Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25800 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 13/11/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 13/11/2020), n.25800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 57-2020 proposto da:

E.L., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato LUCA ZUPPELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1160/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 19/07/2019 R.G.N. 1132/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza n. 1160 del 2019, ha confermato il rigetto, pronunciato dal Tribunale della stessa sede, del ricorso proposto da E.L., cittadino della Nigeria, avverso il diniego della competente Commissione territoriale in ordine alle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, della Protezione internazionale e umanitaria.

2. Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

3. Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

4. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 e dell’art. 5, comma 6 del T.U.I., per non avere la Corte territoriale preso atto della documentazione prodotta e delle dichiarazioni precise e dettagliate svolte sin dalla proposizione della domanda di protezione internazionale e per non avere attivato i poteri officiosi necessari ad una adeguata conoscenza della situazione del paese di provenienza, senza valutare altresì la richiesta di protezione umanitaria; la medesima censura viene formulata anche ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame di un fatto decisivo, come mancanza assoluta di motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa o obiettivamente incomprensibile.

3. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e/o la motivazione omessa, insufficiente e/o contraddittoria su fatti e questioni controverse e decisive ai fini del giudizio, per essersi la Corte di merito sottratta al necessario e preliminare scrutinio dei criteri legali previsti in materia, ossia: il ragionevole sforzo nel circostanziare la domanda; la non contraddittorietà delle dichiarazioni rese rispetto alla reale e tragica situazione del paese; l’attendibilità estrinseca; la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente; l’acquisizione delle informazioni sul contesto socio-politico del Paese di rientro, dando, invece, importanza solo ad aspetti secondari e a irrilevanti imprecisioni nel racconto. Inoltre, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non aveva svolto un ruolo attivo nell’istruzione della domanda.

4. I due motivi, che per la loro interferenza possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

5. Tutte le censure riguardanti la violazione della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 -che, come riformulato dal D.I. n. 83 del 2012, art. 54, conv. nella L. n. 134 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo allo omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia -a prescindere dalla loro inammissibilità ex art. 348 ter c.p.c., u.c., vertendosi in una ipotesi di cd. “doppia conforme” – non sono meritevoli di accoglimento in quanto la Corte territoriale ha, da un lato, ritenuto inverosimile la narrazione dei fatti raccontata dal richiedente (questi ha dichiarato di avere lasciato il proprio paese in quanto ritenuto responsabile della morte dello zio paterno, insieme ad alcuni suoi amici della setta (OMISSIS), in quanto quest’ultimo aveva ucciso il proprio padre, e di non essersi recato dalla Polizia, per spiegare il fatto, in quanto gli amici della suddetta setta lo avevano fatto desistere e, contestualmente, gli davano la caccia per ucciderlo unitamente ai cugini, figli dello zio) e, dall’altro, ha effettuato la valutazione richiesta dalla legge ai fini della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale: in particolare, per la protezione sussidiaria, il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), esaminando la situazione socio-politica, attualizzata e con l’indicazione dettagliata delle relative fonti, della zona di provenienza della Nigeria (Agbor – Delta State) non interessata da conflitti o violenza generalizzata e, per quella umanitaria da parametrare alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, applicabile ratione temporis (Cass. n. 29459 del 2019), escludendo la condizione di vulnerabilità da un punto di vista soggettivo, per il carattere privato della vicenda che aveva interessato il richiedente e, dal punto di vista oggettivo, per l’assenza di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali del ricorrente in caso di rimpatrio, specificando, poi, che, in ogni caso, qualora fosse stata vera la versione, era preclusiva ai fini della concessione della protezione internazionale, la commissione di un reato comune (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 10, lett. b) e art. 16, comma 1, lett. b) e Cass. n. 9043 del 2019).

6. E’ opportuno precisare che: a) la ritenuta non credibilità del racconto del ricorrente integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito (D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c)) e, quindi, censurabile in cassazione solo nei rigorosi limiti attualmente prescritti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella specie, come detto, non rispettati (Cass. n. 3340/2019); b) l’inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente ai fini della tutela sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), esclude l’attivazione dei poteri istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dalla impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. n. 8819 del 2019; Cass. n. 4892/2019; Cass. n. 16925/2018) in quanto il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice presuppone una affidabile allegazione dei fatti da accertare (Cass. n. 33096/2018; Cass. n. 28862/2018); c) l’accertamento della sussistenza di una violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, ai fini della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), – da interpretare anche in conformità alle fonti normative e giurisprudenziali Euro-unitarie (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE; Corte Giust. 30.1.2014, Diakitè) – implica un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito, parimenti censurabile nei richiamati limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come sopra perimetrati.

7. Le dedotte violazioni di legge, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, di cui ai motivi, sono poi insussistenti in difetto degli appropriati requisiti di erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione di legge, mediante specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 3010/2012).

8. Infine, va osservato che il vizio ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, erroneamente prospettato ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito: ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso di specie.

9. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

10. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non essendo stata svolta attività difensiva dall’amministrazione resistente.

11. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali (Cass. Sez. Un. 4315/2020), come da dispositvo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA