Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25796 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 13/11/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 13/11/2020), n.25796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 167-2020 proposto da:

F.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FEDERICO CARLINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. 2462/19 del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il

07/11/2019 R.G.N. 581/2018.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

Con ricorso al Tribunale di Potenza F.M., proveniente dal Pakistan, impugnava la decisione della Commissione Territoriale di Foggia, con cui venne respinta la sua domanda di protezione internazionale, e delle altre forme sussidiarie di protezione, basate tuttavia solo sul timore di rappresaglie da parte di un concittadino (causa un prestito non restituito).

Il Tribunale rigettava la domanda.’non ravvisando nessuna delle condizioni previste dalla legge per il riconoscimento di protezione internazionale.

Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione il F. con tre motivi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria al solo scopo di partecipare alla discussione, che ndn vi è stata stante la natura camerale del procedimento.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

Il ricorrente censura la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, circa la mancata acquisizione di informazioni precise ed aggiornate in ordine alla situazione generale esistente nel Paese d’origine, senza tuttavia considerare che nella specie non è stata neppure allegata una situazione riconducibile ad una delle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007 (quanto meno sub specie di frequenza di atti di violenza privata) essendo invece stato nella specie dedotto solo un timore di violenza privata da parte di un concittadino, nè di cui al D.Lgs. cit., art. 14, ed in particolare della sua (unicamente ipotizzabile nella specie) lett. c), che prevede la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Converrà quindi chiarire che un dovere di cooperazione istruttoria sussiste solo nella misura in cui sia stato almeno assolto dal ricorrente il suo onere di allegazione che deve quanto meno riguardare una delle situazioni di pericolo di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 o 14, mentre nella specie è stato dedotto solo il timbre soggettivo di rappresaglie da parte di un concittadino.

Parimenti infondata è la seconda censura, con cui il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 11l Cost., per motivazione solo apparente, posto che il Tribunale ha adeguatamente esposto le ragioni, sopra esposte, che imponevano il rigetto della domanda.

Con terzo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, id est l’avvenuta sua integrazione nel territorio italiano.

La questione risulta nuova (non spiegando il ricorrente come, dove e quando avrebbe proposto la doglianza in sede di merito).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Nulla sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

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