Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25802 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 14/10/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 14/10/2019), n.25802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8411-2016 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. GIANTURCO 4,

presso lo studio dell’avvocato MARCO PULIATTI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANGELA DELUIGI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURO

RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI;

– resistente con mandato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VELLETRI, depositato il

01/10/2015 R.G.N. 4654/2014.

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale Giudice del lavoro di Velletri, a seguito di richiesta di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c. proposta da P.G., ha omologato l’accertamento di non sussistenza del requisito sanitario necessario ad ottenere l’indennità di accompagnamento ponendo a carico dell’istante sia le spese di lite che quelle di c.t.u. non trovando applicazione l’esenzione disposta dall’art. 152 disp. att. c.p.c., in ragione del fatto che era stato indicato il mancato raggiungimento del limite di reddito pari al triplo e non al doppio di quello previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76;

avverso tale determinazione, P.G. ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 c.p.c., basato su di un articolato motivo;

l’Inps ha depositato procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso;

il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’unico motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92 e 113 c.p.c. e art. 152 bis disp. att. c.p.c., violazione e o falsa applicazione dell’art. 417 bis c.p.c. in riferimento alla norma speciale del D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6, come modificato dal D.L. n. 78 del 2009, art. 20 conv. in L. n. 102 del 2009, in relazione all’art. 445 bis c.p.c., comma 5;

in particolare, la parte ricorrente denuncia l’erroneità della decisione in punto di spese liquidate in favore dell’INPS giacchè l’Istituto non si era costituto ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c., a cui risulta correlato il disposto dell’art. 152 bis disp. att. c.p.c., ma ai sensi del D.L. n. 78 del 2009, art. 10, comma 6, conv. in L. n. 102 del 2009; da ciò la inapplicabilità alla concreta fattispecie del disposto dell’art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dalla L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 42, secondo cui nella liquidazione delle spese a favore delle pubbliche amministrazioni assistite da propri dipendenti ai sensi dell’art. 417 bis cod. proc. civ., va applicata la tariffa vigente per gli avvocati con la riduzione del 20% degli onorari;

è opportuno premettere che nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., (introdotto dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. b), n. 1, conv. con modificazioni nella L. 15 luglio 2011, n. 111), trova applicazione il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 10, comma 6, – convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, oggetto di successive modifiche (L. 3 agosto 2009, n. 102, L. 15 luglio 2011, n. 111 e L. 4 aprile 2012, n. 35) secondo il quale ” (…) Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma l’I.N.P.S., con esclusione del giudizio di cassazione, è rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti”;

ai sensi dell’art. 152 bis disp. att. c.p.c. (inserito dalla L. 12 novembre 2011, n. 183 e successivamente così modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1) “Nelle liquidazioni delle spese di cui all’art. 91 c.p.c. a favore delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, art. 1, comma 2, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell’art. 417-bis c.p.c., si applica il decreto adottato ai sensi del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”;

ad avviso del ricorrente l’art. 152 bis disp. att. c.p.c. sarebbe riferibile unicamente alla ipotesi di attività nei giudizi di cui all’art. 417 bis c.p.c., nell’ambito cioè delle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 413 c.p.c., comma 5 e non al procedimento per a.t.p.o. previsto dall’art. 445 bis c.p.c.;

la Sesta sezione di questa Corte di cassazione (con le ordinanze interlocutorie nn. 12142, 16855, 27268, 23434, 28813 del 2018), ha rinviato a questa Sezione quarta, per la trattazione in pubblica udienza, la questione ora in esame al cui esito è stata pronunciata la sentenza n. 9878 del 2019 cui va data continuità;

non si ravvisano, infatti, anche alla luce delle considerazioni svolte dalla memoria del ricorrente, elementi nuovi da valutare al fine di una modifica dell’orientamento;

l’ordinanza interlocutoria aveva rilevato che per consolidato orientamento di questa Corte di cassazione, formatosi in tema di opposizione a sanzioni amministrative, in assenza di una specifica disciplina, all’amministrazione vittoriosa difesa da propri funzionari non spettano i diritti ed onorari (oggi, compensi professionali) di avvocato – difettando tale qualifica in capo ai funzionari – ma solo il rimborso delle spese vive, da indicarsi in apposita nota (in termini, ex plurimis: Cass. 29 novembre 2013 n. 26855, 27 maggio 2011n. 11816; 24 maggio 2011 n. 11389; 27 agosto 2007, n. 18066; sez. I, 2 settembre 2004 n. 17674; 20 agosto 2003 n. 12232, con affermazione di un principio esteso anche in sede di giudizio di opposizione proposto, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 avverso il provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato: Cass. sez, VI 17 ottobre 2016 n. 20980);

sì è aggiunto, inoltre, che la Corte Costituzionale, ritenendo con l’ordinanza 2 aprile 1999 n. 117 non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 689 del 1981, art. 23 e art. 91 c.p.c., nella parte in cui non consentono la liquidazione delle spese di lite in favore della amministrazione vittoriosa difesa da propri funzionari, ha sostanzialmente confermato il richiamato principio;

per altro verso, sempre ad avviso della Sesta sezione, nella materia del lavoro e della previdenza numerose disposizioni prevedono che le amministrazioni possano stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti pertanto è da dirimere la questione se, in presenza di tale dato testuale, per le controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità in cui vi sia difesa diretta dell’INPS ai sensi del D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6, conv. con modif. possa estendersi in via interpretativa il disposto dell’art. 152 bis disp. att. c.p.c. o se, piuttosto, debba applicarsi il principio generale dell’impossibilità di riconoscere competenze professionali di avvocato a dipendenti privi di tale qualità;

in sostanza, si è chiesto di verificare l’ambito di applicazione dell’art. 152 bis disp. att. c.p.c., accertando se tale previsione normativa costituisca, per ragioni logiche e sistematiche più che testuali, una regolamentazione del regime dei compensi da liquidare in ogni ipotesi in cui, come prevede l’art. 417 bis c.p.c., la difesa in giudizio delle pubbliche amministrazioni ivi indicate sia affidata dalla legge a propri dipendenti, ovvero se la medesima previsione non abbia valenza sistematica ed esaurisca la propria efficacia con riferimento alle sole controversie instaurate dai dipendenti nei confronti delle amministrazioni pubbliche datrici di lavoro ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c.;

questa Corte di cassazione ha ritenuto – e qui si conferma – che l’interpretazione corretta sia nel senso di ritenere il disposto dell’art. 152 bis disp. att. cod. proc. civ. applicabile anche alle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità in cui vi sia difesa diretta dell’INPS ai sensi del D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6, conv. con modif. con la L. n. 248 del 2005 e successivamente modificato nei termini sopra indicati;

va osservato che la facoltà concessa dalla legge di derogare all’obbligo per le pubbliche amministrazioni di avvalersi nei giudizi di cui siano parti del patrocinio istituzionale dell’Avvocatura dello Stato ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 o di quello della propria avvocatura L. n. 247 del 2012, ex art. 23 costituisce ipotesi non infrequente nè nuova nell’ordinamento;

in particolare, oltre alle ipotesi di cui all’art. 417 bis c.p.c. (inserito nel codice di rito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 42 e poi modificato dal D.Lgs. n. 387 del 1998) ed al D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6, di cui ora si discute, si ricordano, ad esempio, sia il comma 4 dell’abrogato art. 23, L. n. 689 del 1981 (il quale stabiliva che nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione l’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato possa avvalersi del patrocinio di funzionari appositamente delegati) che del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, (che ammette che l’ufficio del Ministero delle finanze possa farsi assistere nel processo tributario da funzionari dell’amministrazione);

quanto, poi, al regime delle spese in tale genere di giudizi, nell’ipotesi di soccombenza della parte privata, non si registra omogeneità di previsioni normative;

accanto all’art. 152 bis disp. att. c.p.c. ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2 sexies, che espressamente indicano la regola della liquidazione secondo i parametri previsti per gli avvocati con la decurtazione del 20%, si rinvengono fattispecie, quale appunto il D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma sei, o della L. n. 680 del 1981, il citato art. 23 che difettano di tale espressa previsione;

la Corte costituzionale (Corte Cost. n. 117 del 1999) ha rimarcato l’ampia discrezionalità spettante al legislatore nel dettare le norme processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela (Corte Cost. n. 295 del 1995); più in particolare, il giudice delle leggi ha precisato come l’istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio, “pur avendo carattere generale, non ha portata assoluta ed inderogabile, potendosene profilare la derogabilità sia su iniziativa del giudice del singolo processo, quando ricorrano giusti motivi ex art. 92 c.p.c., comma 2, sia per previsione di legge – con riguardo al tipo di procedimento – in presenza di elementi che giustifichino la diversificazione dalla regola generale (sentenza n. 196 del 1982)”; inoltre, la Corte Costituzionale ha affermato che “(…) il regolamento delle spese processuali comunque non incide sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce o si difende in giudizio, non potendosi affatto sostenere che la possibilità di conseguire la ripetizione delle spese processuali (ovvero, dei diritti e degli onorari di avvocato) consenta alla parte di meglio difendere la sua posizione e di apprestare meglio le sue difese (v. Corte Cost. n. 119 del 1969)”;

guardando poi alla ricostruzione sistematica delle disposizioni rilevanti in materia, va rilevato che l’art. 152 bis disp. att. c.p.c. è collocato all’interno del Capo V, intitolato alle “Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previdenza ed assistenza” ed è rubricato, genericamente, “Liquidazione di spese processuali”; tali dati, relativi alla sede della disposizione in commento ed all’oggetto indicato in rubrica, paiono significativi della volontà di ricondurre ad un unico paradigma la regolamentazione del regime delle spese all’interno dell’area delle controversie affidate alla competenza del giudice del lavoro, dell’assistenza e della previdenza; ciò anche in considerazione del fatto che la previsione di liquidare le spese dell’amministrazione vittoriosa nei giudizi di cui all’art. 417 bis c.p.c. nei termini ora previsti dall’art. 152 bis disp. att. c.p.c., pur inizialmente presente nello schema di decreto legislativo del medesimo articolo approvato dal Governo in via provvisoria, fu espunta dal testo definitivo;

va, ancora, osservato, quanto al profilo funzionale, che la finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso delle pubbliche amministrazioni nei gradi di merito, affidando l’attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti, accomuna la scelta operata dal legislatore sia nei giudizi di cui all’art. 417 bis c.p.c. che in quelli di cui all’art. 445 bis c.p.c. e tale scelta è significativa della univoca intenzione del legislatore di affidare alla organizzazione degli enti interessati le modalità di ricerca ed individuazione del personale da assegnare, formandolo adeguatamente, a tali funzioni;

in senso contrario all’interpretazione proposta, inoltre, non giova ipotizzare che l’attribuzione della difesa dell’Inps a propri dipendenti sia invece funzionale a limitare il costo delle spese di giudizio della parte privata rimasta soccombente, in ragione della natura assistenziale e previdenziale dei diritti fatti valere ed alla necessità di consentirne la tutela giudiziale senza remore dettate dalle condizioni economiche degli interessati;

infatti, a presidio di tale fondamentale esigenza si pone l’art. 152 disp. att. c.p.c. che, nel ricorrere delle condizioni di reddito ivi previste e nel rispetto delle forme indicate, riconosce l’esonero integrale dal pagamento delle spese di giudizio della parte soccombente;

il ricorso va, dunque, rigettato;

nulla va disposto sulle spese in considerazione del fatto che l’Inps non ha proposto contro ricorso e si è limitato a depositare procura speciale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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