Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25797 del 13/11/2020
Cassazione civile sez. lav., 13/11/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 13/11/2020), n.25797
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 220-2020 proposto da:
T.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato MICHELE ROBUSTINI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CAMPOBASSO, in
persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano
in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;
– resistenti con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 2458/19 del TRIBUNALE di
CAMPOBASSO, depositato il 08/11/2019 R.G.N. 2551/18.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
CHE:
Con ricorso al Tribunale di Campobasso T.M., proveniente dal Ghana, impugnava la decisione della Commissione Territoriale di Salerno (sez. Campobasso) del 17.8.18, con cui venne respinta la sua domanda di protezione internazionale, e delle altre forme sussidiarie di protezione.
Con sentenza depositata l’8.11.19,, il Tribunale di Campobasso rigettava il ricorso avverso tale decisione, dichiarando manifestamente infondata la richiesta (L. n. 25 del 2008, art. 28 ter) e per ciò revocando l’ammissione al gratuito patrocinio già concessa.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il T., affidato a tre motivi, mentre il Ministero dell’Interno ha presentato memoria al solo scopo di partecipare alla discussione che, trattandosi di procedimento camerale, non vi è stata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
Con il primo motivo il ricorrente denuncia che il Tribunale avrebbe dovuto procedere ad una sua nuova audizione, stante l’insufficienza degli elementi raccolti.
Con secondo motivo il ricorrente contesta gli apprezzamenti di fatto del Tribunale, quanto al mancato riconoscimento della protezione internazionale.
Il motivo, che presenta profili di inammissibilità applicandosi anche nelle controversie de quibus il principio di cui al novellato dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 8940/20), è comunque infondato.
Nella specie il ricorrente, proveniente dal Mali, ha solo allegato di fare il pastore e che a causa della guerra non poteva più portare gli animali al pascolo, pur ammettendo che l’esercito maliano proteggeva adeguatamente il suo villaggio (Gao).
Il Tribunale ha anche accertato che il ricorrente aveva indicato erroneamente i gruppi etnici esistenti a Gao (sua zona di residenza), tanto da mettere in dubbio la veridicità delle sue allegazioni e della sua provenienza da quella zona.
Deve inoltre rammentarsi che lo straniero non può ottenere la protezione internazionale per il solo fatto che vi siano nel suo paese di origine aree o regioni insicure, qualora la regione o area da cui egli provenga sia immune da rischi di persecuzione (Cass. n. 18540/19). Quanto alla censura del mancato esercizio del dovere di collaborazione istruttoria del giudice, deve rammentarsi che esso sussiste nella misura in cui vi sia stata una adeguata alleg9ione della parte, circostanza che deve nella specie escludersi anche in considerazione dei cennati dubbi sull’area di provenienza del T..
Con terzo motivo il ricorrente si duole della ingiusta revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio disposta dal Tribunale per manifesta infondatezza della richiesta (L. n. 25 del 2008, ex art. 28 ter).
Il motivo, teoricamente fondato (cfr. Cass. n. 7785/20, secondo cui il rigetto della domanda di protezione internazionale non implica automaticamente la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato), deve essere fatto valere in ede di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 (Cass. ord. n. 3028/18, Cass. Ord. n. 10487/20).
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Nulla sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presuppoti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 25 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020