Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2580 del 05/02/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2580 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DI IASI CAMILLA
SENTENZA
sul ricorso 26899-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI
12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
2013
3146
FIODO ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIALE PARIOLI
87,
presso lo studio dell’avvocato
SEMINAROTI ALDO, che lo rappresenta e difende giusta
delega in calce;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 05/02/2014
avverso la sentenza n. 129/2008 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 24/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/11/2013 dal Consigliere Dott. CAMILLA
DI IASI;
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
SENTENZA
Ragioni della decisione
1. L’Agenzia delle Entrate propone, nei confronti di Antonino Fiodo (ingegnere, che resiste con
controricorso), ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 129/47/2008 con la quale, in
controversia concernente impugnazione di diniego di rimborso Irap per l’anno 2004, la C.T.R.
contribuente, rilevando che risultava ex actis che il predetto esercitava la professione di ingegnere
senza utilizzare lavoro altrui e senza particolari attrezzature ad eccezione di quelle di uso comune
(auto, stampanti, computer ecc.).
2. Preliminarmente il controricorrente, rilevato che il ricorso notificato manca delle pagine 4 e 5 e
che pertanto egli non è stato in grado di replicare allo stesso, chiede la declaratoria di
inammissibilità del ricorso.
Il rilievo è fondato. Da una verifica degli atti processuali risulta che effettivamente (non l’originale
presente nel fascicolo d’ufficio bensì) la copia del ricorso notificata manca di due pagine, la 4 e la 5,
e, leggendo il ricorso nella sua interezza, risulta evidente che si tratta di pagine fondamentali in
quanto contenenti il nucleo centrale della censura svolta nel ricorso.
In proposito la giurisprudenza di legittimità è univoca nell’affermare che la mancanza di una o più
pagine nella copia notificata del ricorso per cassazione comporta l’inammissibilità di questo nel caso
(ricorrente nella specie) in cui tale mancanza impedisca la completa comprensione delle ragioni
addotte dal ricorrente a sostegno dell’impugnazione (cfr. cass. n. 6074 del 2004 e v. anche cass. n.
21977 del 2011).
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte
Campania sez. n. 47 confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del
dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del presente giudizio di
legittimità che liquida in € 1.100,00 per compensi oltre € 200,00 per esborsi.
Roma 13.11.2013