Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25797 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2021, (ud. 15/09/2021, dep. 22/09/2021), n.25797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20874/2014 R.G. proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, rappresentata e difesa dall’avv. Alfonso Papa

Malatesta, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma,

piazza Barberini, n. 12.

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA.

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sezione n. 47, n. 476/47/2014, pronunciata il 13/12/2013,

depositata il 20/01/2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 settembre

2021 dal Consigliere Riccardo Guida.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. (OMISSIS) Spa (in seguito “(OMISSIS)”) impugnò la cartella esattoriale (notificata il 03/07/2009) per l’IVA non versata da Nuova American Laundry Spa, relativa all’anno d’imposta 1998; allegò che, quale società neocostituita, era stata beneficiaria della scissione (avvenuta nel 1999), della debitrice (principale) Nuova American Laundry Spa, insieme con American Laundry Spa (in seguito “ALSpa”), del pari neocostituite; oltre a fare valere vizi propri della cartella, eccepì la decadenza del Concessionario dal termine per la riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, nel testo modificato dal D.L. n. 106 del 2005;

2. la Commissione tributaria provinciale di Napoli, in ragione della tardività della notifica della cartella, accolse il ricorso, con sentenza (n. 508/03/2011), confermata dalla Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania, con la pronuncia menzionata in epigrafe, sul rilievo che, trattandosi di dichiarazione IVA risalente al 1999, l’unica notifica della cartella, avvenuta nel 2009, era tardiva;

3. Equitalia ricorre con quattro motivi, illustrati con una memoria, e il Fallimento (OMISSIS) Spa ha depositato atto di costituzione, datato 29/01/2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 370 c.p.c., nonché una memoria, in data 23/02/2021, nella quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione di Equitalia per difetto di rappresentanza processuale e, in subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso;

4. questa Corte (in diversa composizione), nell’adunanza camerale del 24/03/2021, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, assegnando alla Curatela il termine di 60 giorni (dalla comunicazione dell’ordinanza interlocutoria) per notificare alla ricorrente la memoria sopra indicata (cfr. p. 3.) con i documenti ad essa allegati, attinenti (tra l’altro) all’intervento in giudizio della Curatela. Quest’ultima ha notificato alla ricorrente tramite PEC (datata 29/04/2021) la memoria e i documenti ad essa allegati;

5. dopodiché, la Curatela ed Equitalia hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c., per questa adunanza camerale; infine, la Curatela ha depositato un’ultima nota difensiva denominata “Memoria di replica all’avversa memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

(i) preliminarmente, si rileva che, come ha bene eccepito la ricorrente nella memoria da ultimo depositata, è inammissibile l’intervento in giudizio della Curatela, che si è costituita tardivamente, in luogo dell’intimata società contribuente, al solo fine di partecipare all’udienza. Infatti, la legittimità di un simile intervento tardivo è negata dalla costante giurisprudenza di questa Corte (da Cass. 21/10/1995, n. 10989, fino a Cass. 12/02/2021, n. 3630), che il Collegio condivide, per la quale “Nel giudizio di Cassazione, dominato dall’impulso di ufficio, non trova applicazione l’istituto dell’interruzione del processo per uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. e segg., sicché il fallimento di una delle parti non ne determina l’interruzione. Ne consegue che, una volta instauratosi il giudizio di Cassazione con la notifica ed il deposito del ricorso, il curatore del fallimento non è legittimato a stare in giudizio in luogo del fallito, essendo irrilevanti i mutamenti della capacità di stare in giudizio di una delle parti e non essendo ipotizzabili, nel giudizio di cassazione, gli adempimenti di cui all’art. 302 c.p.c. (il quale prevede la costituzione in giudizio di coloro ai quali spetta di proseguirlo).”;

(ii) in secondo luogo, è necessario chiarire che il deposito del ricorso con unita la procura speciale al difensore di Equitalia esclude che esso sia improcedibile. Passando, quindi, all’esame della questione, rilevabile d’ufficio, circa la sussistenza o meno della rappresentanza processuale in capo al responsabile dell’ufficio contenzioso che, su delega del legale rappresentante di Equitalia, ha conferito la procura alle liti al difensore dell’ente, si rileva che la ricorrente, nelle more di questo giudizio di legittimità, ha depositato la procura notarile, menzionata nel ricorso per cassazione, rilasciata in favore della Dott.ssa B.C., che conferisce al detto funzionario il potere di rappresentare la società in giudizio, dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, compresa questa Corte di cassazione. E ciò appare sufficiente ai fini dell’ammissibilità del ricorso, come è già stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (così Cass. 15/02/2002, n. 7062), secondo cui “Nel ricorso per cassazione proposto da persona giuridica, l’indicazione nella procura delle generalità della persona fisica che assume di esserne il rappresentante non è sufficiente, dovendo essere indicata anche la qualifica attributiva del potere di rappresentanza legale dell’ente, ovvero il titolo (procura notarile od altro) conferente alla medesima il potere rappresentativo dell’ente; in difetto di tali indicazioni, il ricorso proposto deve ritenersi inammissibile per mancanza di una idonea procura alle liti.”;

1. con il primo motivo di ricorso (“I. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). La motivazione della sentenza è solo apparente poiché completamente disancorata dalle eccezioni e dalle risultanze probatorie acquisite agli atti del giudizio che non sono state tenute in considerazione, né visionate dai Giudici di merito. La ratio decidendi della sentenza risulta quindi del tutto avulsa dal substrato fattuale della causa pur dedotto in giudizio”), Equitalia denuncia che la sentenza impugnata non ha preso in considerazione un fatto decisivo, ritualmente dedotto dall’appellante e dibattuto dalle parti, quale l’esistenza di una prima notifica della cartella di pagamento avvenuta nel 2003, che, dal canto suo, la contribuente aveva omesso d’impugnare;

2. con il secondo motivo (“II. Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4), in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c.”), si denuncia l’error in procedendo della sentenza impugnata per omessa pronuncia sull’eccezione dell’Agente della riscossione di inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata impugnazione della prima cartella, notificata nel 2003 (cfr. p. 1.);

3. con il terzo motivo (“III. In subordine, rispetto al motivo che precede si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, e art. 19, comma 3, ex art. 360 c.p.c., n. 3)”), la ricorrente, in subordine rispetto a quello precedente, ascrive alla sentenza impugnata di non avere rilevato che la società “(OMISSIS)” aveva ricevuto la cartella di pagamento nel 2003 e non l’aveva impugnata, ciò che aveva reso definitiva la pretesa impositiva, sicché l’opposizione alla seconda cartella, quella notificata nel 2009, doveva essere dichiarata inammissibile in quanto tutte le questioni con essa sollevate avrebbero dovuto essere proposte entro 60 giorni dalla (prima) notifica risalente al 2003;

4. con il quarto motivo (“IV. In ulteriore subordine. Violazione e falsa applicazione rispettivamente del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24, (vigente ratione temporis)”), nel caso in cui la decisione impugnata debba essere interpretata nel senso che, a giudizio della C.T.R., la notifica eseguita nel 2003 era stata operata oltre il termine di decadenza, Equitalia censura la sentenza d’appello, da un lato, perché, in base alle norme appena richiamate, la notifica della cartella (avvenuta nel 2003), per crediti IVA del 1998, era tempestiva, essendo previsto che essa fosse effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione, vale a dire entro il 31 dicembre 2004; dall’altro, perché, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, a una cartella notificata nel 2003 non erano applicabili i termini di decadenza “novellati”, stabiliti dal D.L. n. 106 del 2005, le cui disposizioni non hanno effetto retroattivo;

5. il secondo motivo è fondato, e ciò comporta l’assorbimento degli altri tre motivi;

5.1. è vero che, per giurisprudenza pacifica, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (Cass. 6/12/2017, n. 29191 – conf.: 08/03/2007, n. 5351; 13/10/2017, n. 24155; 04/06/2019, n. 15255; 30/01/2020 n. 2153; 02/04/2020, n. 7662 – ha affermato che: “Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.”);

nella specie, però, la C.T.R. si è posta il problema della tempestività o meno della notifica della cartella, facendo riferimento esclusivamente alla notifica del 2009, senza prendere in considerazione e omettendo quindi di pronunciare sull’eccezione dell’Agente della riscossione di tardività dell’impugnazione della cartella, fondata sulla circostanza di fatto che “(OMISSIS)” aveva ricevuto una prima notifica della medesima cartella (per debiti IVA 1998) fin dall’aprile del 2003, ma non l’aveva impugnata, il che aveva fatto sì che essa decadesse dal potere d’impugnare la cartella che le era stata notificata, per la seconda volta, nel 2009;

6. ne consegue che, accolto il secondo motivo di ricorso e assorbiti gli altri, la sentenza è cassata, con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia, e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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