Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25796 del 14/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 09/06/2016, dep.14/12/2016),  n. 25796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 15995/2015 proposto da:

G.A., GR.AN., g.a., tutti in

qualità di eredi del sig. G.P., elettivamente

domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 269, presso lo

studio dell’avvocato ROMANO VACCARELLA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VITTORIO SUSTER giusta procura rilasciata su

foglio separato;

– ricorrenti –

contro

C.G., C.P., SOC. SILPA DI

CA.MA. SAS, in persona del socio accomandatario e legale

rappresentante pro tempore Ca.Ma., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo studio dell’avvocato

CARLA RIZZO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GOLIARDO CANONICO, giusta procura in atti;

– resistente –

sulle conclusioni scritte dal P.G. in persona del Dott. Luigi Cuomo

che chiede alla Corte Suprema di Cassazione di accogliere l’istanza

di regolamento di competenza, con le pronunce consequenziali;

avverso la sentenza n. 10928/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 19 maggio 2015, pronunciando sull’opposizione proposta da C.G., Silpa di Ca.Ma. s.a.s. e C.P. avverso il d.i. emesso in favore di G.A., Gr.An., g.a., quali eredi dell’ing. G.P., per l’importo di Euro 325.367,82 a titolo di competenze professionali rese da quest’ultimo, ha dichiarato la nullità del d.i. opposto per essere competente il Tribunale di Perugia.

Il Tribunale ha rilevato che: a) la clausola di deroga convenzionale alle regole ordinarie di competenza con devoluzione di eventuali controversie al Foro di Roma non era valida in assenza del carattere di esclusività, b) non era operante il foro del consumatore richiamato dagli opponenti, tenuto conto della natura di dette parti (costituite da una persona giuridica, da un soggetto, C.G., imprenditore e da altro soggetto, Paolo Cappucci, che risultava “operante in qualità di comproprietario dell'(OMISSIS)”; c) era fondata l’eccezione di incompetenza territoriale proposta dagli opponenti, che in via subordinata avevano richiamato l’applicazione del foro generale della loro incontestata residenza ((OMISSIS)), dovendosi ritenere operante, appunto, il foro di residenza dei convenuti.

Avverso tale sentenza G.A., An. e a. hanno proposto regolamento di competenza, illustrato da memoria. C.G., Silpa di Ca.Ma. s.a.s. e C.P. hanno depositato memoria difensiva nonchè ulteriore memoria ex art. 380 ter c.p.c..

Il P.G. ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso, i ricorrenti, lamentando violazione dell’art. 29 c.p.c., sostengono che l’inidoneità della clausola derogatoria della competenza territoriale non avrebbe potuto essere affermata sol perchè essa non prevedeva “specificamente ed inequivocabilmente” l’esclusività del foro di Roma, atteso che l’esclusività sarebbe “una qualità ulteriore… del foro convenzionale e che nella specie trattavasi di foro convenzionale aggiunto a quelli legali.

2. Con il secondo motivo, dolendosi della “violazione dell’art. 20 c.p.c., in relazione all’art. 1182 c.c.”, i ricorrenti lamentano che il Tribunale non abbia preso in considerazione il criterio del luogo in cui è sorta l’obbligazione (Roma) e che il medesimo Tribunale, con riferimento al criterio del luogo in cui deve eseguirsi l’obbligazione, si sia limitato ad osservare che non risulta provata la residenza degli opposti, senza considerare che il creditore originario oltre che residente a (OMISSIS) era ivi anche domiciliato, che trattasi di obbligazione portable e che nella specie non era intervenuto alcun mutamento di domicilio del creditore che renda più gravoso l’adempimento (ipotesi disciplinata dall’art. 1182 c.c., comma 3) atteso che gli eredi dell’ing. G. hanno continuato a chiedere che il pagamento avvenisse a Roma e cioè nel medesimo luogo di adempimento al momento in cui era sorta l’obbligazione. Peraltro l’eccezione di incompetenza territoriale fondata sul luogo in cui deve eseguirsi l’obbligazione deve, per essere ammissibile ex art. 38 c.p.c., indicare le ragioni per le quali muta il luogo dell’adempimento rispetto a quello originario e indicare un luogo coerente con quelle ragioni, il che difetterebbe del tutto nel caso all’esame.

3. I motivi che precedono, essendo strettamente connessi, ben possono essere unitariamente esaminati.

3.1. Va anzitutto evidenziato che la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, sicchè la clausola, con la quale venga stabilita la competenza di un determinato foro “per qualsiasi controversia” o, come nel caso all’esame per “ogni controversia nascente dalla presente scrittura”, non è idonea ad individuare un foro esclusivo (v. ex multis, Cass., ord., 4/09/2014, n. 18707) ma alla stessa deve attribuirsi soltanto il significato di individuare l’ambito oggettivo di applicabilità di quel foro (Cass., ord., 9/08/2007, n. 17449).

3.2. Deve escludersi l’applicazione del foro esclusivo del consumatore, atteso che, come evidenziato nella sentenza impugnata, il convenuto Paolo Cappucci risulta indicato, nella documentazione prodotta dagli opponenti, con formula non chiara, quale operante in qualità di comproprietario dell'(OMISSIS), dal che non si può desumere con certezza la sua qualità di consumatore.

3.3. Assume rilievo quale criterio di collegamento il luogo (Roma) dove è sorta l’obbligazione, desumendosi lo stesso dall’atto con cui è stato conferito, luogo dove, peraltro, il professionista aveva lo studio tecnico, il domicilio e la residenza (v. certificato di morte in atti). A tanto deve aggiungersi che, ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 3, l’obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza e solo se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l’obbligazione – il che non risulta nel caso di specie – e ciò rende più gravoso l’adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore – che nel caso all’esame difetta – ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio, laddove nel caso di specie gli eredi dell’ing. G. hanno continuato a chiedere che il pagamento avvenisse nel luogo in cui è sorta l’obbligazione.

4. Il ricorso, sulla base delle argomentazioni che precedono, va accolto e va, pertanto, dichiarata la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale la causa va riassunta nei termini di legge.

5. A tale esito segue la condanna dei resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge; condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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