Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2580 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 11/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17182-2015 proposto da:

EDIL VIESTE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 2, presso lo studio

dell’avvocato PLACIDI STUDIO, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIANNI CERISANO giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI FOGGIA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI MAURO DI

VIRGILIO, giusta procura in calce all’atto di costituzione;

– resistente –

avverso la sentenza n. 808/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI del

28/03/2014, depositata il 27/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE ANTONIO

PIETRO;

udito l’Avvocato Giovanni Mauro Di Virgilio difensore della

resistente che si riporta agli scritti.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha depositato la seguente proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Nel giudizio introdotto dalla Edil Vieste che rivendicava le indennità di occupazione legittima e di espropriazione di un fondo di sua proprietà, ubicato in (OMISSIS), utilizzato per la costruzione di un centro scolastico polivalente, la sentenza della Corte d’appello di Bari, in data 15 novembre 2011, è stata cassata da questa Corte di legittimità, con sentenza n. 15616 del 2007, la quale, in accoglimento del ricorso della Provincia di Foggia, ha demandato al giudice di merito di effettuare la ricognizione legale del bene, come edificabile o inedificabile dal punto di vista urbanistico e, quindi, di accertare se fosse consentita o vietata la realizzazione di interventi costruttivi ad iniziativa privata, anche mediante strumenti di convenzionamento, poichè, nel primo caso, l’area sarebbe stata edificabile e, nel secondo, inedificabile, qualora la zona fosse interamente vincolata ad utilizzi pubblicistici.

Nel giudizio di rinvio, la Corte di Bari, con sentenza 27 maggio 2014, ha concluso per la inedificabilità del bene, incluso in zona agricola E2, costituente parte integrante di fondi agricoli; ha determinato l’indennità di espropriazione tenendo conto del valore di mercato ed operando una media tra i valori attribuibili al fondo quale agricolo e quale edificabile, in considerazione della sua favorevole ubicazione in zona urbana; ha poi determinato l’indennità di occupazione in misura corrispondente agli interessi legali sull’indennità di esproprio.

Avverso questa sentenza la Edil Vieste ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; la Provincia di Foggia ha svolto difese.

Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 865 del 1971, art. 20, per avere parametrato l’indennità di occupazione al valore del bene con riferimento dell’occupazione, anzichè a dell’espropriazione, quando esso divenuto edificabile, essendo cambiata la destinazione urbanistica della zona.

Il motivo è manifestamente infondato, essendosi la Corte di merito attenuta al principio secondo cui, ai fini della determinazione dell’indennità di occupazione, occorre fare riferimento alla data di emissione del decreto di occupazione dell’area esproprianda, il quale comporta di per sè l’immediata e automatica compressione del diritto dominicale in favore dell’occupante, dovendo l’indennità essere corrisposta sin da quella data (v. Cass. n. 11575/2008, n. 2962/2003); inoltre, esso è inammissibile, laddove, deducendo una sopravvenuta edificabilità legale (tra la data dell’occupazione e quella dell’espropriazione), introduce una questione non trattata nel giudizio di merito ed implicante un accertamento di fatto può essere compiuto nell’ambito di un giudizio di legittimità.

Il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 384 c.p.c., la mancata applicazione del principio di diritto enunciato nella sentenza della Cassazione del 2007, imputandosi alla Corte barese di avere omesso l’accertamento in ordine alla natura urbanistisca del bene e all’esistenza di una riserva legale dell’attività costruttiva in capo alla P.A..

Il motivo è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata risposto al quesito posto dalla sentenza di rinvio, affermando implicitamente l’esistenza della predetta riserva, essendo consentita ai privati soltanto un’attività costruttiva limitata e connessa alla produzione agricola.

Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., in tema di giudicato, per avere travalicato i limiti del giudizio di rinvio, avendo la Corte di merito rideterminato le indennità in senso riduttivo, mentre avrebbe dovuto limitarsi ad accertare se la destinazione urbanistica delle aree escludesse o consentisse l’edificazione ad opera anche di privati.

Il motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata correttamente ha osservato che “l’accertamento della natura edificatoria o agricola del fondo è meramente strumentale alla determinazione del valore del fondo e, quindi, dell’ammontare dell’indennità, che è l’oggetto del presente giudizio. Infatti, la Cassazione non rinvia al giudice di merito, cassando la sentenza impugnata, per un accertamento fine a se stesso e che avrebbe solo valore accademico”.

Il Collegio condivide la proposta del relatore con la seguente precisazione.

La Edil Viestenella ha lamentato nella memoria, a sostegno del primo motivo di ricorso, che l’indennità di occupazione avrebbe dovuto essere determinata con riferimento al valore del bene al momento del decreto di espropriazione, dovendosi avere riguardo al momento dell’occupazione solo nel caso in cui un decreto di espropriazione manchi.

Tale argomento è inammissibile, essendo volto a criticare la determinazione dell’indennità di occupazione che il giudice di rinvio ha effettuato con riferimento all’epoca del decreto di occupazione temporanea, in conformità al mandato conferitogli dalla Cassazione nella sentenza n. 15616/2007, in accoglimento del motivo di ricorso della Provincia di Foggia riguardante la ricognizione urbanistica del bene.

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo dovuto per legge a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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