Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25796 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18130/2010 proposto da:

FUTURA IMMOBILIARE SRL (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NOMENTANA 295, presso lo studio dell’avvocato MANCA MARIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato COSTA ANGELI Francesco Maria

giusta procura ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA, in persona della

procuratrice speciale, nonchè UNIONE DI BANCHE ITALIANE scpa, in

persona del Presidente del Comitato di Gestione, entrambi

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MOCENIGO 16, presso lo studio

dell’avvocato TAMBURELLI ALESSANDRA, rappresentata e difesa

dall’avvocato USUELLI Emilio giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1398/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

13/01/2010, depositata l’11/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – La Futura Immobiliare srl ricorre, con atto notificato alla Banca Popolare Commercio & Industria spa ed alla BPU scpa, per la cassazione della sentenza n. 1398/10 della Corte di Appello di Milano, pubblicata addì 11.5.10 e notificata il 9.6.10, resa tra dette parti, nonchè tra Cris Immobiliare srl, S.R., Banca di Credito Cooperativo di Lesmo scrl, avente ad oggetto revocatoria ordinaria. Resistono con controricorso la Banca Popolare Commercio & Industria spa e la UBI scpa, anzichè la BPU scpa.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi dell’art. 375 e segnatamente del n. 2 di tale norma, artt. 376 e 380 bis c.p.c. – per la preliminare necessità di ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti delle parti del giudizio di secondo grado pretermesse nella notifica del ricorso per cassazione nonostante l’inscindibilità delle cause …

3. – Infatti, l’azione revocatoria ordinaria per cui è causa è stata intentata dalla Banca Popolare Commercio & Industria scrl – creditrice dei primi due convenuti – nei confronti di S.T. L., S.R. e della Cris Immobiliare srl, avendo ad oggetto un atto di compravendita intercorso tra i primi due (ed il comproprietario S.A.) e la terza; dopo la rinuncia nei confronti di S.T.L. per il sopraggiunto suo fallimento, in giudizio sono intervenuti dapprima la Banca di Credito Coop. di Lesmo scrl, poi la Banca Popolare Commercio & Industria spa quale cessionaria dei crediti della Banca Popolare Commercio &

Industria scrl, nonchè la Banche Popolari Unite scrl quale succeditrice per incorporazione di quest’ultima; ancora, in primo grado è stata chiamata in giudizio, ma non si è costituita, la Futura Immobiliare srl, quale subacquirente dei diritti immobiliari per cui è causa.

4. – Appare evidente che, avendo l’odierna ricorrente Futura Immobiliare srl – sub-acquirente dei diritti immobiliari oggetto di causa – notificato il ricorso per cassazione, secondo quanto risulta dagli atti a disposizione, soltanto ai creditori attori e non anche al debitore ed all’originario acquirente (e sub-alienante), il contraddittorio non è integro in ordine ad una domanda che deve, sia pure limitatamente ai creditori restati parti in causa (non rilevando che nel giudizio di appello si sia persa traccia dell’altro creditore intervenuto, vale a dire la Banca Popolare di Lesmo scrl, potendo ravvisarsi la scindibilità delle pretese revocatorie di creditori diversi, benchè dispiegate avverso un medesimo atto), avere ad oggetto la declaratoria di inefficacia di un atto di cui sono parti anche l’alienante e l’acquirente originari.

5. – Quanto alla posizione degli altri litisconsorti per i quali però può configurarsi la scindibilità delle cause, sarà indispensabile riservare, al momento della decisione del collegio, l’applicabilità, anche in ragione del tempo intercorso, dell’art. 332 c.p.c..

6. – Si propone pertanto di ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., ed entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza interlocutoria che fosse eventualmente pronunciata dal collegio, nei confronti quanto meno di S.R. e della Cris Immobiliare srl, valutandosi poi l’applicabilità dell’art. 332 c.p.c., in ordine all’ulteriore creditore Banca Popolare di Lesmo scrl, in relazione al tempo nel frattempo trascorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte; tuttavia, le controricorrenti hanno presentato memoria, ai sensi del terzo comma dell’art. 380 bis cod. proc. civ., mentre nessuno dei difensori è comparso in Camera di consiglio.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella sopra trascritta relazione, il cui contenuto fa quindi proprio, del resto nessuna, obiezione avendo alla proposta conclusiva in esso formulata – l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari – mosso le parti: e non valendo la condotta processuale stigmatizzata dalle controricorrenti ad elidere l’indefettibilità dell’integrazione, salva una eventuale valutazione ad altri fini e nel prosieguo.

4. Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ., deve ordinarsi l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. ed entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria, nei confronti di S.R. e della Cris Immobiliare srl, ormai più non rilevando alcuna attività processuale in relazione all’ulteriore creditore Banca Popolare di Lesmo scrl ed in particolare in applicazione dell’art. 332 cod. proc. civ., in relazione al tempo nel frattempo concretamente trascorso.

P.Q.M.

La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., ed entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, nei confronti di S. R. e della Cris Immobiliare srl.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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