Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 258 del 07/01/2011

Cassazione civile sez. III, 07/01/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 07/01/2011), n.258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CREDIFARMA SPA, (OMISSIS), nella persona del proprio legale

rappresentante pro tempore nonche’ Presidente del Consiglio di

Amministrazioni Dott. G.C., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA S MARCELLO PISTOIESE 73, presso lo studio dell’avvocato

FIECCHI PAOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato MACCIOTTA

GIUSEPPE giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AUSL/(OMISSIS) MESSINA, nella qualita’ di Commissario

Liquidatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli

UFFICI DELL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui e’ difesa per

legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 361/2005 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

Sezione Civile, emessa il 11/04/2005, depositata il 06/07/2005;

R.G.N. 1006/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La societa’ CREDIFARMA, quale mandataria della Farmacia di T.F., otteneva un decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Messina, in suo favore ed in danno della USL (OMISSIS) per un importo di L. 265.961.382, oltre accessori e spese, includendo nel chiesto anche interessi di mora. La USL proponeva opposizione e negava la proponibilita’ della richiesta dei danni da ritardo. La opposta chiedeva il rigetto della opposizione.

Il Tribunale di Messina con sentenza del 14 giugno 2002 dichiarava cessata la materia del contendere per la sorte capitale pagata nel corso della causa e rigettava la richiesta di maggior danno in quanto non azionabile con la procedura monitoria.

2. Contro la decisione proponeva appello la Credifarma nella qualita’, sostenendo che nel giudizio di opposizione aveva dato la prova e della messa in mora e del danno per il ritardato pagamento.

Si costituiva la AUSL n. (OMISSIS) di Messina in persona del Direttore generale quale Commissario liquidatore della gestione liquidatoria della USL (OMISSIS) e chiedeva il rigetto dello appello con la condanna dello appellante alle spese di lite.

La Corte di appello di Messina, con sentenza del 6 luglio 2005 dichiarava inammissibile e rigettava lo appello, compensando le spese di lite.

3. Contro la decisione ricorre la Credifarma deducendo due motivi di censura: resiste la controparte con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso non merita accoglimento. Per chiarezza espositiva precede la sintesi descrittiva delle censure, ed a seguire la confutazione in punto di diritto.

4.a. SINTESI DESCRITTIVA delle censure.

Nel primo motivo si deduce : a. error in iudicando per la violazione dello art. 99 c.p.c. per violazione del principio della domanda;

b. vizio della motivazione per omessa o insufficiente motivazione sul punto della pronuncia sul maggior danno da ritardo.

Nel secondo motivo si deduce error in iudicando per la violazione degli artt. 1219 e 1224 c.c. ed il vizio della motivazione su punto decisivo relativo alla inesistenza di una formale messa in mora.

4.b. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. Il primo motivo e’ infondato in ordine alla deduzione di error in iudicando per la asserita violazione del principio della domanda. Ed in vero la motivazione della Corte di appello e’ corretta in punto di diritto allorche’ esclude per ragioni di rito e di merito la ammissibilita’ di una domanda proposta per la prima volta nel giudizio di appello, senza contare che per il merito varrebbero le stesse ragioni sostenute nella sentenza impugnata, nel senso che il credito azionato era il liquido e doveva essere oggetto di prova. La ratio decidendi di ordine processuale ha valore preclusivo e doveva essere censurata come error in procedendo o come errore revocatorio, per il principio della tassativita’ e specificita’ dei motivi del ricorso questa Corte non puo’ correggere o integrare una formulazione errata.

Risulta pertanto violato il precetto di cui allo art. 366 c.p.c., n. 4, secondo i dieta di questa Corte a partire da SSUU 1994 n. 9409 e successive conformi tra cui Cass. 2007 n. 2309. Inammissibile anche il profilo del vizio della motivazione, posto che lo iter logico motivazionale e’ completo e corretto sul punto.

Il secondo motivo parimenti e’ infondato quanto al rigetto in merito alla domanda di maggior danno ed e’ infondato anche per la censura di omessa o insufficiente motivazione. La Corte, nel ritenere inammissibile la domanda proposta nel giudizio di appello ha gia’ precluso il suo esame, e tuttavia, considerando la censura come autonoma e’ entrata nel merito – a ff.5 della motivazione – ritenendo inidonei i ed atti di messa in mora, come premessa per la richiesta di interessi moratori o compensativi, e quindi motiva anche sulla domanda di maggior danno, proponibile solo per tale posta anteriormente alla notifica del decreto ingiuntivo.

La censura, nella sua formulazione, contesta la idoneita’ della messa in mora, e pretende che il maggior danno anteriore e posteriore al decreto, sia considerato, malgrado la cessazione della materia del contendere per il pagamento della sorte del capitale gia’ nel corso del giudizio di primo grado.

La risposta della Corte di appello e’ preclusiva rispetto al maggior danno per la fase posteriore alla notifica del decreto, ed e’ esaustiva anche per la fase anteriore, posto che il motivo sul punto e’ privo di autosufficienza e specificita’, non essendo evidenziati i termini del ritardo e le prove del maggior danno. In tale senso anche la censura per vizio della motivazione e’ infondata, avendo dato il giudice del riesame una indicazione completa della ragioni di rito e di merito che rendevano in parte inammissibile ed in parte infondata la domanda per tale posta, la cui liquidita’ doveva essere accertata, se ritualmente proposta nella successiva fase a cognizione piena.

5. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vengono poste a carico del ricorrente, come liquidato nel dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la CREDIFARMA SPA a rifondere alla Azienda Unita’ sanitaria locale n. (OMISSIS) di Messina in persona del commissario liquidatore della disciolta USL (OMISSIS) di Messina, le spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in complessive Euro 1200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2011

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