Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 258 del 09/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 258 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.r.g. 3958/12 proposto da:

Alfredo FALCETTI (c.f. FLC LRD 35E01 E681V)
rappresentato e difeso dall’avv. Morena Fabi, giusta procura a margine del ricorso e, a
seguito di rinunzia al mandato, dall’avv. Maria Antonietta Cenciarelli, in forza di procura
a margine della memoria ex art. 380 bis cpc; elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’avv. Carlo Bogino in Roma, viale Ippocrate n. 104.
– Ricorrente contro

Comune di LONGONE SABINO (cf. e p. IVA: 00104390570);

in persona del Sindaco pro tempore rag. Pietro Cammarano, ciò autorizzato a seguito di
delibera di Giunta del 2 febbraio 2012; rappresentato e difeso dall’avv. Arianna Belloni ed
elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Federico Belloni in Roma, via Cassia
n. 240 – pal 1 “Villa Clara” piano 8° int 27-, come da procura in calce al controricorso
– Controricorrente2-tot-ttriti-tA,
,7/

52.13

– 1-

Data pubblicazione: 09/01/2014

avverso la sentenza n. 626/11 del Tribunale di Rieti, del 29 novembre 2011, non
notificata.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2013 dal
Consigliere Relatore Dott. Bruno Bianchini;

dato atto della presenza del P.G. in persona del Dott. Rosario Giovanni Russo che
conclude: “nulla osserva”.

RILEVATO IN FATTO ED OSSERVATO IN DIRITTO
Il Consigliere designato ha ritenuto d’avviare la trattazione in Camera di consiglio
redigendo la seguente relazione ex art. 380 bis cpc:

“OSSERVA IN FATTO
1— Alfredo Falcetti, titolare di tesserino di invalido civile al 100%, con sei ricorsi, propose
opposizione, innanzi al Giudice di Pace di Roccasinibalda, avverso altrettanti verbali di
accertamento di violazione dell’art. 7, comma 14 elevati tra il 12 agosto 2005 ed il 27
settembre 2006 dalla Polizia Municipale del Comune di Longone Sabino, per aver il
predetto posteggiato la propria autovettura al di fuori degli spazi riservati agli invalidi
presenti in loco ed in zona permanentemente interdetta alla sosta.

2 — In ciascuno dei ricorsi il Falcetti aveva sostenuto che lo spazio riservato si trovava
distante dalla propria abitazione e che l’utilizzazione del medesimo l’avrebbe obbligato ad
percorrere una strada in ripida salita per raggiungere il proprio immobile; rilevò inoltre
che la sosta nello spazio innanzi ad esso non avrebbe causato intralcio alla circolazione.

3 — Con distinte sentenze il Giudice di Pace accolse l’opposizione; il Tribunale di Rieti
invece , riuniti i ricorsi, riformò dette pronunce osservando che il Falcetti pur essendo
titolare del contrassegno per invalidi, non sarebbe stato autorizzato alla sosta in quanto la
pur rilasciata autorizzazione copriva un arco temporale — dal 24 novembre 2005 al 31
maggio 2006- diverso da quello interessato dalle violazioni.

udito l’Avv. Maria Antonietta Cenciarelli, per il ricorrente che si riporta agli scritti ;

4 — Per la cassazione di tale decisione il Falcetti ha proposto ricorso sulla base di un solo
morivo; il Comune ha risposto con controricorso

RILEVA IN DIRITTO
5 — Parte ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 188 codice della

giudice dell’impugnazione non avrebbe tratto dal combinato disposto di tali norme il
significato loro proprio, vale a dire che il titolare del contrassegno per invalidi,
disciplinato dall’art. 12 del d.P.R. 503/1996, dovrebbe dirsi legittimato, tra l’altro, a
parcheggiare la propria vettura anche al di fuori degli spazi espressamente riservati alle
persone diversamente abili, con il solo limite dell’ostacolo che tale sosta potrebbe creare
alla libera circolazione, senza dunque la necessità di un’ulteriore autorizzazione sindacale;
sostiene il ricorrente che la interpretazione del Tribunale avrebbe omesso di considerare
che il rilascio del contrassegno ex art. 12 citato avrebbe costituito solo il mezzo per
l’esplicazione del diritto alla libera circolazione delle persone portatrici di disabilità e che
in questa, una volta rilasciato il contrassegno, era prevista la facoltà di sostare ove fosse
più agevole per la loro deambulazione.

6 — Osserva il relatore che tale interpretazione, che conferisce rilievo al solo fatto di
essere in possesso del contrassegno ex art. 12 — rilasciato previa istruttoria meramente
tecnica, dal Sindaco — non è condivisibile in quanto omette di considerare che la libera
circolazione — in senso lato, comprendendovi anche il diritto di parcheggiare- deve essere
altresì disciplinata nei suoi aspetti applicativi: dunque se nella stessa piazza del Comune di
Roccaranieri, frazione di quello di Longone Sabino, nei cui pressi è l’abitazione del
ricorrente, vi sono degli appositi spazi dedicati alla sosta per i portatori di inabilità, appare
evidente che questo stato dei luoghi legittima l’uso del potere discrezionale del Sindaco di
limitare l’autorizzazione in deroga ai casi in cui non sia stata predisposta alcuna possibilità
di accesso o di sosta facilitati per le persone diversamente abili e soprattutto non legittima
il superamento dell’interdizione assoluta alla sosta vigente in loco.

strada, in relazione con il disposto dell’art. 11 del d.P.R. 503/1996, assumendo che il

6.a — Quanto a quest’ultimo punto, ritiene il relatore necessario rilevare che il ricorrente
parte da un assunto logico del tutto non condivisibile: ritiene cioè di poter posteggiare la
propria vettura ove ritenuto più confacente alla propria disabilità — bronchite cronicacon l’unico limite del non costituire intralcio alla circolazione, dimenticando però che il

come nel concreto l’autorità comunale abbia inteso regolare il transito e la sosta in un
determinato luogo : se dunque vi sia — come appare esservi stato nella fattispecie- un
divieto permanente alla sosta, questo stava a significare che in quello spazio l’autorità
amministrativa riteneva – in rerum natura si vorrebbe dire — esistente una situazione di
potenziale intralcio alla circolazione che con il divieto in questione voleva eliminare: non
ammissibile appare dunque il superamento di tale interdizione amministrativa — che tende
a preservare dalla sosta quei luoghi ove la stessa è vietata dalle principali norme di
comportamento- seguendo una soggettiva interpretazione del concetto di ostacolo al
pubblico transito.

7- Pur non tralasciando di sottolineare il carattere assorbente delle suesposte
osservazioni, non va omesso di considerare, ad avviso del relatore, che il ricorso non ha
neppure esaminato il propriurn della fattispecie ( indicato a fol 5 della gravata decisione):
non ha cioè tenuto conto che la contestazione mossa al ricorrente riguardava non tanto o
soltanto di aver lasciato la propria vettura in sosta in luoghi ove essa era assolutamente
interdetta – e pur in presenza di spazi riservati alle persone diversamente abili-, quanto
. piuttosto di aver usato del titolo abilitativo in deroga, al di fuori del periodo in cui esso
aveva efficacia ( dal 24 novembre 2005 al 31 maggio 2006 a fronte di violazioni contestate
il 12, 13 e 20 agosto 2005; 28 agosto e 27 settembre 2006) : pur dunque se si fosse
attribuita l’efficacia — qui negata- al rilascio del c.d. titolo abilitativo, tuttavia l’esercizio
delle condotte di guida in deroga alle prescrizioni del codice della strada avrebbe dovuto
rispettare i limiti — in questo caso: temporali- contenuti nel provvedimento autorizzativo,
da considerarsi coessenziali al diritto che essi garantivano.

concetto di intralcio non riguarda solo un dato di fatto contingente ma interessa anche

8

Se verranno condivise le suesposte argomentazioni il ricorso è idoneo ad esser

trattato in camera di consiglio per esser quivi dichiarato manifestamente infondato.”
La predetta relazione è stata notificata alle parti e comunicata al P.G.; è stata depositata
memoria ex art. 380 ins cpc. da parte del ricorrente.

memoria depositata da parte ricorrente, fornito argomenti critici idonei a disattenderne le
argomentazioni; va inoltre osservato che la deduzione difensiva ( v. fol sesto della
memoria “ex art. 378 cpc”) , con la quale si porta a conferma delle ribadite critiche
all’impugnata decisione, la circostanza secondo la quale il Falcetti sarebbe “titolare da
sempre di contrassegno che vale a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale”
introduce un elemento di fatto — comunque non delibabile in questa sede- nuovo ed in
contrasto con la durata temporanea della concessione della quale si discute come risulta
accertata nella gravata sentenza.
II — Il ricorso va dunque rigettato e parte ricorrente va condannata al pagamento delle
spese che si liquidano come indicato in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in
euro 1.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2013, nella camera di consiglio della VI sezione
della Suprema Corte di Cassazione.

I — Ritiene il Collegio di aderire alle conclusioni esposte nella relazione, non avendo la

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