Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2580 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/02/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 03/02/2011), n.2580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AISOFTWARE PROFESSIONAL SERVICES s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via F.

Paulucci dè Calboli n. 9, presso l’avv. Sandulli Piero, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA GERIT s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma,

Lungotevere Flaminio n. 18, presso l’avv. Alberto Di Giambattista,

rappresentata e difesa dall’avv. Frasca Ugo, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e nei confronti di:

AGENZIA DELLE ENTRATE, Ufficio di (OMISSIS) ed AGENZIA DELLE ENTRATE

centrale;

– intimate –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo n. 55/01/08, depositata il 22 luglio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14 dicembre 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. La Aisoftware Professional Services s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n. 55/01/08, depositata il 22 luglio 2008, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, è stata confermata la legittimità della cartella di pagamento emessa nei suoi confronti per IRPEG ed ILOR relative all’anno 1994.

Resiste con controricorso la Equitalia Gerit s.p.a., agente della riscossione per la Provincia di L’Aquila, mentre non si è costituita l’Agenzia delle entrate.

2. Il ricorso appare complessivamente inammissibile, in quanto i tre motivi in cui si articola si concludono con quesiti privi dei requisiti prescritti, per la loro formulazione, dall’art. 366 bis c.p.c., come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte.

I quesiti – “dica il Collegio se la notifica doveva essere effettuata nella sede della società, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o a persona incaricata di ricevere le notificazioni, o in difetto ad altra persona addetta alla medesima sede a norma dell’art. 145 c.p.c., comma 1”; “dica il Collegio se in pendenza di contenzioso, i termini di cui al D.L. 17 giugno 2005, art. 1, comma 5 bis, convertito in L. 31 luglio 2005, n. 156, non devono essere sospesi sino alla sentenza definitiva”; “dica il Collegio se, in caso di proposta di accertamento con adesione e condono tombale L. 27 dicembre /2002, n. 289, ex art. 9, gli effetti degli stessi possono estendersi alle imposte ILOR ed IRPEG, la cui richiesta di esecuzione era oggetto di lite fiscale pendente” – non risultano, infatti, formulati in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata, rivelandosi inidonei a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (cfr., per tutte, Cass., Sez. un., n. 26020 del 2008).

Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità in ragione della inammissibilità del controricorso, notificato a mezzo posta ex art. 149 c.p.c., non avendo la controricorrente provveduto al deposito dell’avviso di ricevimento della relativa raccomandata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA