Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25799 del 30/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 30/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.30/10/2017),  n. 25799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20222-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

I.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2888/34/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

RAGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata

l’01/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. MANZON ENRICO.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 18 marzo 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 756/3/09 della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso di I.F. contro l’avviso di accertamento IRAP, IRPEF ed altro, IVA ed altro 2002. La CTR osservava in particolare che, avendo il contribuente proposto rituale e tempestiva istanza di condono ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, nei termini prorogati dalla L. n. 350 del 2003 in quanto residente nei comuni colpiti dal sisma siciliano dell’ottobre 2002, trattandosi di c.d. “condono tombale” non avevano fondamento le pretese fiscali portate dall’atto impositivo impugnato.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

L’intimato non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia fiscale ricorrente si duole della violazione di plurime disposizioni legislative interne e del TFUE, poichè la CTR non ha sospeso il processo avanti a sè in attesa della decisione della Commissione UE sulle disposizioni condonistiche rilevanti in lite ed ha comunque ritenuto applicabili le medesime anche all’IVA.

La censura è fondata.

L’ Agenzia delle entrate ha eccepito in via preliminare la pronuncia di questa Corte n. 24415 del 2014, resa inter partes nella lite evidentemente pregiudiziale- avente ad oggetto l’impugnazione del diniego di condono inerente, anche, l’annualità fiscale considerata nell’avviso di accertamento impugnato nella presente lite, precisando che quale conseguenza di detta sentenza era divenuto definitivo l’annullamento del diniego di condono per le imposte dirette, ma che la sentenza stessa aveva altresì sancito la legittimità di tale provvedimento con riguardo non essendo il condono de quo applicabile a questa imposta per contrasto con gli artt. 2, 22 della Sesta Direttiva e 10 del Trattato UE, come deciso dalla Corte di giustizia UE con sentenza in data 17 luglio 2008, C-132/06.

Orbene, deve dirimentemente rilevarsi che la citata sentenza n. 24415/2014, avendo pronunciato nel merito ex art. 384 c.p.c., a tutti gli effetti va considerata quale giudicato sostanziale esterno pregiudicante il presente giudizio, come delimitato dall’Agenzia fiscale ricorrente all’IVA.

E’ infatti evidente che essendosi questa Corte già pronunciata inter partes sulla questione della validità del condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9, con riguardo a tale imposta, la questione ne risulta preclusa nel presente giudizio, secondo il principio di diritto che “Nel processo tributario, il principio ritraibile dall’art. 2909 c.c., – secondo cui il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro credi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della “causa petendi”, intesa come titolo dell’azione proposta, e del bene della vita che ne forma l’oggetto (“petitum” mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (“petitum” immediato) – è applicabile anche nel caso in cui gli atti tributari impugnati in due giudizi siano diversi (nella specie, un avviso di accertamento ed una cartella di pagamento), purchè sia identico l’oggetto del giudizio medesimo, riferito al rapporto tributario sottostante” (Sez. 5, Sentenza n. 19310 del 22/09/2011, Rv. 618993 – 01; cfr. anche nello stesso senso e più in generale Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006, Rv. 589696 – 01).

Poichè la sentenza impugnata ha pronunciato soltanto in ordine a tale questione, va dunque cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA