Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25801 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 13/11/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 13/11/2020), n.25801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 83-2020 proposto da:

D.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato CLEMENTINA DI ROSA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO, depositato il

03/12/2019, R.G.N. 2201/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con decreto emesso il 6.11.2019 il Tribunale di Salerno, rigettando il ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, proposto avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale notificato il 6.12.2018, ha respinto le istanze volte al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, avanzate in via gradata da D.A., cittadino della Guinea.

2. Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

3. Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

4. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6,7,8 e 14, status di rifugiato e protezione sussidiaria- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere violato il Tribunale le suddette disposizioni non tenendo debitamente conto della vicenda persecutoria personale dettagliatamente narrata in sede di audizione e dell’attuale peggioramento del quadro sociopolitico della Guinea, Paese di origine.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, -protezione di carattere umanitario- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere violato il Tribunale la disposizione in materia, non accertando correttamente la condizione di peculiare vulnerabilità oggettiva e soggettiva del richiedente.

4. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, – omessa istruttoria ex officio- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè nel caso di specie l’istruttoria amministrativa e giudiziale era stata intollerabilmente limitata ad una valutazione superficiale ed inadeguata, omettendo il dovuto approfondimento della specifica vicenda personale del ricorrente, nonchè qualunque altra ponderata considerazione circa l’effettiva ed attuale situazione socio-politica del Paese di origine e di quelli ove il richiedente era transitato.

5. Con il quarto motivo il ricorrente si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere valutato il Tribunale la documentazione richiamata circa l’effettiva situazione socio-politica della regione di provenienza in termini di stabilità ed insicurezza, oltre che della peculiare situazione di vulnerabilità oggettiva e soggettiva del richiedente: in particolare, era stata omessa una adeguata ed approfondita valutazione della situazione attuale del Paese di origine del richiedente, delle COI (Country of Origin Information) e di tutte quelle che sarebbero state rinvenibili a seguito di una doverosa attività istruttoria.

6. Il primo motivo è inammissibile per la sua completa genericità e per il difetto di pertinenza critica delle argomentazioni svolte, del tutto teoriche, disancorate dalla fattispecie concreta, e non debitamente collegate alla ratio decidendi del provvedimento impugnato, essenzialmente fondato sul giudizio di non credibilità soggettiva del racconto del richiedente (questi, infatti, ha dichiarato di avere partecipato, nella notte del 19.7.2011, ad un attacco armato, nei confronti del Presidente della Repubblica della Guinea Alpha Conde, non riuscito per la difesa della guardia presidenziale e da lì, prima attraverso la Guinea Bissau, poi il Senegal, il Mali e la Libia, ove era stato in carcere da cui era fuggito, era sbarcato in Italia nel marzo del 2017) perchè fondato su elementi non veritieri e contraddittori.

7. Anche il secondo motivo non si coordina con la ratio del provvedimento impugnato, che ha escluso la sussistenza sia della deduzione, sia della prova di una situazione di vulnerabilità in capo al ricorrente, tanto in relazione al profilo oggettivo quanto a quello soggettivo, essendosi limitato il ricorrente a contrapporvi dei precedenti giurisprudenziali relativi a differenti casi concreti (Cass. n. 83 del 2020, Cass. n. 4370 del 2020).

8. Il terzo motivo è infondato.

9. Il giudice di merito ha compiutamente argomentato il proprio convincimento di non credibilità del racconto di D.A. e ciò escludeva, nel caso concreto, l’attivazione officiosa del potere-dovere di cooperazione istruttoria, appunto condizionato alla non intrinseca ed insindacabile inattendibilità del racconto offerto (Cass. n. 11267 del 2019; Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 32668 del 2019).

10. Ciò, in particolare, per quanto riguarda la richiesta relativa allo status di rifugiato, in relazione alla quale non era stata fornita alcuna motivazione di possibili atti persecutori riconducibili al novero dei “motivi di persecuzione” di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 e di quella riguardante la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), per non essere stata prospettata l’esistenza di una situazione di rischio effettivo di subire una delle forme di danno grave.

11. In ogni caso, procedendo poi agli accertamenti di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, (Cass. n. 13449 del 2019; Cass. n. 8819 del 2020), il Tribunale ha valutato, indicandole in modo dettagliato, le fonti da cui ha rilevato, ai fini della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che nella zona del paese da cui proveniva il richiedente non era ravvisabile alcun conflitto armato interno nè problemi di sicurezza in relazione ad episodi di violenza indiscriminata e ripetuta tali da rendere gravemente pericoloso un rientro in Patria.

12. Inoltre, deve precisarsi che la situazione dei Paesi di transito rileva soltanto ove vi sia una qualche connessione fra detti paesi ed il contenuto della domanda di protezione (cfr. ex aliis Cass. n. 31676 del 2018): ciò non è stato prospettato nè è emerso nella fattispecie in esame.

13. E’ opportuno, poi, precisare che la non credibilità del racconto del richiedente integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito (D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c)) e, quindi, censurabile in cassazione solo nei rigorosi limiti attualmente prescritti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nuova formulazione, nella specie non rispettati nella articolazione della doglianza (cfr. Cass. n. 3340 del 2019).

14. Il quarto motivo, infine, è anche esso infondato.

15. L’omesso esame denunciato non sussiste affatto poichè il Tribunale ha specificamente valutato la situazione socio-politica della Guinea, secondo le informazioni attualizzate in suo possesso e debitamente indicate e citate, a fronte delle quali il ricorrente si è limitato ad esternare il proprio dissenso nel merito dell’accertamento di fatto così compiuto, con valutazione insindacabile in sede di legittimità.

16. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

17. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non avendo l’Amministrazione resistente svolto attività difensiva.

18. Analogamente, nulla deve essere statuito circa la richiesta di liquidazione dei compensi, presentata dal Difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, perchè, in tale ipotesi, secondo la disciplina di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la competenza sulla liquidazione degli onorari al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi dell’art. 83 del suddetto decreto, come modificato dalla L. 24 febbraio 2005, n. 25, art. 3, al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione. Nel caso di cassazione e decisione nel merito, la competenza spetta invece a quello che sarebbe stato il giudice di rinvio ove non vi fosse stata decisione nel merito (Cass. n. 11028 del 2009; Cass. n. 23007 del 2010).

19. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali (Cass. Sez. Un. 4315/2020), come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

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