Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25803 del 18/11/2013


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Civile Ord. Sez. U Num. 25803 Anno 2013
Presidente: SANTACROCE GIORGIO
Relatore: FORTE FABRIZIO

C.
ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 2430 del Ruolo Generale degli
affari civili del 2013, su ricorso ai sensi dell’art. 41
c.p.c., che chiede di regolare la giurisdizione nella causa
pendente dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche

Data pubblicazione: 18/11/2013

in sede di cognizione diretta (da ora: T.S.A.P.), iscritta al
9 /OS
n. r1
35/05 del R.G. degli affari civili di questo e proposto:
DA
A.R.I.N. – AZIENDA RISORSE IDRICHE DI NAPOLI s.p.a.,

con

sede in Napoli, in persona del suo procuratore speciale dr.
Antonello Garofalo (procura per notar Lucia Cannaviello del
27 giugno 2006, rep. n. 34874), elettivamente domiciliatct in
Roma alla Via Marianna Dionigi n. 57, presso l’avv. Claudia

r/

De Curtis che, con l’avv. Riccardo Satta Flores, la
rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso per
regolamento di giurisdizione notificato il 22 gennaio 2013.
RICORRENTE
CONTRO

(C.F. BRRMRS38D50F839J) ricorrente

al T.S.A.P. ai sensi dell’art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933
n. 1775 (da ora: T.U. Acque) e, per il presente regolamento
di giurisdizione, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via
Ennio Quirino Visconti n. 99 presso l’avv. Ernesto Conte, con
gli avv.ti Ernesto Procaccini, Enrico Romano, Giuseppe Palma,
Renato De Lorenzo, Patrizia Kivel Mazuy di Napoli, che la
rappresentano e difendono, per procura a margine del
controricorso e dichiarano di voler ricevere ogni
comunicazione ai sensi dell’art. 170 c.p.c. agli indirizzi di
PEC e via fax ai numeri telefonici che sono poi riportati:
ernestoprocaccini@avvocatinapoli.legalmail.it . ed enrico
romano2@avvocatinapoli.legalmail.it ., ambedue con Fax n.ro
081663876; e patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it .,
giuseppepalma@avvocatinapoli.legalmail.it ., renatodelorenzo
@avvocatinapoli.Legalmail.it , gli ultimi tre con Fax n.ro
0817613381.
2) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,

in persona del

presidente in carica e COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO,
DI CUI AL TIT. VIII DELLA LEGGE N. 219/81, entrambi per legge

evocati in causa presso l’Avvocatura Generale dello Stato
(C.F. 80224030587, fax 0696714000 e PEC: ags.rm@mailcert.

1) MARIA ROSARIA BORRELLI,

avvocaturastato.it ), alla Via dei Portoghesi n. 12 e già
costituiti nel giudizio di merito pendente dinanzi al
T.s.a.p., con il n. 135/05 di R.g.
3.

AUTORITA’ DI BACINO NORD OCCIDENTALE DELLA REGIONE

CAMPANIA – ENTE REGIONALE e per esso la REGIONE CAMPANIA, in

merito pendente dinanzi al T.s.a.p. sopra citato presso
l’avv. Edoardo Barone dell’Avvocatura Regionale della
Campania, in Roma, alla Via Poli n. 29.
CONTRORICORRENTI
NONCHE’
4. COMUNE DI NAPOLI, in persona del sindaco p.t., costituito

nel giudizio di merito pendente dinanzi al T.S.A.P., nel
quale domicilia presso gli avv.ti Giuseppe Barone, Fabio M.
Ferrari e/o Nicola Laurenti, in Roma, alla V. F. Denza 50.
5. ENTE D’AMBITO NAPOLI – VOLTURNO,

in persona del legale

rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Napoli,
alla Via Cesario Console n. 3 C.A.P 80132.
INTIMATI
Premesso in fatto che, con ricorso ai sensi dell’art. 143 del

T.U. Acque, Maria Rosaria Borrelli ha chiesto al T.S.A.P. i
sede di cognizione diretta, di rilevare la illegittimità e di
annullare, previa sospensione ai sensi dell’art. 195 del r.d.
n. 1775 del 1933: a) la delibera della G.M. di Napoli n. 2286
dell’8 giugno 2005 di approvazione, anche ai fini della
dichiarazione di pubblica utilità, del progetto redatto
dall’ARIN per la costruzione di un serbatoio di accumulo in
3

persona del legale rappresentante domiciliato nel giudizio di

Napoli, località Calori di Chiaiano, e ogni altro atto
sotteso o connesso a detto provvedimento; b) il permesso a
costruire rilasciato per detta opera idraulica dal competente
ufficio comunale di Napoli in data 5 agosto 2003; c) l’atto
di proroga del permesso a costruire, rilasciato il 30 agosto
2004; d) il successivo provvedimento di proroga dello stesso

dirigenziale a fini paesaggistici nel 2003 relativo alla
stessa opera; f) la coeva nota della Soprintendenza alle
Belle Arti; g) ogni altro atto connesso o consequenziale,
emesso al fine di procedere all’espropriazione per eseguire
il progetto della s.p.a. Azienda Risorse idriche di Napoli
(da ora: ARIN), con domanda di condanna dei soggetti evocati
in causa al risarcimento del danno cagionato alla Borrelli.
Sentiti,

all’adunanza in Camera di Consiglio del 22 ottobre

2013, per la ricorrente A.R.I.N., l’avv. Danovi per delega
dell’avv. Satta Flores; per i controricorrenti Borrelli e
Autorità di Bacino, l’avv. Conte, per delega dei difensori e
il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dr.
Umberto Apice, che si riporta alle conclusioni scritte,
depositate il 14 giugno 2013 ex art. 380 ter c.p.c. e rese
dal sostituto dr. Giulio Romano, che ha chiesto di confermare
la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque
pubbliche, giudice specializzato in unico grado, che deve
conoscere della contestata legittimità dei provvedimenti e
dei pareri relativi all’opera idraulica da realizzare, come
chiarito da S.U. n. 10934 del 7 novembre 1997 e n. 8348 del
26 luglio 1993, sentenze per le quali ogni provvedimento che
4

permesso del 27 luglio 2005 n. 508; e) il nulla osta

inerisca alla collocazione e costruzione di opere idrauliche
non può che essere oggetto di cognizione dell’indicato
giudice specializzato, in sede di cognizione diretta.
Considerato che Maria Rosaria Borrelli, con il ricorso di cui

sopra notificato all’ARIN, al Comune di Napoli, al
Commissario straordinario del governo per la ricostruzione

Consiglio dei ministri e all’Ente d’Ambito Napoli-Volturno,
ha chiesto al T.S.A.P. di dichiarare illegittimi e annullare,
previa sospensione ai sensi dell’art. 195 del T.U. Acque, i
già indicati provvedimenti dei vari soggetti evocati in
causa, tutti relativi alla costruzione di un “serbatoio” di
acqua in Napoli, località Calori di Chiaiano, 1 ° lotto e in
particolare l’approvazione del progetto dell’opera, che
comporta dichiarazione di pubblica utilità della stessa, da
costruire in aree di proprietà della ricorrente così
assoggettate a vincolo espropriativo con danni conseguenti
per i quali la Borrelli ha chiesto la condanna dei soggetti
evocati in causa al risarcimento del danno e ha impugnato i
detti atti pure dinanzi al Tar Campania, chiedendone
l’annullamento.

della Campania ex D.P.R. 7 Agosto 1997, alla Presidenza del

Preso atto che l’ARIN ha proposto il presente regolamento

preventivo di giurisdizione con ricorso notificato a mezzo
.—–.‘”‘
posta il 22 gennaio 2013 illustrato da memoria ex art. 378
c.p.c. nell’unico grado dinanzi al T.S.A.P., ai sensi
dell’art.

41

c.p.c. perché sia affermata la giurisdizione

eventuale del TAR, tenuto conto che il fondo della ricorrente
è soggetto a vincolo idrogeologico e paesaggistico di cui al
5

D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 ai sensi del D.M. 21 gennaio
1997, ma che gli atti di cui si contesta la legittimità non
sono specialistici e relativi alla materia delle acque per
cui su di essi può adottarsi ogni pronuncia senza necessità
di particolari nozioni tecniche e quindi che solo il
Tribunale amministrativo regionale per la Campania doveva

Borrelli, integrato con i motivi aggiunti del 17 ottobre 2007
e del 25 settembre 2008 ed erroneamente proposto al T.S.A.P.,
perché oggetto del giudizio della cui cognizione si discute è
un’ordinaria procedura espropriativa per realizzare un’opera
pubblica, per cui di essa deve conoscere il giudice
amministrativo.
Rilevato che la Borrelli insiste nell’affermare che, per i

profili tecnici della causa in materia di acque e in rapporto
al rischio geomorfologico ed idraulico connesso alla
realizzazione del serbatoio, e i necessari plurimi pareri di
tecnici in materia idraulica sulla costruzione dell’opera,
dei provvedimenti impugnati deve conoscere il solo giudice
specializzato, così resistendo al proposto regolamento.
Osserva in diritto.

La causa sulla quale s’è proposto il regolamento di
giurisdizione ha ad oggetto l’annullamento, previa
sospensione cautelare, di una serie di atti amministrativi
del Comune di Napoli, dell’ARIN e da altre Autorità, che sono
indispensabili per la costruzione di un’opera idraulica, cioè
di un serbatoio di accumulo di acqua e per decidere sulla
domanda di risarcimento del danno per equivalente, che la

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decidere del processo sorto dal citato ricorso della

ricorrente afferma di avere subito per effetto della
progettata costruzione su un suo terreno di tale opera.
Nel merito, la Borrelli ha chiesto l’annullamento del
progetto dell’opera redatto dall’ARIN e d’ogni connesso o
collegato provvedimento dell’ente locale e dell’Azienda per
le risorse idriche, necessario a costruire il serbatoio.

che “spetta al Tribunale superiore delle acque pubbliche non
solo la conoscenza dell’impugnazione dei provvedimenti presi
dall’amministrazione «in materia di acque pubbliche», ma
anche quella sui ricorsi contro ogni atto amministrativo
incidente in tale materia, tra i quali devono comprendersi
quelli adottati da organi dell’amministrazione non preposti
alla cura di pubblici interessi nella materia delle acque,
che, con i loro provvedimenti, possono però incidere in tale
settore e interferire in tale uso, come accade per ogni atto
amministrativo relativo alla costruzione di un’opera
idraulica, come un serbatoio.
Tale giurisdizione si desume da quella che l’art. 143, 1 0
comma, lett a, del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, attribuisce
al T.S.A.P. in sede di cognizione diretta per le decisioni
sulle impugnazioni dei provvedimenti presi dall’
amministrazione

di acque pubbliche,

in materia

provengono da organi della P.A. che non sono
specificamente al settore” (in tale senso,

anche se
prepos

S.U. ord. 8

ottobre 2013 n. 24254, che richiama altre pronunce cui si
rinvia e alle quali possono aggiungersi le recenti S.U. ord.
8 aprile 2009 n. 8509 e, per più di un profilo, S.U. ord. 19
aprile 2013 n. 9654).

7

Questa Corte a sezioni unite ha anche di recente riaffermato

La dedotta violazione di legge nella licenza a costruire il
serbatoio, costituente opera idraulica, sul suolo della
Borrelli, impone che della causa che impugna tale atto debba
conoscere il solo giudice specializzato nella materia delle
acque pubbliche, anche con il contributo del tecnico che è
nel collegio, tenuto ad individuare gli interessi pubblici in
gioco per poter decidere della legittimità dei provvedimenti
che detta opera impediscano o consentano.
Non è dubitabile che il permesso a costruire il serbatoio
oggetto di questa causa è analogo alla autorizzazione
speciale necessaria per realizzare le opere idrauliche, che è
prevista dall’art. 217 del R.D. n. 1775 del 1933, in mancanza
della quale l’art. 221 del T.U. Acque prevede il potere della
P.A. (Genio civile) possa ordinare la distruzione dell’opera,
regolando in tal modo più atti riservati alla cognizione
diretta di legittimità del T.S.A.P., che quindi deve
dichiararsi nella concreta fattispecie.
Equa appare, anche a causa della esistenza di alcuni
“comportamenti”, che possono qualificarsi illeciti e che non
escludono la competenza del T.S.A.P. per la natura
specialistica degli atti presupposti dell’opera idraulica
della cui legittimità si dubita, la totale compensazione
delle spese del presente procedimento incidentale tra tutte
le parti di esso.
P.Q.M
La Corte a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del
Tribunale superiore delle acque pubbliche e compensa
interamente le spese del presente procedimento incidentale
tra le parti.

8

Così deciso nella camera di consiglio delle sezioni unite

della Corte suprema di cassazione il 22 ottobre 2013.

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