Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25800 del 23/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2021, (ud. 29/10/2020, dep. 23/09/2021), n.25800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giusep – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12461-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROSANTONIA MENNUNI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 247/2013 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA SEZ.

DIST. di FOGGIA, depositata il 12/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Foggia, n. 247/25/13 depositata il 12 novembre 2013, con la quale è stato accolto sia l’appello principale dell’Ufficio, sia quello incidentale della contribuente M.R., con conseguente annullamento degli avvisi di accertamento ad essa notificati per IVA, IRPEF ed IRAP in relazione agli anni 2005/2008;

la contribuente ha resistito con controricorso e proposto altresì ricorso incidentale condizionato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la contribuente ha depositato in data 25 settembre 2020 documentazione attestante la presentazione di domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi degli D.L. n. 119 del 2018, artt. 6 e 7, convertito dalla L. n. 136 del 2018, con la prova del versamento di quanto dovuto, con riguardo a tutti gli avvisi di accertamento oggetto della lite ((OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS) e (OMISSIS));

nessuna delle parti ha presentato entro il 31 dicembre 2020 istanza di trattazione ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, citato art. 6, comma 13, né risulta intervenuto diniego della definizione;

pertanto, ai sensi del citato medesimo comma 13, il processo va dichiarato estinto e le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

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