Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25799 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 26/09/2016, dep.14/12/2016),  n. 25799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14884-2014 proposto da:

E.R.R., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

VALENTINO VIALI, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di TERNI – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 245/2014 del GIUDICE DI PACE di TERNI, emessa

il 27/05/2014 e depositata il 30/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

udito l’Avvocato Viali Valentino, per il ricorrente, che si riporta

ai motivi del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

In ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 14884 del 2014 E’ stata depositata la seguente relazione:

“Il giudice di pace di terni ha respinto l’opposizione al provvedimento di espulsione promossa dal cittadino marocchino E.R.R. rilevando che al medesimo era stato revocato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia in data 12/4/2014 e conseguentemente era stato disposto il suo allontanamento con invito a lasciare il territorio nazionale entro sette giorni, invito non ottemperato. Ne era conseguito il provvedimento espulsivo opposto del 30/4/2014, dovuto al soggiorno nel nostro paese nonostante la revoca del titolo di soggiorno.

Osservava il giudice di pace che la revoca del permesso di soggiorno era stata determinata da una condanna per reati inerenti gli stupefacenti e che il rimpatrio coattivo era stato dettato dalla mancanza di un lavoro retribuito, la condotta, il tenore di vita, la frequentazione di pregiudicati.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero deducendo in primo luogo di non essersi trattenuto irregolarmente in territorio italiano dopo la revoca del permesso di soggiorno, dal momento che l’efficacia esecutiva di tale provvedimento era stata sospesa dal Tribunale di terni all’esito del ricorso D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 20.

Inoltre non risultano a carico del ricorrente precedenti penali o di polizia ulteriori rispetto alla condanna per detenzione di stupefacenti.

La condanna risalente al 2007 D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5 non può più essere considerata rilevante neanche ai fini della mancata concessione del rimpatrio volontario dal momento che il titolo di reato risulta abrogato per effetto della sentenza della Corte di Giustizia (Caso EI Dridi).

Il ricorrente è coniugato con una cittadina italiana. Il giudice di pace non ha tenuto in alcun conto il diritto all’unità familiare e la sua rilevanza costituzionale e convenzionale.

Deve osservarsi che per orientamento costante di questa Corte il sindacato giurisdizionale sull’espulsione non può estendersi alla valutazione dei presupposti della revoca del permesso di soggiorno (Cass. 14610 del 2015). Nè l’inespellibilità D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 19, comma 2 può trovare applicazione quando il titolo di soggiorno fondato su tale divieto sia stato revocato per difetto di altri presupposti (Cass. 18553 del 2014).

Occorre pertanto limitare l’esame all’esistenza ed efficacia del provvedimento che ha rimosso il precedente titolo di soggiorno.

Nella specie il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari risulta impugnato ex art. 20 davanti al giudice ordinario competente il quale ne ha sospeso l’efficacia esecutiva D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 5. Ne consegue che tale provvedimento non può costituire il presupposto fondante la legittimità dell’espulsione essendone sopravvenuta la sua inefficacia.

In conclusione ove si condividano i predetti rilievi il provvedimento del giudice di pace deve essere cassato e il provvedimento espulsivo annullato”.

Disposta la trattazione in pubblica udienza, il Collegio ritiene pienamente condivisibile la relazione sopra riportata e, conseguentemente, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito ed annulla il provvedimento espulsivo impugnato, compensando integralmente le spese di lite del merito e della presente fase di legittimità, in considerazione delle ragioni dell’accoglimento.

PQM

Accoglie il ricorso.

Cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento espulsivo n. 83/2014 a carico di E.R.R..

Compensa le spese processuali del giudizio di merito e di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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