Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25800 del 30/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 30/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.30/10/2017), n. 25800
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14417/2015 proposto da:
ISCHIA SURGEL FOOD 2 SRL, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato GENNARO LALLO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10530/33/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 02/12/2014;
visto il fascicolo di merito di cui è stata disposta l’acquisizione
d’ufficio ed udita la relazione della causa svolta nella Camera di
consiglio non partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA
VELLA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. con riguardo ad avviso di accertamento per Iva dell’anno d’imposta 2008, la società contribuente censura la sentenza d’appello con un “Primo motivo”, relativo alla “mancata comunicazione al difensore della contribuente della fissazione dell’udienza di discussione D.P.R. n. 346 del 1992, ex art. 31”, ed un “Secondo motivo di diritto” per cui “anche nel merito la sentenza impugnata andrà cassata perchè viziata nel suo iter logico giuridico”;
2. all’esito della camera di consiglio, dopo l’acquisizione del fascicolo di merito disposta d’ufficio, il Collegio ha stabilito adottarsi la motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
3. ferma restando l’inammissibilità del secondo motivo – in quanto viziato da genericità e difformità dal parametro prescritto per le censure motivazionali dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (applicabile alle sentenze pubblicate, come quella impugnata, dopo l’11 settembre 2012) – merita invece accoglimento il primo;
4. invero, sebbene nella sentenza impugnata si legga testualmente che “il contribuente non si costituiva nel giudizio di appello”, tuttavia è stata riscontrata l’esistenza nel fascicolo di merito dell’atto con cui il legale rappresentante della contribuente aveva depositato presso la C.T.R. di Napoli l’atto di nomina di un nuovo difensore, in sostituzione dei difensori costituiti nel precedente grado di giudizio, che avevano rinunciato al mandato, sicchè la mancata comunicazione al difensore della fissazione dell’udienza di discussione ai sensi del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 31, si pone in contrasto con il principio per cui “nel processo tributario, è ammissibile la costituzione dell’appellato in udienza, senza l’osservanza dei termini e dei modi indicati nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23,atteso che la sanzione processuale dell’inammissibilità non è prevista dalla norma e la sua applicazione impedirebbe alla parte, in violazione dell’art. 24 Cost., di partecipare alla discussione orale della causa all’udienza e di esercitare il diritto fondamentale alla difesa, confutando le ragioni della controparte e la ricorrenza delle norme da questa invocate” (Cass. sez. 5, n. 2925/10; cfr. Cass. Sez. 5, n. 18962/05 e n. 6734/15);
5. la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio per la rinnovazione del giudizio d’appello nella pienezza del contraddittorio.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per la rinnovazione del giudizio d’appello, oltre che per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017