Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25798 del 14/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep.14/12/2016),  n. 25798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Nola con ordinanza n. R.G. 920/2014 del 10/06/2015, depositata il

23/06/2015 nel procedimento pendente tra:

O.D.S.N.;

I.L., G.N., G.L.A.;

sulle conclusioni scritte dal P.G. in persona del Dott. Francesca

Ceroni che chiede alla Corte di Cassazione, riunita in camera di

consiglio, dichiari la competenza del Tribunale per i minorenni di

Napoli, con le conseguenze di legge.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

I.L. proponeva nel marzo 2013 ricorso ex art. 330 c.c. per la decadenza dalla responsabilità genitoriale di O.D.S.N., madre delle minori A. ed E., sostenendo l’abbandono delle figlie da parte della madre.

O.D.S. proponeva davanti al Tribunale ordinario di Nola ricorso ex art. 337 ter c.c. per l’affido delle predette figlie minori; I., costituitosi, eccepiva l’inammissibilità del ricorso, stante la pendenza del procedimento ex art. 330 c.c. tra le stesse parti davanti al Tribunale per i Minorenni.

Tale organo giudiziario con decreto 13/2/2014 sospendeva O.D.S. dalla responsabilità genitoriale sulle figlie; con ordinanza del 12/2/2015 dichiarava la propria incompetenza a provvedere, essendo competente il Tribunale di Nola.

Solleva regolamento di competenza d’ufficio il Tribunale di Nola, ritenendo competente anche ex art. 337 ter c.c. il giudice minorile.

Deposita note difensive I.L..

Ai sensi dell’art. 38 c.p.c. i procedimenti ex art. 330 e 333 c.c. sono di competenza del Tribunale per i Minorenni. Per i procedimenti di cui all’art. 333 è esclusa la competenza del Tribunale per i Minorenni ove sia in corso tra le stesse parti giudizio di separazione e divorzio (e più in generale giudizio ai sensi dell’art. 337 ter c.c.); in tali ipotesi, anche per i provvedimenti contemplati dall’art. 330 c.c., la competenza spetta al Tribunale ordinario.

E’ evidente dunque che se vi è una attrazione di competenza dal Tribunale Minorile a quello Ordinario, (sul cui contenuto e limiti vi è notevole incertezza in giurisprudenza come in dottrina), non è assolutamente prevista un’opposta attrazione dal Tribunale Ordinario a quello minorile.

Dunque è sicuramente infondata la dichiarazione di incompetenza relativamente al procedimento ex art. 337 ter c.p.c. del Tribunale ordinario, che potrà quindi provvedere sul regime di affidamenti delle minori.

Resta il problema della competenza residua del Tribunale per i Minorenni in ordine alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale (esso, come si è detto, ha pronunciato sulla sospensione della responsabilità, ma non ha emesso pronuncia definitiva). Va precisato che questa Corte ha avuto talora modo di affermare (tra le altre, Cass. n. 15971 del 2015) che l’attrazione dal Tribunale minorile a quello ordinario, dei procedimenti ex art. 330 e 333 c.c., opera se è già pendente davanti al Tribunale ordinario procedimento ex art. 337 ter c.c..

Nella specie, al contrario, era già pendente il procedimento ex art. 330 c.c..

Va per di più precisato che nell’ambito di tale procedimento, il giudice aveva già sospeso la responsabilità genitoriale, e dunque, anche per tale ragione, in virtù del principio della perpetuatio jurisdictionis e di evidenti ragioni di economia processuale, si ritiene di confermare la competenza residua del Tribunale minorile in ordine al procedimento ex art. 330 c.c., limitatamente alla decadenza dalla responsabilità genitoriale. Di ciò terrà necessariamente conto il Tribunale ordinario nel regolare il regime di affidamento dei figli delle parti.

Non si fa luogo a pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte rigetta il regolamento, nei termini di cui in motivazione; dichiara competente il Tribunale ordinario ai sensi dell’art. 337 ter c.c.; dichiara la competenza residua del Tribunale per i minorenni in ordine al procedimento ex art. 330 c.c., limitatamente alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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