Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25803 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 13/11/2020, (ud. 20/07/2020, dep. 13/11/2020), n.25803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19219-2016 proposto da:

IAL SARDEGNA S.R.L. Impresa sociale, (già IAL CISL SARDEGNA), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 316, presso lo studio

dell’avvocato PIERO FRANCESCHI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente principale –

contro

M.D., B.G., C.P., C.S.,

D.A., M.A., M.P.G., O.G.,

O.A., P.C., P.V., tutti elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA FREGENE 53, presso lo studio dell’avvocato LANFRANCO

CUGINI, rappresentati e difesi dall’avvocato MARINELLA MADEDDU;

– controricorrenti – ricorrenti incidentali –

nonchè contro

IAL SARDEGNA S.R.L. Impresa sociale, (già IAL CISL SARDEGNA);

– ricorrente principale –

controricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 573/2015 della

CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 09/02/2016 R.G.N.

160/2014.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che con sent. n. 573/2015, depositata il 9 febbraio 2016, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Oristano aveva accertato il diritto di M.D. e altri lavoratori, già dipendenti di IAL CISL Sardegna S.r.l., agli incentivi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale anche per il tempo successivo al 31 dicembre 2002;

– che la Corte, svolta una complessiva ricognizione delle fonti regolatrici della fattispecie ed esaminate le relazioni tra il livello nazionale e il livello regionale della contrattazione, ha rilevato come il CCNL 1998-2003 non risultasse in contrasto con il precedente (1994-1997), in base al quale i lavoratori avevano percepito l’incentivo fino al dicembre 2002; come entrambi i contratti contenessero un’ampia delega alla contrattazione integrativa regionale e non vi fosse stata stipula di un nuovo contratto integrativo, dopo l’entrata in vigore del nuovo CCNL, così che era da ritenersi che quello già esistente fosse rimasto efficace, anche per sua espressa previsione in tal senso (art. 6, comma 5); la Corte ha poi escluso che i lavoratori fossero tenuti a dimostrare di avere svolto la propria opera nell’ambito di una delle quattro tipologie di formazione professionale elencate nel CCNL 1994-1997, avendo l’art. 6 del contratto integrativo stabilito che l’incentivo spettasse a coloro che avevano prestato la propria attività “nelle sedi operative caratterizzate da una forte presenza di attività innovative e/o complessità operative”, sedi che, in difetto di ulteriore specificazione, dovevano intendersi tutte quelle della Regione Sardegna;

– che la Corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, ha peraltro applicato la prescrizione (quinquennale) e, sul rilievo della decorrenza del relativo termine in corso di rapporto, dichiarato estinti i crediti per incentivi fino al febbraio 2005, tenuto conto che il primo atto di costituzione in mora era pervenuto allo IAL il 2 marzo 2010; ha, inoltre, riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stato riconosciuto il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute, ritenendo che su tale capo di domanda non fosse stato offerto dai lavoratori alcun elemento di prova;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, assistiti da memoria, IAL Sardegna S.r.l. Impresa Sociale;

– che i lavoratori hanno resistito con controricorso, con il quale hanno proposto ricorso incidentale, affidato ad unico motivo, anch’esso assistito da memoria;

– che il P.G. ha presentato le proprie conclusioni.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

che con il primo motivo del proprio ricorso, deducendo la violazione dell’art. 113 c.p.c. e la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 CCNL 1994-1997, dell’art. 29 CCNL 1998-2003, dell’art. 6 del contratto integrativo regionale 1994-1997 e dei principi generali in tema di gerarchia delle fonti e di successione dei contratti collettivi di lavoro, la ricorrente censura la sentenza impugnata: (a) per avere ritenuto l’ultrattività del contratto regionale, nonostante che il CCNL 1998-2003 avesse integralmente sostituito il precedente, con conseguente perdita di efficacia di ogni disposizione ivi prevista, in quanto non richiamata nel nuovo contratto collettivo, e nonostante che le discipline di livello nazionale succedutesi nel tempo fossero, quanto alla definizione dei presupposti per il riconoscimento dell’incentivo, del tutto diverse tra loro; (b) per avere negato che il nuovo CCNL 1998-2003 avesse fondato la spettanza dell’incentivo su nuovi presupposti, demandando alla contrattazione regionale il compito di individuare “strumenti e modalità incentivanti connesse alle funzioni svolte ed al raggiungimento di obiettivi concordati a livello regionale e/o aziendale in base alle specificità e tenendo conto del grado di complessità e dei livelli di innovazione del sistema formativo” (art. 29, lett. G), e per avere trascurato che, in ogni caso, il diritto all’incentivo presupponeva, nell’ottica del contratto regionale (art. 6), lo svolgimento di attività innovative e/o la presenza di complessità operative, che non potevano ravvisarsi nelle modeste attività di mera sussistenza poste in essere da IAL presso la sede di (OMISSIS) nel periodo in esame;

– che con il secondo motivo, deducendo il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere confermato il diritto all’incentivo anche per il 2003 e per gli anni successivi, fino alla cessazione dei rapporti di lavoro, sul rilievo della presenza dei requisiti costituiti dalle forti attività innovative e/o complessità operative, pur di fronte alla prova che tali requisiti non erano più sussistenti, come era reso manifesto dall’esame dei documenti prodotti nel giudizio di primo grado;

– che con il terzo motivo, deducendo la violazione dell’art. 113 c.p.c. e la falsa applicazione dell’art. 6 contratto integrativo regionale 1994-1997, la società ricorrente censura la sentenza per avere ritenuto, in modo del tutto avulso dal tenore della norma, che, prevedendosi con essa la spettanza dell’incentivo a favore di coloro che prestano la loro opera “nelle sedi operative caratterizzate da una forte presenza di attività innovative e/o complessità operative”, senza, tuttavia, specificare le sedi aventi tali caratteristiche, era da intendere che la contrattazione regionale avesse valutato che tutte le sedi della Sardegna le presentassero;

– che con il quarto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e violazione dell’art. 2697 c.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art. 360 c.p.c., n. 4 e n. 5), la ricorrente si duole che la Corte di appello abbia del tutto trascurato le prove addotte, pur decisive ai fini dell’esito della controversia, e sia poi incorsa in errore anche nell’esercizio del prudente apprezzamento delle stesse; e che abbia altresì posto in essere una chiara inversione dell’onere della prova, là dove aveva affermato che IAL avrebbe dovuto dimostrare la differenza tra i semplici e tradizionali corsi tenuti nella sede di (OMISSIS) a partire dal 2003 e quelli svolti negli anni precedenti;

– che con l’unico motivo del ricorso incidentale i lavoratori denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c. e dell’art. 113c.p.c., art. 416c.p.c., comma 3, art. 345c.p.c., comma 2 e art. 437 c.p.c., comma 2: con una prima censura, per avere la Corte territoriale accolto l’eccezione di prescrizione, sebbene TAL, pur essendovi tenuto, non avesse, nelle sue prime difese, nè indicato la data di inizio del termine, nè allegato la sussistenza del requisito occupazionale, ai fini della dimostrazione che i rapporti dedotti in giudizio erano stati caratterizzati dalla stabilità reale; con altra censura, per avere la Corte ritenuto che gli appellati non avessero offerto alcun elemento di prova circa il mancato godimento delle ferie, nonostante che TAL, costituendosi in giudizio, si fosse limitato sul punto ad una contestazione generica;

osservato:

che il primo e il terzo motivo del ricorso principale, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono infondati;

– che invero la Corte di appello ha offerto una lettura condivisibile del sistema delle fonti collettive regolatrici della fattispecie concreta, non arrestando la propria indagine ad una comparazione formale degli ambiti in cui riconoscere, secondo le norme di livello nazionale, la sussistenza dei presupposti dell’incentivo (e peraltro sottolineando l’assenza di effettive ragioni di contrasto fra tali ambiti), ma attribuendo rilievo all’ampia delega contenuta, in termini sostanzialmente identici, tanto nel CCNL 1994-1997, ‘art. 18, lett. E), quanto nel CCNL 1998-2003, art. 29, lett. G), – alla contrattazione decentrata regionale, nella considerazione che essa fosse stata ritenuta dai contraenti nazionali come la sede più adatta per l’individuazione dei bisogni specifici della formazione professionale nelle diverse realtà territoriali e per la migliore definizione delle necessarie misure incentivanti, anche tenuto conto della riconducibilità della materia, sia sul piano normativo che finanziario, alla competenza regionale;

– che da tali premesse, volte a delineare la continuità dell’impianto regolativo generale, la Corte territoriale ha poi tratto la conclusione che le parti non avessero inteso stipulare un nuovo contratto integrativo, dopo l’entrata in vigore del CCNL 1998-2003, ritenendo che quello esistente fosse pienamente conforme anche a quanto disposto dal nuovo contratto nazionale: conclusione altresì sostenuta, nella ricostruzione della Corte, dalla norma di cui all’art. 6, comma 5, del contratto integrativo regionale, là dove è stabilito che le incentivazioni previste da tale accordo “… avranno validità sino alla definizione della contrattazione decentrata successiva”, in tal modo sancendosi l’ultrattività dell’accordo medesimo;

– che la sentenza impugnata deve ritenersi esente dalle critiche che, con i motivi ora in esame, le vengono mosse;

– che, infatti, essa ha correttamente ricostruito la comune intenzione delle parti non solo sulla base del criterio dell’interpretazione letterale ma anche facendo applicazione del criterio logico-sistematico di cui all’art. 1363 c.c., secondo consolidato orientamento di questa Corte (cfr., fra le più recenti, n. 13595/2020; n. 4189/2020; n. 20294/2019);

– che, inoltre, i motivi in esame non si conformano al principio, parimenti consolidato, per il quale il sindacato di legittimità sui contratti collettivi di lavoro (con il limite precisato da Cass. n. 6335/2014) può essere esercitato soltanto con riguardo ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ovvero ai sensi dell’art. 360, n. 3, per violazione delle norme di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., a condizione, per detta ipotesi, che i motivi di ricorso non si limitino a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella del provvedimento gravato, ma prospettino, sotto molteplici profili, l’inadeguatezza della motivazione anche con riferimento alle norme del codice civile di ermeneutica negoziale come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e congruità della motivazione stessa” (Cass. n. 4460/2020, fra le molte conformi);

– che i motivi secondo e quarto, da esaminarsi anch’essi congiuntamente, devono essere disattesi;

– che, infatti, essi risultano inammissibili per “doppia conforme” (art. 348 ter c.p.c., u.c.), là dove denunciano il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, a fronte di giudizio di appello introdotto con ricorso depositato in data posteriore all’H settembre 2012; nè la ricorrente, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo, ha indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528/2014 e successive numerose conformi);

– che, d’altra parte, la società, pur lamentando la totale trascuratezza della Corte di merito nell’esaminare documenti aventi decisiva incidenza sull’esito della controversia, non si è attenuta al principio, per il quale “Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di esso, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative” (Cass. n. 19985/2017; conforme n. 17915/2010);

– che, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., è da rilevare che se la ricorrente ha inteso con essa porre una questione di cattivo governo del materiale di prova acquisito al giudizio, allora la censura deve ritenersi inammissibile, riguardando la norma unicamente la distribuzione dell’onere probatorio a carico delle parti; mentre non vi è questione di inversione dell’onere là dove la sentenza ha esaminato il contratto integrativo regionale e ritenuto che, nell’ottica della contrattazione regionale, tutte le sedi della Sardegna presentassero caratteristiche tali da fondare il diritto all’incentivo: esito, questo, di natura interpretativa, raggiunto dal giudice di merito anche sulla base delle difese di IAL, e peraltro non adeguatamente censurato, per le considerazioni già svolte in precedenza;

– che anche il ricorso incidentale non può trovare accoglimento;

– che la prima delle due censure, in cui si articola il motivo di ricorso, è infondata, avendo la Corte di appello accertato l’applicabilità nel caso di specie della c.d. “tutela reale” sulla base dei documenti prodotti da IAL relativamente al requisito dimensionale nel giudizio di primo grado; fermo il principio, per il quale “L’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte” (Cass. n. 15631/2016, fra le molte conformi);

– che la seconda censura è inammissibile per difetto del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non essendo riprodotta, quanto meno nei passi rilevanti, la memoria di costituzione per IAL o la prima risposta successiva alla produzione dei conteggi, e comunque non confrontandosi la censura con la più ampia e articolata motivazione adottata sul punto dalla Corte di merito (cfr. sentenza impugnata, p. 8 in fine e p. 9);

ritenuto:

conclusivamente che devono respingersi sia il ricorso principale, sia il ricorso incidentale;

– che le spese del giudizio vanno compensate per intero fra le parti, stante la reciproca soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale; rigetta altresì il ricorso incidentale; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 20 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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