Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25802 del 18/11/2013


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Civile Ord. Sez. U Num. 25802 Anno 2013
Presidente: SANTACROCE GIORGIO
Relatore: FORTE FABRIZIO

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 2428 del Ruolo Generale degli
affari civili del 2013, sul ricorso ai sensi dell’art. 41
c.p.c., che chiede di regolare la giurisdizione nella causa
pendente dinanzi al TAR Campania di Napoli, su impugnazione
di atti amministrativi di Maria Rosaria Borrelli, proposta
con ricorso
DI
A.R.I.N. – AZIENDA RISORSE IDRICHE DI NAPOLI s.p.a.,

con

sede in Napoli, in persona del suo procuratore speciale r.
Antonello Garofalo (procura per notar Lucia Cannaviello del
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27 giugno 2006, rep. n. 34874), elettivamente domiciliato in
Roma, alla Via Marianna Dionigi n. 57, presso l’avv. Claudia

Data pubblicazione: 18/11/2013

De Curtis che, con l’avv. Riccardo Satta Flores, la
rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso per
regolamento di giurisdizione notificato il 22 gennaio 2013.
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. BRRMRS38D50F839J) nel

presente regolamento elettivamente domiciliata in Roma, alla
Via Ennio Quirino Visconti n. 99 presso l’avv. Ernesto Conte,
con gli avv.ti Ernesto Procaccini, Enrico Romano, Giuseppe
Palma, Renato De Lorenzo, Patrizia Kivel Mazuy di Napoli, che
la rappresentano e difendono, per procura a margine del
controricorso e dichiarano di voler ricevere ogni
comunicazione, ai sensi dell’art. 170 c.p.c., ai seguenti
indirizzi di PEC e via fax ai numeri telefonici che sono poi
riportati: ernestoprocaccini@avvocatinapoli. legalmail.it . ed
enrico romano2@avvocatinapoli.legalmail.it ., ambedue con Fax
n.ro 081/63876; e patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.
legalmail.it ., giuseppepalma@avvocatinapoli. legalmail.it .,
renatodelorenzo@avvocatinapoli.Legalmail.it , i tre ultimi con
Fax 0817613381.

1) MARIA ROSARIA BORRELLI,

CONTRORICORRE
NOE
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NONCHE’
1. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,

in persona del

presidente in carica e COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO,
DI CUI AL TIT. VIII DELLA LEGGE N. 219/81,

entrambi per legge

evocati in causa presso l’Avvocatura Generale dello Stato
(C.F. 80224030587, fax 0696714000 e PEC: ags.rm@mailcert.
2

avvocaturastato.it ) alla Via dei Portoghesi n. 12.
2.

AUTORITA’ DI BACINO NORD OCCIDENTALE DELLA REGIONE

CAMPANIA – ENTE REGIONALE e per esso la REGIONE CAMPANIA,

in

persona del legale rappresentante.

1232,e- tori

3. COMUNE DI NAPOLI,

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co

in persona del sindaco p.t

4. ENTE D’AMBITO NAPOLI – VOLTURNO,

in persona del legale

rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Napoli,
alla Via Cesario Console n. 3 C.A.P 80132.
INTIMATI
Premesso che nel processo iscritto al n. 6322/05 di R.G.

dinanzi al T.A.R. Campania di Napoli, Maria Rosaria Borrelli
ha proposto ricorso con identico contenuto di altra
impugnazione da lei presentata al T.S.A.P. (n. 135/05 di
R.G.), per far dichiarare l’illegittimità e annullare, previ
sospensione ai sensi dell’art. 195 del r.d. n. 1775 del 1933:
a) la delibera della G.M. di Napoli n. 2286 dell’8 giugno
2005 che approva, anche ai fini della dichiarazione di
pubblica utilità, il progetto redatto dall’ARIN per la
costruzione di un serbatoio di accumulo in Napoli, località
Calori di Chiaiano e ogni altro atto sotteso o connesso a
detto provvedimento; b) il permesso a costruire rilasciato
per detta opera idraulica dal competente ufficio comunale di
Napoli in data 5 agosto 2003; c) l’atto di proroga del
permesso a costruire rilasciato il 30 agosto 2004; d) il
successivo provvedimento di proroga dello stesso permesso del
27 luglio 2005 n. 508; e) il nulla osta dirigenziale a fini

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paesaggistici nel 2003; f) la coeva nota della Soprintendenza (,)
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3

alle Belle Arti; g) ogni altro atto connesso o consequenziale
emesso al fine di procedere all’espropriazione delle aree
necessarie alla esecuzione del progetto predisposto dalla
s.p.a. Azienda Risorse idriche di Napoli (da ora: ARIN), con
domanda di condanna dei resistenti al risarcimento dei danni
cagionati alla Borrelli.

2013, per la ricorrente A.R.I.N., l’avv. Danovi, per delega
dell’avv. Satta Flores; per le controricorrenti Borrelli e
Autorità di Bacino, l’avv. Conte, per delega dei difensori, e
il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dr.
Umberto Apice, che si è riportato alle conclusioni scritte,
depositate il 14 giugno 2013 ex art. 380 ter c.p.c. dal
sostituto dr. Giulio Romano, che ha chiesto di dichiarare la
giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubblic
giudice specializzato in unico grado, tenuto a decidere sulla
legittimità dei provvedimenti e dei pareri relativi al
serbatoio, come chiarito da S.U. n. 10934 del 7 novembre 1997
e n. 8348 del 26 luglio 1993, sentenze per le quali ogni
provvedimento che inerisca alla collocazione e costruzione di
opere idrauliche, non può che essere oggetto di cognizione
del giudice specializzato a cognizione diretta.
Considerato

che Maria Rosaria Borrelli, con ricorso

notificato all’ARIN, al Comune di Napoli, al Commissario
straordinario del governo per la ricostruzione della Campania
di cui al D.P.R. 7 Agosto 1997, alla Presidenza del Consiglio
dei ministri e all’Ente d’Ambito Napoli-Volturno, ha chiesto
al T.A.R. Campania di dichiarare illegittimi e annullare, i

4

Sentiti, all’adunanza in Camera di Consiglio del 22 ottobre

provvedimenti sopra indicati dei soggetti evocati in causa,
relativi alla realizzazione di un “serbatoio” destinato a
contenere acqua in Napoli, località Calori di Chiaiano, l °
lotto, su un suolo di proprietà della istante che ha chiesto
di annullare l’approvazione del progetto del serbatoio
redatto dell’ARIN, che comporta dichiarazione di pubblica

alla costruzione di tale opera (permesso a costruire,
proroghe di tale atto del 2004 e del 2005, decreto ai fini
paesaggistici del 3 giugno 2003 n. 41, ai sensi dell’art. 151
D. Lgs. n. 490 del 1999 e nota della Soprintendenza alle
Belle Arti del 5 giugno 2003, prot. 17745) con ogni altro
provvedimento predisposto per il vincolo espropriativo delle
aree di proprietà della donna, che ha domandato pure la
condanna dei soggetti evocati in causa al risarcimento del
danno per essere stati tali atti lesivi dei suoi diritti e
violativi degli artt. 42 e 97 della Cost., dell’art. 834
c.c., degli artt. 9-19 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 (T.U.
sull’espropriazione) e in contrasto con gli artt. 39, 45 e 46
delle Norme Tecniche di attuazione del Piano regolato
generale del Comune di Napoli, oltre che con la Legge Galli
del 5 gennaio 1994 n. 36 e con la legge regionale n. 14 del
22 aprile 1997.
Preso atto che detto ricorso chiede al T.A.R. di annullare i

provvedimenti relativi al serbatoio perché illegittimi e di
condannare l’ARIN e il Comune di Napoli al risarcimento del
danno, per i loro atti lesivi di diritti soggettivi della
Borrelli e che l’ARIN ha proposto il presente regolamento
5

utilità dell’opera e gli altri atti sopra indicati necessari

preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c.,
perché sia eventualmente dichiarata la giurisdizione del
T.S.A.P. in sede di cognizione diretta, tenuto conto che il
fondo della ricorrente è soggetto a vincolo idrogeologico e
paesaggistico di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 ai
sensi del D.M. 21 gennaio 1997 e che si sono impugnati

serbatoio di cui sopra, sui quali è opportuna la cognizione
specializzata di detto Tibunale superiore.
Rilevato che con il ricorso per regolamento di giurisdizione,

notificato a mezzo posta il 22 gennaio 2013 nel corso del
giudizio dinanzi al T.A.R., l’Arin ha domandato di regolare
la giurisdizione del processo sorto dal ricorso al giudice
amministrativo della Borrelli del 2005, integrato con i
motivi aggiunti, con cui furono impugnati tutti i
provvedimenti espropriativi o costitutivi di servitù emessi
per realizzare il serbatoio di cui sopra, dei quali s’è
chiesto l’annullamento, con condanna dell’A.R.I.N. e del
Comune di Napoli al risarcimento del danno provocato dai loro
atti e da quelli dello stesso procedimento, emanati
dall’Autorità di Bacino della Campania centrale già autorità
di Bacino di Napoli nord occidentale, oltre che dai pareri
sull’opera del Comitato tecnico e di quello istituzionale
della Autorità di Bacino Nord occidentale della Campania e di
una pluralità di atti accessori e connessi a questi ultimi,
dubitando la ricorrente che possa essersi erroneamente
proposta al Tribunale amministrativo regionale per la
Campania invece che al Tribunale superiore delle acque
pubbliche la detta impugnazione e ogni altra domanda

provvedimenti relativi ad un’opera idraulica, cioè il

accessoria.
Osserva in diritto

La causa nella quale s’è proposto il regolamento di
giurisdizione nasce dal ricorso al T.A.R. Campania, con il
quale Maria Rosaria Borrelli ha chiesto l’annullamento di una
serie di atti amministrativi emessi dal Comune di Napoli e

costruzione di un’opera idraulica, cioè di un serbatoio di
acqua, e per decidere sulla domanda di risarcimento del danno
per equivalente che può avere subito l’istante per effetto
della costruzione dell’opera su un terreno di sua proprietà.
La Borrelli ha chiesto l’annullamento, per illegittimità, sia
del progetto redatto dall’ARIN, che di ogni connesso o
collegato provvedimento dell’ente locale e dell’Azienda per
le risorse idriche, necessario alla costruzione del serbatoio
sul terreno della donna.
Questa Corte a sezioni unite ha di recente riaffermato che
“spetta al Tribunale superiore delle acque pubbliche non solo
la conoscenza dell’impugnazione dei provvedimenti presi
dall’amministrazione «in materia di acque pubbliche», ma
anche quella sui ricorsi contro qualsiasi atto amministrativo
relativo a tale materia, anche se adottato da organi
dell’amministrazione non preposti alla cura di pubblici
interessi nella materia delle acque, i quali, con i loro
provvedimenti, possono incidere in tale settore interferendo
sull’uso delle acque stese, come accade per ogni atto
amministrativo relativo alla costruzione di un’opera
idraulica, quale è un serbatoio: Tale giurisdizione si desume
da quella che l’art. 143, 1° comma, lett. a del r.d. 11

dall’ARIN e da altre Autorità, tutti indispensabili per la

dicembre 1933 n. 1775, attribuisce al giudice specializzato
nei giudizi per la impugnazione dei provvedimenti presi
dall’amministrazione, in materia di acque pubbliche, anche se
provengono da organi della P.A. che non sono preposti
istituzionalmente al settore” (in tale senso, S.U. ord. 8
ottobre 2013 n. 24254 che richiama altre pronunce cui si

8 aprile 2009 n. 8509 e, per più di un profilo, S.U. ord. 19
aprile 2013 n. 9654).
La materia oggetto dei provvedimenti impugnati, a cominciare
dalla licenza a costruire sul suolo della Borrelli il
serbatoio costituente opera idraulica, impone che della causa
debba conoscere il giudice specializzato, che sulle acque
pubbliche, anche con il contributo del tecnico che è nel
collegio, può individuare per i profili tecnici dell’opera da
costruire, gli interessi pubblici in gioco e decidere in
ordine alla legittimità dei provvedimenti che detta opera
impediscano o autorizzino.
Non è dubitabile che il permesso a costruire il serbatoio
oggetto di questa causa sia analogo alla speciale
autorizzazione necessaria a realizzare le opere idrauliche
che, ai sensi dell’art. 217 del R.D. n. 1775 del 19 ,
necessitano dell’autorizzazione della P.A. per essere
costruite, in mancanza della quale l’art. 221 del T.U. Acque
prevede il potere della P.A. (Genio civile) di ordinare la
distruzione dell’opera idraulica stessa, disciplinando in tal
modo più atti riservati alla cognizione del T.S.A.P. in sede
di cognizione diretta.

8

rinvia e alle quali possono aggiungersi le recenti S.U. ord.

Può quindi dichiararsi che sul ricorso della Borrelli contro
i provvedimenti che concorrono a consentire la costruzione
del serbatoio sul terreno di cui la donna è proprietaria, la
giurisdizione è del T.S.A.P. in sede di cognizione diretta:
solo tale organo giurisdizionale può decidere i ricorsi
proposti ai sensi dell’art. 143 lett. a del T.U. Acque e allo

risarcimento del danno conseguente agli atti illegittimi.
Equa appare, anche per la esistenza di più “comportamenti”
che potevano qualificarsi illeciti e che non escludono
comunque la competenza del T.S.A.P. per la natura
specialistica degli atti presupposti di tali condotte al
fine di realizzare l’opera idraulica della cui legittimità si
è dubitato, la totale compensazione delle spese del presente
procedimento incidentale tra le parti.
P.Q.M

La Corte a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del
Tribunale superiore delle acque pubbliche e compensa
interamente le spese del presente procedimento incidentale
tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio delle sezioni unite
della Corte suprema di cassazione il 22 ottobre 2013.

stesso giudice spetta anche di decidere sulla domanda di

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