Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25795 del 30/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.30/10/2017),  n. 25795

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18017-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE SAVOIA SCARL, IN LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA, in persona dei commissari liquidatori, COOPERATIVA

PRODUTTORI LATTE SAVOIA DUE SCARI. IN LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINITRATIVA, in persona dei commissari liquidatori, COOPERATIVA

PRODUTTORI LATTE DI SAVOIA TRE SCARL IN LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA, in persona del commissari liquidatori, elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 94, presso lo studio

dell’avvocato MARCO MORRA, rappresentate e difese dall’avvocato

MARCO PELLEGRINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 655/38/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, depositata il 16/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. MANZON ENRICO.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 15 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale del Piemonte dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 2/2/13 della Commissione tributaria provinciale di Cuneo che aveva accolto i ricorsi della Cooperativa Produttori Latte Savoia società cooperativa a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, della Cooperativa Produttori Latte Savoia DUE società cooperativa a.r.l. in liquidazione coatta amministrativa e della Cooperativa Produttori Latte Savoia TRE società cooperativa a r.l. in liquidazione coatta amministrativa contro le cartelle di pagamento IVA ed altro 1998-1999-2000-2001-2002. La CTR osservava in particolare che l’appello doveva considerarsi tardivo, poichè ricevuto dal destinatario difensore domiciliatario delle società contribuenti il 7 marzo 2014, scadendone il termine finale di proposizione il 5 marzo 2014.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

Resistono con controricorso le società contribuenti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’agenzia fiscale ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, artt. 3 e 14, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, commi 2, 3, 4 e 5, art. 149 c.p.c., poichè la CTR non ha considerato che il plico in busta chiusa contente l’atto di appello era stato consegnato al messo notificatore speciale in data 5 marzo 2014 e quindi tempestivamente.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che:

“In tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, ha natura di norma generale e regola le modalità delle notificazioni degli atti del processo tributario, dettando una disciplina speciale sia per il contribuente sia per gli organi dell’Amministrazione tributaria; il comma quarto della cit. disposizione ha per oggetto solo atti dell’Amministrazione tributaria, prevedendo un’ulteriore modalità di notificazione a disposizione degli uffici pubblici, che consiste nella possibilità di avvalersi di messi comunali o di messi autorizzati. Tale regola, per ragioni, non tanto letterali, quanto logiche e sistematiche, si applica anche alla notificazione del ricorso in appello” (Sez. 5, Sentenza n. 26053 del 30/12/2015, Rv. 638459 – 01);

“In tema di notificazioni degli atti processuali, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 4, nel concedere all’ufficio o all’ente locale la facoltà di provvedere “alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria”, equiparata la figura del messo notificatore autorizzato a quella del messo comunale, il quale, nello svolgimento dell’incarico di notificazione svolge una funzione indipendente rispetto a quella dell’amministrazione di appartenenza, restando pertanto ad esso applicabili i principi generali con riferimento al momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario” (Sez. 5, Sentenza n. 4517 del 22/02/2013, Rv. 626388 01);

“In tema di contenzioso tributario, ai fini della regolare proposizione dell’appello, la notifica tramite il messo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 4, equivale integralmente a quella effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario, sicchè, in caso di omesso deposito della copia dell’appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale, non opera la comminatoria d’inammissibilità di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, che si riferisce alle semplici raccomandate previste dall’art. 16, comma 3, del citato decreto, trovando applicazione la regola di cui all’art. 123 disp. att. c.p.c., comma 1, in virtù della quale l’ufficiale giudiziario, e quindi anche il messo notificatore, è onerato di dare immediato avviso scritto dell’avvenuta notificazione dell’appello al cancelliere del giudice che ha reso la sentenza impugnata” (Sez. 5, Sentenza n. 14273 del 13/07/2016, Rv. 640538 – 01).

Pacifico in fatto che l’atto di appello è stato consegnato dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, appellante al messo notificatore l’ultimo giorno utile per la proposizione dell’appello stesso (5 marzo 2014), la sentenza impugnata contrasta con i principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali e va dunque cassata in relazione al motivo dedotto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017

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