Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25801 del 30/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.30/10/2017),  n. 25801

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16464/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

LUCCHESE CONFEZIONI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1094/28/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il

13/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. l’Agenzia delle Entrate ha censurato la decisione con cui la C.T.R. ne ha dichiarato inammissibile l’appello per mancato perfezionamento della notifica alla contribuente appellata, Lucchese Confezioni s.r.l., lamentando la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 e degli artt. 145,291 e 350 c.p.c., poichè il giudice d’appello, di fronte alla mancata allegazione degli “avvisi di ricevimento di raccomandate non consegnate al destinatario perchè trasferito o sconosciuto”, avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notifica non perfezionatasi nè presso la sede legale (ove la società era risultata trasferita) nè presso l’apparente liquidatore (risultato sconosciuto);

2. questo Collegio ha preliminarmente riscontrato l’irregolarità anche della notifica del ricorso per cassazione e, non ravvisando ipotesi di inesistenza bensì di sola nullità della notificazione, ne ha disposto la rinnovazione con ordinanza interlocutoria n. 4150/17;

3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. l’onere di rinnovazione della notifica non è stato assolto dall’amministrazione ricorrente, la quale ha dato prova della sola spedizione dell’atto a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario in data 12/04/2017 (v. nota di deposito e iscrizione a ruolo depositata il 21/04/2017), non anche della sua ricezione;

5. al riguardo deve farsi applicazione del principio di diritto per cui “La parte che ha richiesto la notifica, nell’ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni e lei non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediate e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova” (Cass. SU, 15/07/2016, n. 14594);

6. in assenza di difese della parte intimata, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue condanna alle spese;

7. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U. sent. n. 9338/14; conf. Cass. sez. 4-L, ord. n. 1778/16 e Cass. 6-T, ord. n. 18893/16).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017

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