Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25799 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 02/12/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 02/12/2011), n.25799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7688-2010 proposto da:

DOMENICO SANFILIPPO EDITORE S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI

MARIO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDRONICO FRANCESCO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.F.;

– intimato –

Nonchè da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

ANGELICO 35, presso lo studio dell’avvocato D’AMATI DOMENICO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato D’AMATI GIOVANNI

NICOLA, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

DOMENICO SANFILIPPO EDITORE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1558/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 23/09/2009 1451/06 +1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato ANDRONICO FRANCESCO;

udito l’Avvocato D’AMATI DOMENICO;

udito il. P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Agrigento aveva dichiarato il diritto di C. F. ad essere inquadrato con mansioni di capo servizio a decorrere dal 1.10.1992 e condannato la s.p.a. Domenico Sanfilippo Editori al pagamento, in favore del predetto, della somma di lire 241.249.086 a titolo di differenze retributive per prestazioni lavorative dal 4.6.1992 al 31 maggio 1997; aveva, poi, dichiarato illegittimo il trasferimento del C. da (OMISSIS) disposto con provvedimento del 27.8.1996, condannando la società al risarcimento del danno pari a lire 5 milioni a decorrere dal 26.2.1997 ed illegittima anche la sospensione dal servizio disposta con provvedimento del 29.11.1997, condannando la società alla reintegra del ricorrente in mansioni anche equivalenti presso la sede di (OMISSIS) ed al pagamento della complessiva somma di lire 146.205.324, a titolo di risarcimento del danno per l’illegittima dequalificazione professionale nel periodo aprile 1996-giugno 1998, nonchè al pagamento di lire 90 milioni a titolo di risarcimento del danno biologico, con accessori dalla data di pubblicazione della sentenza. In relazione ad altro giudizio promosso dal C., lo stesso Tribunale aveva dichiarato illegittimo l’ulteriore trasferimento da (OMISSIS) del (OMISSIS) e condannato la società editrice a reintegrarlo presso la sede di (OMISSIS), nonchè al pagamento della somma di Euro 101.891,30 a titolo di danno professionale per il periodo 1.7.1998-31.1.2001, ed al pagamento di Euro 51.253,85 a titolo di risarcimento dei danni biologico morale ed esistenziale, rigettando nel resto la domanda.

Con sentenza del 23.9.2009, la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della prima delle pronunzie gravate, dichiarava che il C. aveva svolto dal gennaio 1985 lavoro giornalistico alle dipendenze della società e condannava quest’ultima al pagamento, in favore del predetto, a titolo di differenze retributive, per il periodo 4.6.1992-31-5-1997, della somma di Euro 148.783,03, con interessi e rivalutazione monetaria dal 1.1.2009, nonchè al pagamento di Euro 20.000,00 a titolo di danno biologico e di Euro 6.000,00 per danno morale, oltre accessori sugli indicati importi dal 17.7.2001; rigettava la domanda risarcitoria per il trasferimento da (OMISSIS) del 26.2.1997, confermando nel resto la sentenza di primo grado 3778/2001; in parziale riforma dell’altra sentenza, condannava la società al pagamento della somma di Euro 6000,00 a titolo di danno esistenziale, rigettando le domande per danno biologico e morale, dichiarando che sulla somma di Euro 101.892,30, liquidata a titolo di risarcimento del danno professionale, gli interessi e rivalutazione erano dovuti a decorrere dal 1.2.2001 e confermava la decisione nel resto.

Rilevava che la pronunzia di primo grado andasse confermata quanto allo svolgimento di mansioni di collaboratore sin dal 1985, in tal senso integrandosi il dispositivo, che le differenze, in base a c.t.u. espletata in secondo grado in relazione a quanto dedotto con l’appello incidentale del C., ammontassero a somma superiore, che doveva essere confermata la disposta declaratoria di illegittimità del trasferimento da (OMISSIS), per la non coincidenza dei motivi formali con quelli sostanziali, comunque non provati, e che anche la disposta sospensione dal servizio fosse illegittima, ma che non fossero provati i danni lamentati e risarciti nella misura di Euro 5000,00 dal primo giudice, dovendo ritenersi Infondate anche le censure della società riguardo al danno da dequalificazione professionale.

Quanto al secondo trasferimento da (OMISSIS), dello stesso doveva confermarsi la declaratoria di illegittimità, non risultando confermate le ragioni poste a base del provvedimento di natura disciplinare ed essendo in ogni caso rimaste indimostrate anche le vicende atte a giustificare l’incompatibilità ambientale.

Il giudice del gravame determinava, poi, in 20.000,00 Euro il danno biologico connesso alla patologia psichica dipendente dalle vicende di causa e liquidava, altresì, il danno morale in Euro 6000,00, al pari di quello esistenziale.

Avverso detta decisione la società editrice propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso il C., che propone ricorso incidentale basato su due motivi. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, preliminarmente, disposta la riunione dei giudizi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo la società, ricorrente principale, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con riguardo al trasferimento del (OMISSIS).

Assume che il controllo relativo alla valutazione di legittimità del trasferimento per incompatibilità ambientale deve limitarsi alla sussistenza di ragionevoli motivi, non potendo estendersi al sindacato sulle ragioni di merito delle scelte imprenditoriali e che il trasferimento de quo non aveva natura disciplinare, ma rappresentava esplicazione del potere organizzativo e direttivo di cui dispone il datore di lavoro, aggiungendo che il richiamo a precedente provvedimento disciplinare aveva lo scopo di evidenziare le gravissime vicende che determinavano l’incompatibilità ambientale del giornalista.

Denunzia, poi, violazione e falsa applicazione dell’art. 1424 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, osservando che il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso del quale contenga i requisiti di sostanza e forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità ed evidenziando che il principio è valido anche per i negozi unilaterali.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, osservando, con riguardo alla asserita mancanza degli elementi dell’incompatibilità ambientale ed alla ritenuta loro mancata allegazione e prova, che i fatti posti a base del provvedimento non erano stati contestati e che pertanto gli stessi erano da considerarsi incontroversi (accuse mosse nei confronti del C. da S.F., contenuto degli articoli apparsi su Repubblica nel novembre 1997 e relativi a presunta attività estorsiva nei confronti del pentito S., rilievi effettuati dal Consiglio dell’ordine Giornalisti in merito a vicende che vedevano coinvolto il giornalista, accuse rivolte a quest’ultimo dall’avvocato Annone).

Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 lamenta la società in relazione alla mancata valutazione di documenti e di prove nella loro unitarietà in rapporto alla incompatibilità del C. con l’ambiente sociale e non solo giornalistico.

Le censure suddette, aventi ad oggetto il primo trasferimento da (OMISSIS), sede di lavoro del C., a (OMISSIS), disposto il 27 agosto 1996, sono state mosse sempre dalla società – ed anche in sede di gravame – pure con riferimento al trasferimento da (OMISSIS) disposto con lettera del 18 gennaio 2001, per avere anche per questo secondo trasferimento la società dedotto che si era in presenza di un trasferimento operato alla stregua del disposto dell’art. 2103 c.c..

Le censure suddette non possono trovare accoglimento in questa sede di legittimità.

Ed infatti, esse si presentano: inammissibili nella parte in cui la società ricorrente denunzia una errata valutazione delle risultanze processuali ed, in particolare, della documentazione allegata agli atti, atteso che è giurisprudenza costante di questa Corte che la valutazione delle risultanze processuali è di esclusiva competenza del giudice di merito e che la decisione di quest’ultimo è ricorribile in cassazione solo nel caso in cui la motivazione risulti viziata da incoerenza logica o nel caso di errori di diritto (circostanze non riscontrabili invece nel caso di specie); ed infondate nella parte, invece, in cui denunziano la erroneità della decisione in relazione alla ritenuta mancanza di prova, da parte del datore di lavoro, della sussistenza di esigenze tecniche, organizzative e produttive atte a giustificare il disposto trasferimento. Sotto quest’ultimo versante va rimarcato che il giudice d’appello, dopo avere ritenuto (come del resto ripetutamente richiesto dalla società) che gli atti di trasferimento dovessero essere, sulla base della lettera dei relativi provvedimenti – la cui interpretazione non è stata censurata dalla ricorrente principale ai sensi degli artt. 1362 e ss. c.c. – regolati dal disposto dell’art. 2103 c.c., ha puntualmente osservato che i provvedimenti datoriali, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente principale, non si presentavano supportati da alcuna valida ragione giustificativa, per non avere la società provato che le circostanze dedotte come significative di una incompatibilità ambientale addebitabile al C. fossero idonee ad incidere sull’ambiente di lavoro ed ad arrecare in quanto tali pregiudizio alla produttività ed alle esigenze organizzative dell’impresa.

Con altri numerosi motivi la società ricorrente lamenta errori da parte della sentenza impugnata sotto diversi profili, deducendo sostanzialmente che nessun danno poteva essere liquidato a favore del C., essendo i trasferimenti disposti dalla società legittimi e che non si era tenuto conto, da parte del giudice d’appello, ai sensi dell’art. 1227 c.c., del comportamento del giornalista nella causazione del danno, nè dei danni che esso, quale creditore, avrebbe potuto evitare ponendo in essere una condotta diretta a limitare gli stessi; che, inoltre, non vi era stata una corretta valutazione delle risultanze istruttorie per quanto attiene alla lamentata assegnazione a mansioni inferiori e che il denunziato rifiuto di ricevere la prestazione era dipeso dalla situazione di incompatibilità in cui si era posto il C.; che i conteggi non erano corretti anche per effetto dell’adozione di un univoco corretto parametro – retribuzione mensile percepita dal C., moltiplicata per il numero dei mesi in cui si era protratta la dequalificazione – il quale era, tuttavia, palesemente illogico ed iniquo perchè utilizzato con riferimento a situazioni diverse (privazione delle mansioni dall’aprile del 1996 al febbraio 1997, mansioni inferiori sino al 1997; sospensione dal servizio con corresponsione della retribuzione).

Tali censure, da esaminarsi congiuntamente a quelle aventi ad oggetto la attribuzione della qualifica di redattore dal febbraio 1991, – e, per effetto della prescrizione, la decorrenza del diritto alle differenze retributive solo a decorrere dal 4 giugno 1992, quando il C. già svolgeva funzioni di fatto (a decorrere dal mese di gennaio 1992) – e di capo servizio sino alla data entro la quale queste differenze erano stata chieste (22 maggio 1997), nei termini riconosciuti dall’impugnata sentenza – per comportare soluzioni di tematiche tra loro strettamente connesse, vanno rigettate perchè prive di fondamento.

Per evidente priorità logica va esaminato il motivo relativo alla errata interpretazione dell’art. 11 della contrattazione collettiva di categoria per violazione dell’art. 1362 c.c.. Tale motivo va dichiarato inammissibile dal momento che – al di là della pur assorbente considerazione che il contratto collettivo non è stato allegato al ricorso alla stregua dell’art. 366 c.p.c., n. 6 – con esso, al fine di dimostrare le mansioni svolte dal C. nella redazione del giornale La Sicilia, si richiede ancora una volta una inammissibile rivalutazione delle deposizioni dei testi per inferirne che l’attività svolta dal C. nell’ambito della redazione del giornale La Sicilia (per essere limitata ad un’opera di mero collegamento tra la redazione e l’unico effettivo caposervizio esistente a (OMISSIS) e) per non comportare alcuna responsabilità relativa al servizio redazionale, non poteva in alcun modo determinare il riconoscimento da parte dei giudici di appello della qualifica di capo servizio. Ciò premesso, le doglianze attinenti alla liquidazione dei danni da parte della Corte territoriale appaiono infondate. Nessun dubbio di alcun genere può sussistere, data la già indicata illegittimità dei trasferimenti del C., sull’esistenza di danni dallo stesso subiti e sulla loro ingiustizia. Ed invero, come affermato da questa Corte, il risarcimento del danno da dequalificazione professionale (cosiddetto danno professionale) può consistere sia nel danno patrimoniale derivante dall’impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, sia nel pregiudizio subito per perdita di chance ossia di ulteriori possibilità di guadagno, sia in una lesione del diritto del lavoratore all’integrità fisica o, più in generale, alla salute ovvero all’immagine o alla vita di relazione. E’ compito, poi, del giudice del merito – le cui valutazioni, se sorrette da congrua motivazione, sono incensurabili in sede di legittimità – accertare se in concreto il suddetto danno sussista, individuarne la specie e determinarne l’ammontare eventualmente procedendo anche ad una liquidazione in via equitativa (tra le altre, cfr. Cass. 10 giugno 2004 n. 11045). In tali casi il giudice del merito può desumere l’esistenza del relativo danno, determinandone anche l’entità in via equitativa, con processo logico – giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (cfr. in tali termini, Cass. 26.6.2006 n. 14729). E nella specie tali danni, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente principale, sono stati dapprima provati – è bene rimarcarlo – nella loro esistenza e poi liquidati nella loro giusta misura nel rispetto dei principi enunciati più volte dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione.

Per finire, anche il ricorso incidentale, affidato a due motivi (dei quali il primo relativo a violazione di norme di legge per quanto attiene la utilizzazione ai fini della c.t.u. di buste paga non prodotte in primo grado, oltre che a vizio di motivazione, ed il secondo alla mancata considerazione di rilevi attinenti alle circostanze prese in esame dall’ausiliare del giudice) deve essere dichiarato infondato, perchè attiene ad una inammissibile rivalutazione dei fatti che hanno condotto alla decisione, senza considerare che i motivi di diritto prospettati non si concludono con la formulazione dei necessari quesiti di legge. Peraltro, deve osservarsi che la sentenza che recepisca “per relationem” le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito non incorre nel vizio di carenza di motivazione, atteso che, per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, tale motivazione, è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice “a quo”, la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione, risolvendosi una mera disamina, corredata da notazioni critiche dei vari passaggi dell’elaborato peritale richiamato in sentenza, nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità (v. Cass. 4.5.2009 n. 10222).

Il rigetto di entrambi i ricorsi induce a compensare integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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