Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25800 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 14/10/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 14/10/2019), n.25800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16165-2015 proposto da:

AMIAT – AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio

dell’avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati GIOVANNA PACCHIANA PARRAVICINI, MARCO GUASCO;

– ricorrente –

contro

L.E., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO CATERINA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1052/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 24/12/2014 r.g.n. 1336/2013.

Fatto

PREMESSO

che con sentenza n. 1052/2014, pubblicata il 24/12/2014, la Corte di appello di Torino ha respinto il gravame di AMIAT – Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A. e confermato conseguentemente la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale della stessa sede aveva accertato il diritto di L.E. al pagamento della una tantum per esonero agevolato per inidoneità, prevista dall’art. 40 c.c.n.l. Igiene Ambientale del 31/10/1995;

– che a sostegno della propria decisione la Corte di appello ha ritenuto, sulla base di conformi pronunce di legittimità, che l’indennità in questione competa al dipendente, che sia dichiarato inidoneo alle mansioni proprie della qualifica rivestita, non solo nel caso in cui la mancata riallocazione sia dovuta all’impossibilità, per l’azienda, di offrire un altro posto al lavoratore ma anche nel caso in cui – come quello dedotto in giudizio – lo stesso non accetti di essere mantenuto in servizio per svolgere le diverse mansioni offertegli;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione AMIAT con quattro motivi, cui ha resistito il lavoratore con controricorso.

Diritto

RILEVATO

che con i primi tre motivi la ricorrente censura l’interpretazione dell’art. 40 c.c.n.l. fatta propria dalla sentenza impugnata, deducendo rispettivamente: 1) la violazione o falsa applicazione della disciplina collettiva in relazione agli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., nonchè la violazione o falsa applicazione di tali norme, per non avere la Corte considerato che l’applicazione delle disposizioni, che prevedono e regolano l’esonero agevolato, è espressamente definita nell’art. 40 come “eventuale”; 2) la violazione o falsa applicazione della disciplina collettiva in relazione agli artt. 1366 e 1371 c.c., nonchè la violazione di tali norme, per avere la Corte, riversando integralmente sull’Azienda le conseguenze del mancato accordo, anche quando esso sia dovuto alla scelta del lavoratore di non accettare il posto alternativo offertogli, adottato una interpretazione che non soltanto è inidonea a realizzare un equo contemperamento degli interessi delle parti, ma anzi onera esclusivamente e in maniera del tutto gravosa il solo datore di lavoro, il quale pure ha assunto la predetta obbligazione a titolo gratuito; 3) la violazione o falsa applicazione dell’art. 40 in relazione agli artt. 1362,1363 e 1367 c.c. per non avere la Corte valutato che il mancato raggiungimento dell’accordo, che comporta il licenziamento e la eventuale applicazione delle norme in tema di esonero agevolato, non può dipendere dal rifiuto del lavoratore perchè è proprio la volontà dello stesso di rimanere in servizio, in mansioni diverse da quelle originarie, che fa da sfondo alla procedura di ricollocazione;

– che con il quarto motivo viene dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1355 c.c., sul rilievo che, così come interpretato, l’art. 40 conterrebbe una condizione (l’esperimento infruttuoso della procedura di riallocazione) meramente potestativa, essendo lasciato al mero arbitrio del lavoratore decidere se accettare o meno il posto offerto.

Osservato:

che i motivi così proposti non possono trovare accoglimento;

– che questa Corte, decidendo ai sensi dell’art. 420 bis c.p.c., ha già ritenuto che “in tema di estinzione del rapporto di lavoro per sopravvenuta inidoneità del lavoratore, l’art. 40 del c.c.n.l. per le aziende municipalizzate di igiene urbana – per cui il lavoratore riconosciuto inidoneo alle mansioni di assunzione o di successiva assegnazione ha diritto ad una somma una tantum in caso di infruttuoso esperimento della procedura di riallocazione – deve essere interpretato nel senso che l’indennità compete in tutti i casi nei quali non sia stato raggiunto l’accordo per lo svolgimento di mansioni alternative, non distinguendo il contratto collettivo tra il caso in cui l’azienda non abbia offerto al lavoratore una mansione diversa e il caso in cui il lavoratore l’abbia rifiutata” (Cass. n. 9967/2012; conformi, fra altre: n. 19358/2013; n. 16348/2016);

– che la Corte di merito ha fatto applicazione di tale orientamento interpretativo, nè risultano offerti elementi per una sua riconsiderazione.

Ritenuto:

che il ricorso deve conseguentemente essere respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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