Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25799 del 18/11/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 25799 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: CECCHERINI ALDO

Data pubblicazione: 18/11/2013

SENTENZA

sul ricorso 1977-2013 proposto da:
0

RICCIO GIORGIO,

RICCIO ORSOLA,

RICCIO VINCENZA,

2013

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ZANARDELLI 20,

534

presso

lo

studio

dell’avvocato ALBISINNI

LUIGI,

rappresentati e difesi dagli avvocati SPAGNA MICHELE,
ARDOLINO PIERPAOLO, per delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –

contro

CONSORZIO IMAFID IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 29/2011 della GIUNTA SPECIALE PER
LE ESPROPRIAZIONI PRESSO LA CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. ALDO
CECCHERINI;
udito l’Avvocato Michele SPAGNA;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

depositata il 25/11/2011;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Vincenza, Giorgio e Orsola Riccio, quali proprietari di un immobile
in Napoli interessato dal passaggio dell’intervento stradale “asse viario Pigna – Soccavo – Pianura”, rientrante nel programma straordinario
d’interventi di cui alla I. n. 219/1981, citarono innanzi alla Giunta speciale
per le espropriazioni della Corte d’appello di Napoli il Consorzio IMAFID e il

46 della legge 2359/1865, dei danni che assumevano arrecati al predetto
immobile in conseguenza dell’illecita modificazione del progetto.
2. Con sentenza in data 7 marzo 2002, la G.S.E. – esclusa la legittimazione della P.C.M. in persona del funzionario delegato CIPE – condannò
il Consorzio a pagare agli attori la somma di euro 95.843, 84 a titolo
d’indennità per l’asservimento, oltre all’indennizzo per diminuito godimento temporaneo dell’immobile, in misura corrispondente agli interessi legali
per anno sulla somma predetta, relativamente al decennio antecedente
alla domanda.
3. Avverso questa sentenza il Consorzio IMAFID propose ricorso per
cassazione.
Accogliendo un motivo di detto ricorso, questa corte, con sentenza 13
settembre 2005 n. 18125, considerò che la legittimità del manufatto danneggiato dall’opera pubblica costituisce il presupposto del pregiudizio risarcibile, consentendosi altrimenti al proprietario di trarre beneficio dalla
sua illecita attività, invece preclusa, sotto ogni possibile profilo, dalla legge
47/1985 che ha confermato il regime della demolizione-acquisizione (art.
7), nonché mantenuto e rafforzato il marchio d’incommerciabilità assoluta
di detti immobili dichiarando la nullità radicale e insanabile di tutti gli “atti
tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali”
(art. 17), con divieto di stipulazione espressamente esteso ai notai (artt.
21 e 40) per gli immobili stessi. Su questi presupposti di diritto, la corte
(Cass. n. 17881/04, 7758/04) aveva già ripetutamente enunciato il principio che non sono suscettibili d’indennizzo ai sensi dell’art. 46 I. n.
2359/1865, così come d’indennizzo espropriativo, gli edifici costruiti abusivamente, ancorché oggetto di già presentata istanza di condono, “a meno
1
. est.
Il cons

dr. Ald

cherini

Commissario Straordinario di Governo, per ottenere il risarcimento, ex art.

che non risulti per essi già rilasciata concessione in sanatoria”. Nella specie
la G.S.E. aveva accertato che il fabbricato adibito ad abitazioni, per cui i
Riccio avevano formulato l’istanza d’indennizzo ex art. 46 I. 2359/1865,
era stato “costruito abusivamente”. Rilevato poi che lo stesso aveva formato “oggetto d’istanza di concessione edilizia in sanatoria”, aveva ritenuto, con ciò stesso, verificati i presupposti per il riconoscimento delle richieste indennità, senza accertare – come viceversa avrebbe dovuto in appli-

dagine questa cui la stessa Giunta doveva, quindi, provvedere in sede di
rinvio, in conseguenza della Cassazione, in parte qua, della sentenza impugnata, in accoglimento del motivo esaminato.
4. Riassunta la causa, la G.S.E., con sentenza 25 novembre 2011, ha
accertato non esservi prova dell’esito positivo del procedimento di condono. Al contrario, osserva il giudice di merito, da una nota del comune di
Napoli risulta l’esistenza di vincoli a) paesistico-ambientale e idrogeologico, per area vincolata dal piano per l’assetto idrogeologico dell’autorità di
Bacino nord – occidentale della Campania, in quanto a rischio idraulico
elevato; e b) da parco regionale e da fascia di rispetto stradale. Risulta
inoltre che la suddetta autorità di bacino ha dichiarato che il comune non
può rilasciare concessione in sanatoria, concludendo che deve intendersi
del tutto esclusa la condonabilità delle opere richieste a sanatoria. La GSE
ha pertanto respinto la domanda.
5. per la cassazione di questa sentenza, notificata il 22 ottobre 2012,
ricorrono Vincenza, Giorgio e Orsola Riccio, con atto notificato il 28 dicembre 2012, per un unico motivo.
Il Consorzio IMAFID non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE
6. Con l’unico motivo di ricorso si deduce che l’art. 16 comma 9 della
legge n. 865 del 1971, e l’art. 38 comma 2 d.P.R. n. 327 – norme che sarebbero state sostanzialmente applicate dalla G.S.E. per respingere la domanda attrice – consentendo di negare il risarcimento del danno nonostante che la procedura di condono instaurata dagli interessati ex art. 31
della legge n. 47 del 1985 non sia ancora conclusa, violerebbero i principi

2

Il con
dr. Ald

I. est.
h erini

cazione dei su riferiti principi – l’eventuale esito positivo della istanza. In-

della proprietà privata tutelati dagli artt. 117 comma primo, e 42 commi
secondo e terzo della Costituzione, e l’art. 1 del protocollo n. 1 della CEDU.
7. Il ricorso è infondato. Il giudice del rinvio si è attenuto alla regula
iuris enunciata da questa corte nella sentenza 13 settembre 2005 n.

18125, che aveva cassato la precedente sentenza della medesima giunta
speciale, per avere questa accolto la domanda attrice senza accertare –

decisione – l’eventuale esito positivo dell’istanza, e aveva rinviato alla
stessa Giunta perché a tale indagine provvedesse, in conseguenza della
Cassazione, in parte qua, della sentenza impugnata.
Il compito del quale era investito il giudice di rinvio, pertanto, vedeva
esclusivamente sulla verifica dell’eventuale esito positivo della domanda a
suo tempo proposta dagli odierni ricorrenti, di sanatoria edilizia, nel rispetto della normativa vigente.
A tale compito si è puntualmente attenuta la Giunta speciale delle espropriazioni, la cui decisione è conseguentemente esente da censura.
8. La questione di costituzionalità è dunque irrilevante nel presente
giudizio, nel quale la questione dell’ammissibilità dell’indennizzo dell’espropriazione di fabbricati abusivi era stato già dibattuto, esaminato e deciso, né poteva, per il carattere chiuso del giudizio di rinvio, essere rimesso in discussione.
9. Del tutto infondato, di conseguenza, è il tentativo dei ricorrenti di
spostare il dibattito dal tema dell’intervenuta sanatoria (che deve precedere l’espropriazione, la quale altrimenti avrebbe a oggetto un manufatto sul
quale il privato non vanta un titolo di proprietà: cfr. Cass. 23 aprile 2004
n. 7758; il punto rende inconsistente la discussione sulla lesione della
supposta proprietà privata, il cui titolo, al contrario, è in discussione), a
quello della realizzazione dell’interesse legittimo pretensivo a ottenerla,
che avrebbe potuto semmai venire in rilievo, ai fini risarcitori ex art. 2043
c.c., nel quadro di un’attività “illecita” della P.A. che ne avesse comportato
la lesione, ma non certo nel contesto e ai fini della stima dell’indennità espropriativa di cui qui si discute (così, in motivazione, già Cass. n.
7758/2004 cit.).

Il con ./e1. est.
dr. Aldct.,C4cherini

3

come viceversa avrebbe dovuto in applicazione dei principi premessi alla

10. In conclusione il ricorso è respinto. Le spese del giudizio di legittimità sono a carico dei ricorrenti soccombenti, e sono liquidate come in
dispositivo.

P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 7.200,00, di cui e 200,00 per

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civile
della Corte suprema di cassazione, il giorno 22 ottobre 2013.

esborsi, oltre agli accessori di legge.

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