Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25801 del 18/11/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 25801 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: FORTE FABRIZIO

SENTENZA

e-u

sul ricorso ai sensi dell’art. 200 del R.D. 11 dicembre 1933
n. 1775 e dell’art. 360 c.p.c., iscritto al n. 324 del Ruolo
Generale degli affari civili del 2013, proposto
DA
ENEL PRODUZIONE s.p.a.,

società con unico socio soggetta a

direzione e coordinamento di Enel s.p.a., con sede in Roma,
in persona dell’avv. Eugenio VaccaU responsabile della
Funzione legale e munito del potere di stare in giudizio con
procura del 5 agosto 2003, per atto per notar Paolo Silvestro
di Roma, Rep. n. 73110, racc. n. 15533, elettivamente
domiciliato in Roma, alla Via di Monserrato n. 34, presso

Data pubblicazione: 18/11/2013

l’avv. Gianfranco Mazzullo, che rappresenta e difende la
società, per procura in calce al ricorso.
RICORRENTE
CONTRO
RUZZO RETI s.p.a.,

con sede in Teramo, in persona del

presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente

alla Via Cesare Pavese n. 141, rappresentata e difesa, anche
disgiuntamente, dagli avv.ti Alessandra Davide (resp.
amministrativo@ruzzocert.it ) e Vincenzo Di Marco (avvdimarco
servizio legale@ruzzocert.it ), come da procura a margine del
controricorso.
CONTRORI CORRENTE

per la cassazione della sentenza del Tribunale superiore
delle acque pubbliche in sede di appello n. i2 dell’8
febbraio – 24 settembre 2012.
Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2013, udita la relazione
del Cons. dr. Fabrizio Forte e sentiti l’avv. Mazzullo, per
la ricorrente, l’avv. Di Eugenio, per delega, per la
controricorrente, e il P.M. dr. Umberto Apice, che conclude
per l’accoglimento del ricorso, per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Enel Produzione s.p.a. (da ora: ENEL), con ricorso del
febbraio 2009, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale
regionale delle acque pubbliche presso la Corte d’appello
Roma (d’ora in avanti: TRAP Roma), la s.p.a. Ruzzo Reti,
subentrata alla società Asar nella concessione di derivazione
di acqua per uso idropotabile, per it. 7,30 al secondo, di

2

domiciliato presso l’avv. Maria Concetta Olivieri in Roma

cui fruiva a mezzo di opere di proprietà dell’attrice, al
fine di soddisfare le esigenze d’acqua potabile del
comprensorio che alimenta la Provincia di Teramo e assumeva
di essersi invano opposta alla richiesta di derivazione
d’acqua della convenuta, che l’avrebbe danneggiata.
Infatti l’accoglimento dell’istanza di cui sopra avrebbe

di rilasciare it. 1250 al secondo dalla centrale denominata
Piaganini al Consorzio di Bonifica Vomano, concessionario a
sua volta di 1350 moduli d’acqua, che l’Enel aveva garantito
di rilasciare per il prelievo idropotabile.
Fino al dicembre 2007, la s.p.a. Ruzzo Reti, succeduta all’
Asar, aveva corrisposto senza soluzione di continuità all’
Enel il canone di concessione concordato, per poi rifiutare
ogni pagamento, adducendo che la concessione rilasciata alla
Terni, dante causa dell’Enel, aveva riservato ai Comuni del
Bacino del Vomano l’uso idropotabile delle acque, senza
necessità di pagare un canone di sottoutenza, come risultava
dal disciplinare del 1949, con cui si erano regolati i
diritti della concessionaria, riconoscendo ai comuni il
potere di attingere acqua a fini potabili con prelazione

impedito alla ricorrente di adempiere l’obbligo a suo carico

rispetto agli eventuaali usi industriali di essa, ai sens’z1-.—-…….
dell’art. 2 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e dell’art. 144
del D. Lgs. 2 aprile 2006 n. 152, purché tale uso fosse stato
successivo a quello delle acque, per le concessioni già
esistenti in precedenza, come stabilito dallo stesso T.S.A.P.
con la sentenza del 9 maggio – 7 giugno 2007 n. 94.
La Ruzzo Reti s.p.a. si costituiva ed eccepiva la decadenza
dell’Enel dal diritto di attingere acqua, ai sensi dell’art.
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34 della legge n. 36 del 1994, per non aver fatto valere tale
facoltà di utenza delle acque divenute pubbliche nel termine
triennale dall’entrata in vigore della normativa citata.
La domanda dell’ENEL al Tribunale regionale delle acque
pubbliche presso la Corte d’appello di Roma (d’ora in vanti
Trap Roma), di dichiarare il suo diritto di sfruttare l’acqua

dalla concessione di derivazione d’acqua in favore di terzi
per altri usi, è stata rigettata, perché la sentenza 19
luglio 2010 n. 13 dello stesso Trap di Roma, aveva
espressamente riconosciuto la facoltà della Ruzzo Reti s.p.a
di attingere acqua dal fiume Vomano per le esigenze
idropotabili della popolazione locale, senza indennizzi di
sorta, salvo il diritto di riduzione proporzionale del canone
per gli altri utenti come l’ENEL, connesso alla naturale
diminuzione delle acque da questa società consumate per l’uso
di quelle potabili attinte dalla società convenuta.
Il gravame principale dell’Enel Produzione contro la citata
sentenza del Trap di Roma è stato rigettato dal T.S.A.P., con
sentenza del 24 settembre 2012 n. 122, che ha ritenuto,
aderendo a propri precedenti, che l’uso idropotabile delle
acque deve prevalere comunque su ogni altra utilizzazione,
tanto più che la stessa concessione alla Terni, dante causa
dell’Enel, riservava espressamente ai Comuni del Bacino del
Vomano, il diritto di attingere acque per fini potabili,
senza necessità di sottoutenza e di pagamento di alcun canone
per detta utilizzazione.
La prevalenza dell’uso idropotabile, garantita dall’art. 2
della legge n. 36 del 1994, era del resto già affermata
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per produrre energia, con prelazione rispetto a quello nato

nell’art. 9 del disciplinare di concessione alla Terni del
1949, per il quale le sorgenti esistenti nei territori dei
vari comuni lungo il fiume Vomano erano state da sempre
riservate all’approvvigionamento idrico delle popolazioni dei
centri abitati lungo il corso d’acqua.
Ha affermato il T.S.A.P. che le acque oggetto di causa non

del 1949 alla Terni, ma altre, già in concessione dell’Enel e
utilizzabili dai comuni, per insufficienza di quelle a questi
ultimi riservate per usi idropotabili ai sensi dell’art. 47
del r.d. n. 1775 del 1933, per cui correttamente la società
Ruzzo Reti aveva sospeso ogni pagamento in corrispettivo
dell’utilizzazione di acque dal 2008, per le ragioni indicate
nella citata sentenza del T.S.A.P. n. 94/2007, che aveva
riconosciuto il carattere imperativo dell’art. 144 del D.
Lgs. n 152 del 2006, per il quale, doveva prevalere comunque
l’utilizzazione idropotabile delle acque pubbliche, rispetto
a quella industriale.
Si è quindi riconosciuto il diritto della società Ruzzo Reti
di attingere in ogni momento acqua per le necessità potabili
delle popolazioni, senza pagare alcun canone, negandosi il
chiesto annullamento del progetto di opera idraulica della
stessa Ruzzo Reti, teso a dare esecuzione alla derivazione
d’acqua necessaria a detta società, per approvvigionare di
acqua le popolazioni del territorio.
Sia la normativa regolante la materia che il disciplinare di
concessione della Terni, cui era in seguito subentrata l’
Enel, consentivano la destinazione delle acque ad usi
potabili con prevalenza su ogni altro tipo d’uso, come
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sono quelle di cui all’art. 9 del disciplinare di concessione

rilevato in precedenza, per cui, salvo la riduzione dei
corrispettivi per la minore quantità di acque fruite da detta
concessionaria per le sue produzioni idroelettriche, nulla
spettava all’Enel o ad altri, per detto uso potabile delle
acque del fiume Vomano, a favore delle popolazioni dei comuni
siti lungo quest’ultimo.
S’è quindi rigettato l’appello principale dell’Enel, con

assorbimento del gravame incidentale della Ruzzo Reti s.p.a.,
a cui favore si sono riconosciute le spese del grado; per la
cassazione di tale sentenza del 24 settembre 2012 viene
proposto, dall’Enel Produzione s.p.a., ricorso notificato il
19 dicembre 2012, alla Ruzzo Reti s.p.a. che si difende con
controricorso, notificato il 29 gennaio 2013.
L’Enel ha prodotto note conclusive dell’il ottobre 2013, da
qualificare memorie depositate nel rispetto del termine di
cui all’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione

1.1. L’unico motivo del ricorso di Enel Produzione s.p.a.
deduce violazione dell’art. 2909 c.c. e dei principi di
diritto in materia di elementi costitutivi del giudicato, ai
sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., con vizi attinenti alla
motivazione, per erronea interpretazione del giudicato della
sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche n.

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del 7 giugno 2007, cui si è uniformata la successiva
giurisprudenza del T.S.A.P.
Afferma la sentenza del T.S.A.P. n. 122 del 24 settembre
2012, oggetto del presente ricorso, che, con la pronuncia del
TRAP di Roma oggetto del gravame ad esso rivolto, era stata
rigettata la domanda dell’ENEL di rispettare la prelazione
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della sua concessione preesistente di acqua per usi
idroelettrici, ritenendosi fondata l’eccezione di giudicato
di varie pregresse decisioni del TSAP, che avevano
riconosciuto il diritto poziore di uso a fini acquedottistici
ed idropotabili, con sottrazione di acqua dal fiume Vomano in
favore della s.p.a. Ruzzo Reti, senza pagamento di alcun
canone o indennizzo per tali derivazioni, dovendo l’utente di

acque per usi idroelettrici ridurre il pagamento di quanto
dovuto per la ridotta derivazione, in proporzione alla minore
acqua attinta, nulla dovendo corrispondere la società Ruzzo
Reti per l’acqua da essa sottesa per uso potabile.
L’art. 9 del disciplinare della concessione alla società
Terni cui era succeduta l’ENEL, disponeva che “nell’interesse
dell’approvvigionamento idrico delle popolazioni restano
riservate ai rispettivi comuni le sorgenti ricadenti nel
proprio territorio, attualmente non utilizzate, sempreché i
comuni stessi ne comprovino la necessità”, potendo la
concessionaria utilizzarle fino alla loro immissione negli
acquedotti per la distribuzione agli utenti.
Per la sentenza oggetto di ricorso, le acque sottese nella
fattispecie concreta, non sono quelle di cui sopra, ma acque
diverse, utilizzate per l’insufficienza di quelle destinate
a usi idropotabili dei comuni lungo il fiume Vomano, per cu’

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‘2.—–‘
la Ruzzo Reti aveva correttamente sospeso ogni pagamento del
canone per l’imperatività dell’art. 144 del D. Lgs. n. 152
dell’aprile 2006, rilevata anche dal TSAP nella citata
sentenza n. 94 del 2007.
Ai comuni dovevano ritenersi riservate le sole “acque non
utilizzate”, per le preesistenti concessioni e non vi era
7

alcun rapporto se non convenzionale, tra le società Enel e
Ruzzo Reti, per l’utilizzazione acquedottistica delle sole
acque non riservate all’uso idroelettrico, tanto che lo
stesso T.S.A.P., con la più volte citata decisione del 2007,
aveva affermato che anche la concessione alla Terni poi
trasferita all’Enel, comunque non impediva l’uso emergenziale
e potabile delle acque invasate per fini idroelettrici,

perché l’esigenza idropotabile aveva comunque prelazione su
ogni altra necessità di acqua per uso industriale.
Afferma la sentenza oggetto di ricorso, sulla scia della
sentenza citata del T.S.A.P. n. 94 del 2007, che, ai sensi
dell’art. 2 della legge n. 36 del 1994 “l’uso dell’acqua per
il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del
medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri
usi sono ammessi quando la risorsa d’acqua potabile è
sufficiente, a condizione che non ledano la qualità
dell’acqua per il consumo umano…”
Dalle considerazioni che precedono, la sentenza oggetto di
ricorso fa derivare come effetto vincolante del giudicato per
ogni successiva pronuncia nella stessa materia e relativa
alle derivazioni d’acqua dello stesso fiume, che nessuna
derivazione per usi potabili o umani poteva essere

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sacrificata a concessioni per altri fini, rimanendo ferm

tale principio anche in casi diversi di concorrenza tra più
concessionari di acque pubbliche dello stesso fiume, come del
resto già rilevato nella citata sentenza n. 94 del 2007 dello
stesso T.S.A.P., che ha respinto l’impugnazione dall’ENEL
della delibera del C.I.P.E. di approvazione del progetto
della Ruzzo Reti s.p.a. di opere per il potenziamento

dell’acquedotto, usato per convogliare a fini potabili le
acque del bacino Piaganini, già in concessione all’ENEL per
usi industriali.
Deduce la ricorrente che la sentenza del TSAP n. 122 del
2012, oggetto del presente ricorso, afferma la preclusione di
ogni esame della regolamentazione convenzionale delle acque

in relazione all’uso delle acque, la citata sentenza n. 94
del 2007, che ha espressamente riservato agli enti locali
lungo il fiume e a fini potabili, una riserva d’acqua già
concessa in precedenza all’Enel, con rilievo vincolante anche
sulla legittimazione della società Ruzzo Reti, della quale il
P.M. in udienza ha invece dubitato.
La sentenza del T.S.A.P. impugnata in questa sede ha ad
oggetto il medesimo rapporto concessorio già definito e
regolato, con la pronuncia divenuta giudicato n. 94 del 2007
dello stesso T.S.A.P. sopra citata.
Si afferma, nella citata decisione del 2012 oggetto della
presente impugnazione, che “il petitum

dell’Enel dinanzi al

TSAP è stato l’annullamento dell’approvazione del progetto
predisposto dalla Ruzzo Reti per la derivazione di acqua

tra ENEL e Ruzzo Reti, dato il rilievo di giudicato che ha,

invasata nel bacino Piaganini, da utilizzare per fronteggiare
le esigenze idriche della collettività” mentre “causa petendi
del ricorso” è “la preesistente concessione di derivazione
del 1949 alla società Terni, a cui è subentrata l’Enel….”
Deduce l’ENEL che, nella fattispecie, aveva adottato come
causa petendi della domanda la convenzione da essa stipulata
con la Ruzzo Reti s.p.a. per la sottensione di acqua e come
petitum la pretesa creditoria del corrispettivo di detta
9

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utilizzazione nei confronti di controparte, sorta dalla
convenzione stessa.
In sostanza, nella sentenza del T.S.A.P. n. 94 del 2007,
aveva avuto rilievo il rapporto tra potestà pubblica di
concedere l’uso dell’acqua e interesse legittimo della parte
privata all’utilizzazione di essa, mentre nella fattispecie,

che aveva rilevato, nell’art. 9 del disciplinare della
concessione alla dante causa della ricorrente, un diritto di
attingimento anche ai comuni lungo il fiume per usi potabili.
Nel giudizio instaurato davanti al TRAP nel 2009, la società
Ruzzo Reti agisce in base al suo diritto di derivare acqua
concessa già all’ENEL, senza obblighi di sottoutenza né
indennitari, perché l’art. 9 del disciplinare di concessione
del 1949 alla Terni ancora efficace prevede, sul presupposto
dell’esistenza di sorgenti riservate all’approvvigionamento
idrico della popolazioni non usate per tale fine, che da tali
sorgenti occorra attingere per esigenze potabili della
popolazione, prima di ogni altra sottensione d’acqua in danno
di imprese che producano energia elettrica.
Nel caso concreto l’acqua è sottesa alla utenza Enel dalla
Ruzzo Reti s.p.a. che ha chiesto la concessione di acqua per
lt. 7,30 al secondo all’Enel e, in attesa della derivazione
che precede, ha regolato convenzionalmente la sottens . ne
delle acque necessarie alla società distributrice di essa
alle popolazioni locali contro ricorrente, ed erroneamente si
sarebbe dato quindi rilievo di giudicato alla sentenza del
T.S.A.P. n. 94 del 2007, relativa solo a caso analogo e non
identico e non vincolante in questa sede, di uso non
10

assume rilevanza il solo rapporto convenzionale accertato,

concordato di acque già concesse.
2. Il ricorso è infondato, perché la stessa sentenza oggetto
d’impugnazione ha negato l’esistenza del c.d. giudicato che,
per la ricorrente Enel, sarebbe il fondamento della decisione
del TSAP impugnato, che ha denegato l’obbligo della Ruzzo
Reti s.p.a. di pagare l’indennizzo per sottensione d’acque ad

La sentenza impugnata si fonda sull’interpretazione dell’art.
9 del disciplinare di concessione, che riserva ai comuni del
bacino del Vomano, il diritto di attingere acqua per fini
potabili delle popolazioni lungo il corso d’acqua, senza
necessità di sottoutenze, con un articolo della convenzione
che non può essere letto se non in rapporto all’art. 2 della
Legge n. 36 del 1994, per il quale l’uso dell’acqua per
consumi umani è sempre prioritario rispetto ad ogni altro.
I presupposti del presente giudizio, in ordine al rilievo
delle utenze di acqua per consumi umani con prelazione
rispetto ad ogni altro tipo di consumo, comportano la
applicazione dell’art. 2 della legge n. 36 del 1994 anche
nella fattispecie e determinano quindi la prelazione legale
della derivazione per usi umani della società Ruzzo Reti,
affermata correttamente dal T.S.A.P., senza necessità di
ricorrere al giudicato, ma applicando alla fattispecie
principi ermeneutici analoghi a quelli adottati nell, —.-.–..
sentenza del T.S.A.P. n. 94 del 2007, per cui l’suo potabile
o per consumi umani delle acque pubbliche, deve essere
riconosciuto come prevalente e avente prelazione rispetto ad
ogni altro e non dà diritto al pagamento di alcun canone a
carico dei concessionari della stessa acqua e favore di
11

uso potabile, da impianti della ricorrente.

quelli che ne fruiscano per altri fini, per cui correttamente
si sono rigettate le domande di indennizzo dell’ENEL per
l’acqua ad essa sottesa per consumi umani e deve respingersi
il ricorso per cassazione della stessa società per
l’annullamento della sentenza, che ha ritenuto infondate le
pretese di essa prospettate con l’appello.

sentenza è quello relativo alla certa legittimazione a
resistere della società Ruzzo Reti, emergente da tutti i
giudizi in cui essa è intervenuta o è stata evocata in causa
dinanzi al T.S.A.P. (dalla sentenza di questo n. 94 del 2007
a quella n. 122 del 2012) per cui anche le perplessità del
P.M. in udienza sulla prova di detta legittimazione non
possono che ritenersi infondate.
3. Deve quindi rigettarsi il ricorso, e le spese del giudizio
vanno poste a carico della ricorrente nella misura di cui al
dispositivo, liquidandosi ai sensi del D.M. 12 luglio 2012 n.
140, da applicare anche per le prestazioni professionali
eseguite in parte nel vigore delle previgenti tariffe (S.U. 12
ottobre 2012 n. 17405).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido
a pagare ai controricorrenti le spese del presente giudizio
di cassazione che liquida in 7.200,00 di cui C 7.000,00 a
titolo di compenso ed C 200,00 a titolo di esborsi, oltre
alle spese e agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni
unite civili della corte di Cassazione del 22 ottobre 2013.

Come accennato, l’unico rilievo di giudicato della pregressa

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