.LE B. BUOZZI 77, presso lo studio

dell’avvocato FILIPPO TORNABUONI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI FERRINI;

– controricorrente –

e contro

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE B. BUOZZI

77, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO TORNABUONI, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANTONIO FERRINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 837/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 17/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

– che la parte ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna del 17 maggio 2015, la quale ha respinto l’impugnazione proposta dalla Mangini V. s.r.l. e da V.O. in proprio avverso la decisione del Tribunale di Forlì, la quale aveva disatteso le domande di nullità, annullamento, risoluzione, restituzione e risarcimento del danno, avanzate dai medesimi contro l’Unicredit s.p.a. ed il suo presidente dell’epoca F.M., in relazione a contratti di operazioni su derivati;

– che la corte del merito, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a) la Mangimi V. s.r.l. è operatore qualificato ai sensi dell’art. 31 reg. Consob n. 11522 del 1998; b) sussiste il requisito della forma scritta degli accordi, avendo la società firmato sei contratti-quadro, regolanti le operazioni di swap; c) V.O. ha sottoscritto quattordici dichiarazioni di possedere la specifica competenza ed esperienza in prodotti finanziari, indubbiamente valide, contrariamente alle pretese del medesimo, posto che il contenuto delle dichiarazioni è inequivoco ed egli è soggetto dotato della capacità di percepirle perfettamente nel loro esatto significato, nè è provata alcuna condotta scorretta della banca nell’ottenere tali dichiarazioni alterando la realtà, come dedotto dagli attori; d) non sussiste violazione delle norme relative agli obblighi informativi della banca, che non era tenuta a verificare che le dichiarazioni rese fossero vere, tenuto conto trattarsi di soggetto imprendere, da tempo cliente e per operazioni di rilevante entità, con tutta la specifica competenza del caso; e) la domanda proposta nei confronti del presidente del c.d.a. è stata ritenuta a ragione assorbita dal giudice di primo grado;

– che resistono gli intimati con distinti controricorsi;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c.;

– che le parti hanno depositato le memorie.

Diritto

CONSIDERATO

– che i sette motivi lamentano, rispettivamente: 1) la violazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, per non avere la corte ritenuto insussistenti le sottoscrizioni dei contratti-quadro; 2) la violazione dell’art. 31 reg. Consob n. 11522 del 1998 per avere essa ritenuto esistenti le autodichiarazioni di operatore qualificato; 3) la violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 21-23 e art. 26 del citato regolamento, perchè la corte non ha considerato come tali norme impongano comunque, anche in presenza di un operatore qualificato, di realizzare l’interesse degli investitori, come non era la reiterazione dei contratti in derivati; 4) la falsa applicazione dell’art. 31 reg. Consob cit., perchè l’autodichiarazione fu posta in essere dal V., non dalla società, che dunque non era operatore qualificato; 5) la violazione dell’art. 111 Cost. e art. 116 c.p.c., in ragione della motivazione insufficiente circa la natura di operatore qualificato della società, laddove dai documenti in atti risulta chiaro come essa non lo fosse, nè sono state ammesse le prove dedotte; 6) la violazione dell’art. 111 Cost. e art. 116 c.p.c., in ragione della motivazione omessa circa l’abuso del diritto posto in essere dalla banca nel vendere gli strumenti finanziari in questione; 7) la violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 30 e art. 31 reg. Consob n. 11522 del 1998, perchè si trattava di vendita di prodotti fuori sede senza pattuizione del diritto di recesso;

– che i motivi primo e secondo sono manifestamente inammissibili, in quanto essi, sotto l’egida del vizio di motivazione, mirano invece alla reiterazione del giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede;

– che i motivi terzo e sesto sono manifestamente inammissibili, posto che solo genericamente richiamano gli obblighi di correttezza gravanti sulla banca ed un suo preteso “abuso del diritto”, senza però sostanziare tale deduzione, non comportando la pluralità di investimenti permessi all’investitore in sè nessuna violazione delle invocate disposizioni;

– che il quarto e quinto motivo sono manifestamente infondati, posto che la sentenza dà atto sia della natura di operatore qualificato del V., in quanto amministratore di circa dieci società dall’elevato volume di affari, ed una avente oggetto sociale finanziario, sia delle autodichiarazioni rese dal medesimo, in nome e per conto della società, ai sensi dell’art. 31 reg. Consob citato: onde, da un lato, tenuto conto pure della identità soggettiva tra il rappresentante legale della società e la persona fisica suddetta, essa si è attenuta al principio di diritto, secondo cui “(l)’art. 31 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, secondo il quale gli investitori persone fisiche rientrano nella categoria degli “operatori qualificati” ove “documentino il possesso dei requisiti di professionalità” stabiliti per gli esponenti aziendali delle società di intermediazione mobiliare, presuppone la volontà del cliente, manifestata in modo espresso o tacito, ad essere così considerato ed impone all’intermediario di accertare, al momento dell’instaurazione del rapporto, il pregresso svolgimento di quei ruoli e compiti da parte dell’investitore per il periodo minimo indicato, senza che, tuttavia, l’intermediario debba avvalersi, a tal fine, esclusivamente della documentazione fornita dal cliente, potendo ricorrere anche altri mezzi di conoscenza, forniti o meno dal cliente stesso, idonei ad attestarne le peculiari qualità (nella specie, la suprema corte ha cassato la sentenza impugnata, la quale, ritenendo non documentati i requisiti di professionalità dell’investitore, aveva, tuttavia, omesso di valutare la pluriennale esperienza lavorativa maturata da quest’ultimo nel settore dei prodotti finanziari, nonchè di verificare se il cliente avesse espresso, anche per fatti concludenti, la volontà di essere considerato operatore qualificato)” (Cass. 27 ottobre 2015, n. 21887; Cass. 26 maggio 2009, n. 12138); e, dall’altro lato, la corte territoriale ha espresso l’esito di un accertamento in fatto, non sindacabile in sede di legittimità;

– che il quinto e sesto motivo, in aggiunta, sono manifestamente inammissibili, laddove richiamano il vizio di motivazione insufficiente, invocando un non più vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

– che il settimo motivo è manifestamente inammissibile, in quanto introduce un fatto – la vendita fuori sede dei prodotti – non menzionato dalla sentenza impugnata, nè, in adempimento del principio di autosufficienza, precisa il luogo ed il tempo della trattazione di tale questione, non deducibile per la prima volta, implicando essa accertamenti in fatto preclusi;

– che la condanna alle spese segue la soccombenza, secondo il principio per il quale, “in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 8 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senta che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (art. 4 D.M. cit.), nè che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale, in quanto la ratio della disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 8, comma 1, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall’art. 92 c.p.c., comma 1” (Cass. 27 agosto 2015, n. 17215);

– che deve peraltro escludersi l’esame dell’istanza relativa a quelle del procedimento ex art. 373 c.p.c., non risultando al riguardo instaurato il contraddittorio con la controparte mediante notifica della pretesa, atteso che “La richiesta di pronuncia, in sede di legittimità, sull’istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte per resistere vittoriosamente all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata, può essere esaminata alla condizione che l’istanza, e i relativi documenti da produrre, siano stati notificati alla controparte, ovvero che il contraddittorio con la medesima sia stato comunque rispettato in ragione della sua presenza all’udienza, così da permetterle di interloquire sul punto” (Cass., ord. 20 ottobre 2015, n. 21198);

– che deve provvedersi alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida complessivamente in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017

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