Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25802 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 02/12/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 02/12/2011), n.25802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12950/2009 proposto da:

BODE SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GUGLIELMI

Domenico, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RUGGERO

FAURO 102, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE ROMAGNOLI-

COSTANTINI, rappresentato e difeso dagli avvocati ROMAGNOLI Italo,

AMOROSO DOMENICO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1791/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 12/01/2009 R.G.N. 655/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Lanciano con sentenza del 12.1.2009 accoglieva la domanda proposta da M.G. nei confronti della società SPA Bode sud e per l’effetto annullava il licenziamento intimato il 28.10.2005 per giusta causa, ordinando alla resistente di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro con condanna al risarcimento del danno come da sentenza; veniva inoltre rigettata la domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il ristoro dei danni provocati dal ricorrente.

Sull’appello della società la Corte di appello lo respingeva.

Circa l’eccezione di tempestività dell’impugnazione del recesso la Corte territoriale rilevava che in data 7.10.2005 era stata solo comunicata la decisione di applicare una sanzione disciplinare che però era stata specificata (come anticipato nella lettera del 7.10.2005) solo con il provvedimento del 28.10.1995, con il quale era stato notificato l’avvenuto recesso e quindi la sanzione in concreto applicata. Rispetto a tale ultimo provvedimento l’impugnazione non era tardiva. Circa il merito della controversia la Corte territoriale rilevava che per tutte le contestazioni (cinque), la documentazione acquisita, le prove espletate e gli interpelli delle parti, consentivano di ritenere giustificato almeno in parte il comportamento tenuto dal ricorrente, considerato anche che alcune inadempienze andavano ascritte ad uffici diversi da quello coordinato dal M., sicchè sussisteva certamente una sproporzione tra sanzione applicata e fatti contestati. Non sussistevano i presupposti per la chiesta conversione del recesso in licenziamento per giustificato motivo soggettivo mancandone i presupposti ed, infine, non era stato provato alcun danno per la società in conseguenza del comportamento tenuto dal ricorrente.

Ricorre la Bode sud spa con 5 motivi di gravame; resiste il lavoratore con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si allega la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 2 e della L. n. 300 del 1970, art. 7, nonchè dell’art. 24 del CCNL applicabile al rapporto.

Già nella lettera del 7.10.2005 si era comunicata la decisione aziendale di applicare la sanzione posticipando solo la comunicazione delle modalità di applicazione di questa. Rispetto alla comunicazione della sanzione l’impugnazione del licenziamento era tardiva.

Il motivo è infondato in quanto, come già osservato con motivazione ineccepibile nella sentenza impugnata, la prima lettera del 7.10.2005 non indica affatto la sanzione irrogata, che è stata invece definita solo con la successiva lettera del 28.10.2005 che costituisce, quindi, la data di riferimento per stabilire la tardività o meno dell’atto di impugnazione del licenziamento. Non si vede per quale ragione il lavoratore avrebbe dovuto impugnare entro i termini previsti di decadenza un provvedimento che non definiva la sanzione in concreto irrogata.

Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6 e degli artt. 1334 e 1335 c.c., nonchè l’omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in ordine alla intervenuta decadenza dall’impugnazione del licenziamento. L’impugnazione del recesso era tardiva considerando la lettera di irrogazione della sanzione del 7.10.2005.

Sul punto si è già detto supra: in ogni caso la raccomandata con la quale è stato impugnato il recesso è stata spedita il 5.12.2005 e quindi appare tempestivamente proposta persino considerando la data del 7.10.2005 (cfr. cass. sez. lav. n. 22287/2008).

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 128, 228. 230, 231, 414, 421 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2730 c.c.. Era stata acquisita su richiesta del ricorrente documentazione non prodotta unitamente al ricorso introduttivo che poi era stata considerata anche nella sentenza impugnata. Era stato dato un rilievo decisivo alle risposte date dal M. in sede di interrogatorio formale che non potevano costituire prova in ordine alle affermazioni rese. Altri tre documenti non prodotti tempestivamente erano stati acquisiti agli atti nonostante l’opposizione della difesa della società.

Il motivo non appare coerente con il principio dell’autosufficienza del ricorso in cassazione in quanto parte ricorrente non ha espressamente riportato i termini della pretesa opposizione alla produzione dei documenti indicati al motivo che in effetti è stata contestata (per alcuni dei documenti) anche con produzione di idonea documentazione da controparte. In ogni caso emerge dallo stesso motivo che il Giudice di prime cure li ha acquisiti essendo emersa una correlazione con quanto dichiarato dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio formale ritenendoli, evidentemente, rilevanti ed indispensabili ai fini della decisione. Nel motivo non vi è alcuna contestazione in ordine alla motivazione (o alla carenza di motivazione) del provvedimento di acquisizione. Non emerge, poi, dalla sentenza impugnata che sia stato dato un rilievo preminente sul piano probatorio alle dichiarazioni rese dal M. in sede di interrogatorio formale, essendosi la Corte territoriale riferita al complesso degli elementi emersi, costituiti dai documenti prodotti ed acquisiti, agli interpelli delle parti ed alle deposizioni dei testi.

La doglianza appare quindi infondata essendo pacifico che il Giudice possa dare rilievo alle dichiarazioni erse dalle parti anche in sede di interrogatorio libero. La motivazione appare peraltro congrua e logicamente coerente e mostra, punto per punto, l’accertata sproporzione tra entità degli addebiti e sanzione irrogata.

Con il quarto motivo si allega la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 e degli artt. 2104 e 2106 c.c.. Il comportamento tenuto dal M. era stato gravemente violativo delle direttive aziendali ed aveva danneggiato le politiche di acquisto aziendali con danno per la Bode spa.

Il motivo offre censure di merito, inammissibili in questa sede avendo per ciascuna delle contestazioni la Corte territoriale esaminato il comportamento tenuto dal M.. Emerge dalla sentenza impugnata che, per alcuni degli addebiti, le omissioni contestate erano addebitabili in prevalenza ad altri Uffici, oppure è stato accertato che sussistevano ragionevoli motivi che in parte giustificavano o attenuavano la condotta tenuta dal ricorrente in primo grado. La motivazione appare congrua e logicamente coerente;

mentre le censure appaiono generiche e si limitano alla mera, radicale ed apodittica, contestazione di quanto accertato dai giudici di merito.

Con l’ultimo motivo si allega l’omessa o contraddittoria motivazione sulla richiesta risarcitoria in favore della Bode sud. Era stato provato il danno subito dalla società in quanto si erano scelti fornitori più costosi di altri come da documentazione prodotta.

Il motivo è del tutto generico in quanto non indica neppure il ruolo avuto dal ricorrente nel causare i pretesi danni; si tratta inoltre di documentazione di cui non viene spiegata l’attendibilità che si sostanziano in tabelle comparative tra i costi subiti dalla Bode e quelli sostenuti da una non meglio indicata “concorrenza”, il cui valore probatorio non è stato chiarito. La Corte territoriale ha peraltro ritenuto non provati tali danni.

Va quindi rigettato il ricorso: le spese di lite – liquidate come al dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro per esborsi ed in Euro 3.500,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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