Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25802 del 30/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/10/2017, (ud. 03/07/2017, dep.30/10/2017),  n. 25802

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24252/2016 proposto da:

A.R.,

rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

A.B.,

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1822/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/07/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza n. 2272, depositata il 18 novembre 2013, con la quale il Tribunale di Velletri aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi A.R. e A.B., ponendo a carico del primo un assegno, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, pari ad Euro 1500,00, oltre rivalutazione in base agli indici ISTAT, con decorrenza dal novembre 2013, lasciando inalterati i maggiori importi determinati con provvedimenti presidenziali, nonchè quello, relativo al periodo compreso fra il mese di novembre del 2012 e quello di ottobre del 2013, pari ad Euro 2.200,00;

per quanto in questa sede principalmente rileva, la Corte di appello, in relazione alle questioni inerenti al contributo al mantenimento della moglie posto a carico del ricorrente, a fronte delle contrapposte domande, da parte dello stesso, di revoca o di riduzione del suo ammontare e, da parte della A., di una sua elevazione, ha esaminato, anche sotto il profilo diacronico, le posizioni reddituali e patrimoniali di entrambi i coniugi, pervenendo alla conclusione che, in virtù dello squilibrio esistente fra dette situazioni (essendo quella della moglie, insegnante precaria gravata da oneri abitativi assolutamente deteriore rispetto a quella del coniuge), sussisteva il diritto della moglie a percepire un assegno a titolo di contributo per il proprio mantenimento, apparendo equa “la somma di Euro 1.500,00 al mese, fissata dal primo giudice con decorrenza dal mese di novembre 2013”;

per la cassazione di tale decisione l’ A. propone ricorso, affidato a due motivi, cui l’intimata resiste con controricorso;

le parti hanno depositato memorie.

Considerato che:

il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;

con i propri motivi di ricorso, incentrati sulla decorrenza dell’assegno in favore della moglie nella misura – non contestata – di Euro 1500,00 mensili – a far tempo dal novembre 2013, l’ A., deducendo, con il primo, violazione dell’art. 445 c.c., e, con il secondo, vizio motivazionale, si duole dell’implicita ed immotivata conferma dei maggiori importi stabiliti nella decisione di primo grado in relazione ai periodi anteriori al novembre 2013, per altro in assenza di circostanze che giustificassero – essendo le posizioni reddituali dei coniugi sostanzialmente rimaste inalterate nel corso dell’intero periodo considerato – una graduazione degli importi dovuti, con distinte decorrenze;

l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla A. non appare condivisibile, essendo stati chiaramente indicati i profili di censura, con adeguata esposizione sommaria dei fatti della causa e con precisi riferimenti alle disposizioni e ai principi che si assumono violati;

non può inoltre dubitarsi della sussistenza di un valido interesse sotteso alla proposizione della presente impugnazione, la quale non è finalizzata soltanto ad ottenere una ripetizione di quanto versato in più rispetto a quello che risulterebbe in caso di diversa decorrenza dell’assegno, avendo il ricorrente precisato che “a suo tempo pagò solo parzialmente l’assegno”, e che sono in corso dei procedimenti esecutivi;

le censure proposte, da esaminarsi congiuntamente, in quanto intimamente collegate, sono fondate;

deve in primo luogo richiamarsi il principio secondo cui la decorrenza dell’assegno di mantenimento nella separazione personale decorre, di regola, dalla domanda (Cass., 3 febbraio 2017, n. 2960; Cass. 11 luglio 2013, n. 17199), in quanto un diritto non deve restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio;

tale principio, attenendo esclusivamente all’an debeatur di tale obbligazione, non influisce sulla determinazione del quantum dell’assegno, che può dunque essere liquidato tenendo conto dell’evoluzione verificatasi nella situazione economica dei coniugi nel corso del giudizio, e quindi mediante la fissazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione, (Cass., 22 ottobre 2002, n. 14886; Cass., 22 aprile 1999, n. 4011);

tale statuizione, tuttavia, deve essere sorretta da adeguata motivazione (cfr. Cass., 20 maggio 1993, n. 5749, in motivazione), con riferimento alle ragioni che hanno suggerito una diversa modulazione dell’obbligo, ragioni che nelle specie non sono affatto indicate, laddove, nella prospettazione del ricorrente, non sussisterebbero neppure, essendosi dedotto, come del resto traspare dalla stessa motivazione della decisione impugnata, che la situazione del 2013, data di decorrenza, per il futuro, dell’assegno determinato in favore della moglie, sarebbe sostanzialmente identica a quella relativa ai periodi anteriori, per i quali gli importi erano stati determinati, in via provvisoria e poi confermati, in misura significativamente superiore;

la sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, applicherà, fornendo adeguata motivazione, i principi sopra indicati, provvedendo, altresì, in merito alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017

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