Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25797 del 18/11/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 25797 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: CECCHERINI ALDO

Data pubblicazione: 18/11/2013

SENTENZA

sul ricorso 8951-2012 proposto da:
CHETTA ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
BARBERINI

12,

presso lo STUDIO VISENTINI, MARCHETTI &

ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall’avvocato PATRONI
GRIFFI UGO, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE
D’APPELLO DI LECCE, CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI LECCE, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI LECCE;
– intimati –

FORENSE, depositata il 20/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. ALDO
CECCHERINI;
udito l’Avvocato Pier Francesco GRAZIOLI per delega
dell’avvocato Ugo Patroni Griffi;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

avverso la decisione n. 15/2012 del CONSIGLIO NAZIONALE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con delibera 23 gennaio 2011, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lecce revocò l’autorizzazione all’esercizio della pratica forense del
dottor Angelo Chetta, perché presidente del Consiglio di amministrazione
della Gefa s.r.I., società partecipata dal Comune di Gallipoli, dalla quale
era retribuito, e quindi in situazione d’incompatibilità prevista dall’art. 3

2. Il Consiglio Nazionale Forense, davanti al quale il Chetta impugnò
la predetta delibera, ha respinto il ricorso.
3. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il dottor Chetta per
un unico motivo, illustrato anche con memoria.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
4. Con l’unico motivo di ricorso, il dottor Chetta, praticante procuratore, sottopone alla corte la questione se l’incarico di presidente del consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata, costituita
per la gestione del servizio municipalizzato di farmacia, rientri nella previsione dell’esercizio del commercio in nome proprio o altrui, che a norma
dell’art. 3 comma 1 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 è
incompatibile con l’esercizio della professione di avvocato.
Il ricorrente deduce che non aveva alcuna delega alla gestione
dell’impresa e a sostegno della rilevanza decisiva di questa circostanza richiama la giurisprudenza di questa corte di legittimità.
5. Va premesso che non rileva, ai fini dell’applicazione della citata
norma d’incompatibilità, la circostanza – pure allegata dal ricorrente – che
la società fosse stata costituita dall’ente territoriale per la gestione di un
servizio pubblico, posto che, come ha accertato il consiglio Nazionale Forense, non si trattava di società in house, essendo partecipata da un privato e non essendo in essa configurabile un controllo analogo a quello esercitato da ciascun ente pubblico sui propri servizi.
Neppure rileva che la società gestisse una farmacia, per la quale,
non essendo farmacista il titolare, la norma speciale contenuta nell’art.
378 r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 prevede la nomina, quale direttore responsabile, di un farmacista iscritto nell’albo professionale. La carica di di-

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del r.d.l. n. 1578 del 1933.

rettore responsabile del servizio pubblico non assorbe, infatti, le competenze degli organi amministrativi sociali.
6. Nelle more del giudizio di legittimità, l’art. 3 del r.d. 27 novembre
1933, n. 1578 è stato abrogato per incompatibilità dall’art. 18 della legge
31 dicembre 2012 n. 247, che ha dettato una nuova disciplina dell’incompatibilità della professione di avvocato con l’attività d’impresa. La disposizione prevede ora, per quel che in questa sede interessa, che la professio-

amministrazione con poteri individuali di gestione di società capitalistiche.
7. La norma sopravvenuta non è applicabile alla fattispecie oggetto
del giudizio, perché in materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, trattandosi di sanzioni amministrative, non vige, salvo diversa espressa previsione di legge, il canone penalistico dell’applicazione retroattiva della norma più favorevole, e al fatto si applica la sanzione vigente nel
momento in cui il medesimo è stato commesso (Cass. Sez. un. 26 novembre 2008 n. 28159, 10 agosto 2012 n. 14374, 17 giugno 2013 n. 15120).
8.

La nuova disposizione, tuttavia, recepisce sostanzialmente un

principio che era stato già enunciato e applicato dalle sezioni unite di questa corte in sede d’interpretazione dell’art. 3 del r.d. 27 novembre 1933 n.
1578 (norma applicabile nella fattispecie ratione temporis), nella parte in
cui dichiarava la professione di avvocato incompatibile con l’esercizio del
commercio in nome altrui. Era infatti principio già consolidato che il legale
il quale ricopra la qualità di presidente del consiglio di amministrazione o
di amministratore delegato o unico di una società commerciale si trova, ai
sensi dell’art. 3, primo comma, numero 1, del r.d.l. 27 novembre 1933, n.
1578, in una situazione d’incompatibilità con l’esercizio della professione
forense (esercizio del commercio in nome altrui), qualora risulti che tale
carica comporti effettivi poteri di gestione o di rappresentanza, e a prescindere da ogni indagine sulla consistenza patrimoniale della società medesima e sulla sua conseguente esposizione a procedure concorsuali (giurisprudenza costante delle sezioni unite di questa corte, da Cass. Sez. un.
24 marzo 1977, n. 1143, alle più recenti 5 gennaio 2007 n. 37, e 28 febbraio 2011 n. 4773).
9. A tale principio non si è attenuto il C.N.F., che ha ritenuto la carica di presidente del consiglio di amministrazione di per sé incompatibile

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ne di avvocato è incompatibile con la qualità di presidente di consiglio di

con l’esercizio della professione di avvocato, e ha quindi omesso di accertare se l’incolpato, nella sua qualità di presidente dell’organo amministrativo, fosse titolare di effettivi poteri di gestione, così incorrendo nella falsa
applicazione della norma contenuta nell’art. 3 del r.d. 27 novembre 1933
n. 1578, nell’interpretazione costantemente seguita da questa corte di legittimità.
10. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, e la causa

ne, perché provveda a un nuovo esame, nel quale accerterà se l’incolpato,
nella qualità di presidente dell’organo amministrativo sociale, fosse titolare
di poteri di gestione dell’impresa sociale, e nella decisione sul ricorso si uniformerà al principio di diritto enunciato sopra al n. 8.
11. L’infondatezza delle altre difese svolte dal ricorrente, e sulle quali
si era soffermato il giudice di merito, giustifica la compensazione delle
spese del presente giudizio di legittimità.
P. q. m.
La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la
causa al Consiglio Nazionale Forense in altra composizione; compensa le
spese tra le parti del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite della
Corte suprema di cassazione, il giorno 22 ottobre 2013.

deve essere rimessa al consiglio Nazionale forense, in diversa composizio-

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