Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25798 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2021, (ud. 15/09/2021, dep. 22/09/2021), n.25798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20876/2014 R.G. proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, rappresentata e difesa dall’avv. Alfonso Papa

Malatesta, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma,

piazza Barberini, n. 12.

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, che ha incorporato per fusione AMERICAN

LAUNDRY SPA.

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sezione n. 47, n. 481/47/2014, pronunciata il 17/01/2014,

depositata il 20/01/2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 settembre

2021 dal Consigliere Riccardo Guida.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. American Laundry Spa (in seguito “ALSpa”) impugnò la cartella esattoriale (notificata il 02/07/2009) per omesso versamento di ritenute alla fonte in relazione alla dichiarazione presentata nel 1996, per l’annualità 1995; allegò di essere, quale società neocostituita, beneficiaria della scissione (avvenuta nel 1999), della debitrice (principale) Nuova American Laundry Spa, insieme con (OMISSIS) Spa (in seguito “(OMISSIS)”), anch’essa neocostituita, alla quale, in qualità di coobbligata in solido (ex art. 2506 quater c.c., art. 173 t.u.i.r.), la medesima cartella era stata notificata in data 29/01/2002; conclusivamente, oltre a fare valere vizi propri della cartella, eccepì la decadenza del Concessionario dal termine per la riscossione, maturato in data (OMISSIS), ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, nel testo modificato dal D.L. n. 106 del 2005;

2. la Commissione tributaria provinciale di Napoli accolse la domanda con sentenza (n. 571/06/2011) confermata dalla Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania, la quale, con la pronuncia menzionata in epigrafe, ha rigettato l’appello dell’Agente della riscossione, testualmente (cfr. pag. 3 della sentenza) sulla base delle seguenti considerazioni: “La notifica effettuata alla ricorrente in data 2 luglio 2009, è avvenuta già maturata la decadenza in danno dell’erario nei confronti di ciascun dei contribuenti, parte del contratto di scissione, in ragione del carattere solidale dell’obbligazione. Invero, per le dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 (…) la notifica della cartella andava effettuata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, cioè, nella specie, in data 31 dicembre 1999”;

3. in particolare, ad avviso della C.T.R., tale era il termine decadenziale di notifica della cartella risultante dall’applicazione del D.L. n. 106 del 2005, che ha dettato la disciplina transitoria dei termini di notifica delle cartelle, dopo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 280 del 2005, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica, da parte del Concessionario, delle cartelle di pagamento delle imposte liquidate ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis;

4. Equitalia ricorre con un unico motivo, illustrato con una memoria; il Fallimento (OMISSIS) Spa ha depositato atto di costituzione, datato 29/01/2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 370 c.p.c., comma 1, nonché una memoria, in data 22/02/2021, nella quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione di Equitalia per difetto di rappresentanza processuale e, in subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso;

5. questa Corte (in diversa composizione), nell’adunanza camerale del 24/03/2021, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, assegnando alla Curatela il termine di 60 giorni (dalla comunicazione dell’ordinanza interlocutoria) per notificare alla ricorrente la memoria sopra indicata (cfr. p. 4.) con i documenti ad essa allegati, attinenti (tra l’altro) all’intervento in giudizio della Curatela. Quest’ultima ha notificato alla ricorrente tramite PEC (datata 29/04/2021) la memoria e i documenti ad essa allegati;

6. dopodiché, la Curatela ed Equitalia hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c., per questa adunanza camerale; infine, la Curatela ha depositato un’ultima nota difensiva denominata “Memoria di replica all’avversa memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

(i) preliminarmente, si rileva che, come ha bene eccepito la ricorrente nella memoria da ultimo depositata, è inammissibile l’intervento in giudizio della Curatela, che si è costituita tardivamente, in luogo dell’intimata società contribuente, al solo fine di partecipare all’udienza. Infatti, la legittimità di un simile intervento tardivo è negata dalla costante giurisprudenza di questa Corte (da Cass. 21/10/1995, n. 10989, fino a Cass. 12/02/2021, n. 3630), che il Collegio condivide, per la quale “Nel giudizio di Cassazione, dominato dall’impulso di ufficio, non trova applicazione l’istituto dell’interruzione del processo per uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. e segg., sicché il fallimento di una delle parti non ne determina l’interruzione. Ne consegue che, una volta instauratosi il giudizio di Cassazione con la notifica ed il deposito del ricorso, il curatore del fallimento non è legittimato a stare in giudizio in luogo del fallito, essendo irrilevanti i mutamenti della capacità di stare in giudizio di una delle parti e non essendo ipotizzabili, nel giudizio di cassazione, gli adempimenti di cui all’art. 302 c.p.c. (il quale prevede la costituzione in giudizio di coloro ai quali spetta di proseguirlo).”;

(ii) in secondo luogo, è necessario chiarire che il deposito del ricorso con unita la procura speciale al difensore di Equitalia esclude che esso sia improcedibile. Passando, quindi, all’esame della questione, rilevabile d’ufficio, circa la sussistenza o meno della rappresentanza processuale in capo al responsabile dell’ufficio contenzioso che, su delega del legale rappresentante di Equitalia, ha conferito la procura alle liti al difensore dell’ente, si rileva che la ricorrente, nelle more di questo giudizio di legittimità, ha depositato la procura notarile, menzionata nel ricorso per cassazione, rilasciata in favore della Dott.ssa B.C., che conferisce al detto funzionario il potere di rappresentare la società in giudizio, dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, compresa questa Corte di cassazione. E ciò appare sufficiente ai fini dell’ammissibilità del ricorso, come è già stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (così Cass. 15/02/2002, n. 7062), secondo cui “Nel ricorso per cassazione proposto da persona giuridica, l’indicazione nella procura delle generalità della persona fisica che assume di esserne il rappresentante non è sufficiente, dovendo essere indicata anche la qualifica attributiva del potere di rappresentanza legale dell’ente, ovvero il titolo (procura notarile od altro) conferente alla medesima il potere rappresentativo dell’ente; in difetto di tali indicazioni, il ricorso proposto deve ritenersi inammissibile per mancanza di una idonea procura alle liti.”;

1. con l’unico motivo di ricorso (“I. Violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, e agli artt. 1310 e 2966 c.c., e falsa applicazione di legge ex art. 360, n. 3, in relazione al D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis, lett. c)”), Equitalia da un lato censura la sentenza impugnata rilevando che, diversamente da quanto afferma la C.T.R., la notifica della cartella di pagamento alla coobbligata “(OMISSIS)”, eseguita nel 2002, era sufficiente ad evitare la decadenza anche nei confronti della coobbligata “ALSpa”; dall’altro ascrive alla C.T.R. di avere altresì affermato che, a prescindere dalla notifica della cartella alla contribuente avvenuta nel 2009, anche la precedente notifica del medesimo atto alla coobbligata “(OMISSIS)”, risalente al 2002, era tardiva essendo ormai decorso di termine di decadenza del credito erariale;

il motivo è infondato;

1.1. costituisce ius receptum, al quale il Collegio aderisce, il principio per il quale, in tema di riscossione delle imposte, la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei loro confronti la decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, (Cass. 14/12/2018, n. 32462, in continuità con Cass. 1/02/2018, n. 2545; 25/05/2017, n. 13249; 27/01/2016, n. 1463; 10/12/2014, n. 25993; 21/12/2007, n. 27005; 14/06/1995, n. 6729);

sicché erra la Commissione regionale là dove, discostandosi da tale regula iuris, statuisce che la notifica della cartella alla contribuente, in data 02/07/2009, è avvenuta tardivamente, allorché era già maturata la decadenza dell’erario nei confronti della debitrice, senza considera che ai fini della verifica del maturare o meno della decadenza doveva essere presa in considerazione la prima notifica della cartella, quella nei confronti della coobbligata “(OMISSIS)”;

1.2. ciò stabilito, tuttavia, a una diversa sorte va incontro l’altra autonoma ratio decidendi della C.T.R., secondo cui era comunque tardiva anche la prima notifica della cartella, quella alla coobbligata “(OMISSIS)” (l’altra società beneficiaria della scissione) datata (OMISSIS), essendo maturata la decadenza in data (OMISSIS), decorso il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (del 1996);

1.3. è pur vero che il dictum della sentenza d’appello (la cui motivazione in parte qua deve essere emendata) non collima con la giurisprudenza di legittimità (Cass. 05/12/2012, n. 16990; nello stesso senso, ex aliis, Cass. 19/09/2012, n. 15786; 09/07/2014, n. 15661; 04/04/2018, n. 8321, e, in materia di riscossione delle imposte dirette, Cass. 26/02/2019, n. 5565) – cui va data continuità, in assenza di ragioni per discostarsene – per la quale “In tema di riscossione delle imposte sui redditi, il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 156 – emanato a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 280 del 2005 di declaratoria d’incostituzionalità del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 -, che ha fissato, al comma 5 bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni ed ha stabilito all’art. 5 ter, il D.Lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, art. 36, sostituendo il comma 2, che per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ha un inequivoco valore transitorio e trova applicazione non solo alle situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore, ma anche a quelle non ancora definite con sentenza passata in giudicato, operando retroattivamente, sia in quanto introdotto per eliminare una lacuna normativa verificatasi per effetto di pronuncia costituzionale e per garantire – oltre che l’interesse del contribuente l’interesse dell’erario di evitare un termine decadenziale talmente ristretto da pregiudicare la riscossione dei tributi, sia in considerazione del tenore testuale dell’esordio dei commi 5 bis e 5 ter.”;

1.4. tuttavia, rispetto a questo secondo nodo giuridico, trattandosi pacificamente di dichiarazione presentata nel 1996, per l’anno di imposta 1995, la cartella di pagamento doveva essere notificata entro il 31 dicembre 2001, ragion per cui, essendo altresì pacifico che la prima notifica della cartella (astrattamente idonea, come sopra ricordato, a impedire la decadenza del diritto di credito erariale anche nei confronti della contribuente) è avvenuta successivamente, in data (OMISSIS), seppure per il maturare di un termine (quinquennale) diverso da quello (triennale) ritenuto applicabile dalla Commissione regionale (la cui motivazione va in parte qua corretta), la decadenza originariamente eccepita dalla contribuente è comunque maturata;

2. ne consegue il rigetto del ricorso;

3. nulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale la contribuente non si è costituita con controricorso.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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