Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25800 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 26/09/2016, dep.14/12/2016),  n. 25800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16725-2014 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SANT’EVARISTO 157, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ASSOGNA,

che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3,

presso lo studio dell’avvocato SAVERIO GIANNI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CHIARA ANDREUCCI giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1037/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA

pronunciata il 28/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento civile iscritto nel R. G. n. 16725 del 2014 tra è stata depositata la seguente relazione:

“Il ricorrente adiva la Corte di Appello di Bologna per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale di Forlì con la quale, nel giudizio avviato per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto con F.L., veniva disposto un assegno di Euro 550,00 a favore di quest’ultima.

Il ricorrente lamentava, in particolare, la mancata considerazione da parte del giudice di prime cure del grave stato di salute in cui lo stesso versava ed il relativo riflesso sul tenore di vita che da questo derivava, nonchè una inadeguata considerazione della situazione patrimoniale di F.L.. Evidenziava, poi, che anch’egli si trovava, all’età di 72 anni, nell’impossibilità di procurarsi un lavoro.

Lamentava, da ultimo, la mancata considerazione della rinuncia di F.L. a ogni ulteriore pretesa rispetto alla consegna della somma di 198.000 Euro e stante l’autosufficienza di ciascuno.

La Corte territoriale considerava privi di fondamento gli argomenti di parte ricorrente per le seguenti ragioni:

– ciò che rileva sono i rispettivi patrimoni, attestazione delle rispettive capacità economiche in ordine alla assoggettabilità al dovere solidaristico nei confronti del coniuge economicamente più debole ed alla capacità di sopportazione di un eventuale onere in tal senso;

– è irrilevante l’argomento dell’impossibilità di procurarsi un lavoro, atteso che la medesima impossibilità per F.L. era stata accertata dal Tribunale non al fine di ricostruirne la capacità economica ma al solo scopo di condurre la verifica imposta dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, quanto alla incolpevole mancanza della disponibilità di adeguati mezzi finanziari;

– l’ulteriore argomento sulla c.d. rinuncia tombale è destituito in fatto perchè la somma rappresenta il prezzo della quota di immobile di proprietà di F.L. ed in diritto per la vigenza del principio per cui il giudice deve comunque procedere alla verifica del rapporto tra attuali condizioni economiche delle parti e pregresso tenore di vita coniugale.

Confermava, dunque, integralmente la sentenza del Tribunale di Forlì.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna proponeva ricorso per cassazione B.G. affidandosi ai seguenti motivi di ricorso:

– Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5, comma 1, costituito dallo stato di salute del ricorrente e quindi della necessità di cure ed assistenza (e relative spese), con la mancata riapertura dell’istruttoria con ammissione dell’interrogatorio e delle prove testimoniali richieste in primo grado.

– Violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, comma 1, in relazione all’art. 345 c.p.c., per non avere la Corte dichiarato l’inammissibilità della documentazione prodotta, per la prima volta, in grado di appello dalla difesa di F.L. ed essersi alla stessa riferita irritualmente nella motivazione della sentenza;

– Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5, comma 1, per non avere la Corte considerato le pattuizioni intercorse in sede di separazione consensuale tra le parti, con le quali F.L. rinunciava ad ogni ulteriore pretesa.

Il primo motivo di ricorso appare manifestamente infondato atteso che la Corte ha valutato complessivamente le condizioni reddituali e patrimoniali del ricorrente comparandole con quelle dell’ex coniuge ritenendole con motivazione adeguata nettamente superiore. Ha, peraltro, esplicitamente ritenuto, in sede di esame delle capacità reddituali del ricorrente, che le addotte condizioni di salute non potevano ritenersi idonee ad incidere sulla capacità economico patrimoniale, così dovendosi escludere qualsiasi rilievo al dedotto omesso esame di un fatto decisivo. Da tali premesse la valutazione di superfluità delle deduzioni istruttorie, incensurabile in sede di giudizio di legittimità in quanto non priva di giustificazione motivazionale.

Il secondo motivo di ricorso appare allo stesso modo manifestamente infondato. Premesso che applicandosi al procedimento di divorzio il rito camerale, non su applica il medesimo regime di preclusioni probatorie del rito ordinario, ne va evidenziato il difetto di decisività, non risultando tali documenti posti a base della valutazione economico patrimoniale effettuata dalla Corte territoriale.

Il terzo ed ultimo motivo di ricorso risulta del pari infondato. La Corte territoriale ha, al contrario di quanto affermato da parte ricorrente, considerato le doglianze del B. circa la c.d. rinuncia tombale destituite di fondamento tanto in fatto che in diritto, esplicandone in maniera chiara ed univoca le motivazioni.

Ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere rigettato”.

Il Collegio condivide integralmente la relazione osservando in ordine alla memoria depositata che le considerazioni in essa svolta hanno trovato piena risposta nella relazione sopra riportata, reiterando inammissibili profili di fatto. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e l’applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali del presente giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte contro ricorrente da liquidarsi in Euro 3400 per compensi; 100 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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