Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25802 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 13/11/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 13/11/2020), n.25802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 87-2020 proposto da:

D.L., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato LIVIO NERI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

nonchè contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI MILANO, in persona del legale rapp.te pt.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3440/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/08/2019 R.G.N. 1345/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 3440 del 2019, ha confermato l’ordinanza emessa dal Tribunale della stessa sede con la quale era stato rigettato il ricorso avverso il provvedimento di diniego delle richieste volte ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, avanzate in via gradata da D.L., cittadino della Costa D’Avorio.

2. Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

3. Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. La Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano non ha svolto attività difensiva.

4. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), in relazione alla valutazione della situazione del Paese di origine del ricorrente ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), per avere la Corte territoriale escluso il suddetto diritto, sotto il profilo della “minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata tra situazione di conflitto interno e internazionale, citando un solo documento, datato 2016, e proveniente da fonte diversa da quelle previste dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (EASO, UNHCR e Ministero degli Affari Esteri), quando, invece, la giurisprudenza di legittimità richiede il richiamo di più fonti informative.

2. Con il secondo motivo si censura, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. c), e/o lett. a) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e/o del combinato disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e art. 8 CEDU, in relazione alla valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

3. Con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e/o art. 112 c.p.c., per omessa motivazione motivazione apparente.

4. A sostegno delle due censure il ricorrente lamenta il suo mancato interrogatorio, da parte dei giudici di seconde cure, dal quale si sarebbe potuto evincere la sua integrazione in Italia nonchè la rilevante lesione dei diritti umani fondamentali che avrebbe subito in caso di rimpatrio e, quindi, la mancanza della valutazione comparativa fra la condizione in cui esso richiedente si trovava in Italia e quella che sarebbe stato costretto a vivere in caso di rimpatrio forzato.

5. Il primo motivo è fondato.

6. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, è dovere del giudice verificare avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, con accertamento aggiornato al momento della decisione (Cass. n. 28990 del 2018; Cass. n. 17075 del 2018).

7. Il predetto accertamento va compiuto in base a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e, quindi, “alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione Nazionale sulla base dei datti forniti dall’ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa”.

8. E’, quindi, onere del giudice di merito procedere, nel corso del procedimento finalizzato al riconoscimento della protezione internazionale, a tutti gli accertamenti officiosi finalizzati ad acclarare l’effettiva condizione del Paese di origine del richiedente, avendo poi cura di indicare esattamente, nel provvedimento conclusivo, le parti utilizzate ed il loro aggiornamento.

9. In proposito, deve ribadirsi anche che l’indicazione delle fonti di cui all’art. 8 non ha carattere esclusivo, ben potendo le informazioni sulle condizioni del Paese estero essere tratte da concorrenti canali di informazione, anche via web, quali ad esempio i siti internet delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell’aiuto e della cooperazione internazionale (quali ad esempio Amnesty International e Medici senza frontiere) che spesso contengono informazioni dettagliate e aggiornate (cfr. Cass. n. 13449 del 2019 per esteso).

10. In modo estremamente sintetico, può quindi affermarsi che il giudice deve indicare, in modo specifico e dettagliato, fonti che abbiano un certo grado di credibilità e che facciano riferimento ad una situazione sociopolitica aggiornata del Paese di origine del richiedente.

11. Nella fattispecie, la Corte territoriale, pur in un contesto di vaghezza e genericità (e non di inattendibilità) delle ragioni prospettate dal ricorrente in ordine alla decisione di lasciare il Paese natio (Costa D’Avorio), ma non sulla provenienza da esso (tanto è che ha correttamente svolto comunque il relativo approfondimento istruttorio -punto 16 della gravata sentenza-conformemente, da ultimo, a Cass. n. 8819 del 2020), per valutare la situazione dello stesso ha fatto riferimento ad una sola fonte (Country Report on Human Rights Practices) del 2016 allorquando la decisione è stata invece deliberata nell’aprile del 2019.

12. E’ agevole rilevare che manca, pertanto, il requisito dell’attualità dell’accertamento, necessario per valutare la situazione reale del paese di rimpatrio (Cass. n. 16925 del 2018).

13. La censura è, pertanto, meritevole di accoglimento.

14. La trattazione degli altri motivi resta, conseguentemente, assorbita.

15. La sentenza impugnata dovrà, quindi, essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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