Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25796 del 30/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.30/10/2017),  n. 25796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19120-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE, ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato SCAFATI ANNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 59/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il 02/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. MANZON ENRICO.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 25 gennaio 2016 la Commissione tributaria regionale del Molise accoglieva l’appello proposto da L.R. avverso la sentenza n. 209/3/13 della Commissione tributaria provinciale di Campobasso che ne aveva respinto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento IRAP, IRPEF, IVA 2006-2007-2008. La CTR osservava in particolare che gli atti impositivi impugnati dovevano considerarsi invalidi in quanto sottoscritti da funzionario non legittimato a causa del difetto (impersonalità) della delega conferitagli. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione L’Agenzia delle entrate deducendo quattro motivi.

Resiste con controricorso la contribuente, che successivamente ha presentanto memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il secondo mezzo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, l’agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57,art. 345 c.p.c., poichè la CTR ha accolto un’eccezione della contribuente relativa alla invalidità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento impugnati sollevata per la prima volta soltanto con le memorie integrative in grado di appello.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che “In materia tributaria, alla sanzione della nullità comminata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3, o da altre deposizioni non si applica il regime di diritto amministrativo di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 21 septies e il D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 31, comma 4, che risulta incompatibile con le specificità degli atti tributari relativamente ai quali il legislatore, nella sua discrezionalità, ha configurato una categoria unitaria d’invalidità- annullabilità, sicchè il contribuente ha l’onere della tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa, poi, essere invocato nel giudizio avverso l’atto consequenziale o, emergendo dagli atti processuali, possa essere rilevato di ufficio dal giudice” (Sez. 5, Sentenza n. 18448 del 18/09/2015, Rv. 636451 – 01). In osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, l’agenzia fiscale ricorrente ha compiutamente evidenziato che tale ragione di impugnativa è stata fatta valere soltanto con la memoria illustrativa in grado di appello e quindi non con il ricorso introduttivo della lite nè con il gravame alla sentenza sfavorevole della CTP.

E’ quindi evidente che, in aperta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, il giudice tributario di appello ha rilevato l’illegittimità degli atti impositivi impugnati sulla base di un’eccezione del tutto nuova, che perciò doveva essere considerata inammissibile ai sensi della citata disposizione legislativa procedurale.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al secondo motivo, assorbiti il primo, il terzo ed il quarto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo, il terzo ed il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017

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