Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25795 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2021, (ud. 15/09/2021, dep. 22/09/2021), n.25795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20870/2014 R.G. proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, rappresentata e difesa dall’avv. Alfonso Papa

Malatesta, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma,

piazza Barberini, n. 12.

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, che ha incorporato per fusione AMERICAN

LAUNDRY SPA.

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sezione n. 47, n. 480/47/2014, pronunciata il 17/01/2014,

depositata il 20/01/2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 settembre

2021 dal Consigliere Riccardo Guida.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. American Laundry Spa (in seguito “ALSpa”) impugnò la cartella esattoriale (che le era stata notificata il 02/07/2009) per omesso versamento di ritenute alla fonte, per il periodo di imposta 1995; allegò di essere società neocostituita, come lo era (OMISSIS) Spa (in seguito “(OMISSIS)”), entrambe beneficiarie della scissione (avvenuta nel 1999) della debitrice (principale) Nuova American Laundry Spa; oltre a dedurre vizi propri della cartella, eccepì la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal termine per fare valere la pretesa tributaria, maturato in data (OMISSIS), ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25. Nei propri atti difensivi Equitalia replicò che, in precedenza, nel 2007, aveva notificato la stessa cartella, che non era stata opposta;

2. la Commissione tributaria provinciale di Napoli accolse la domanda, con sentenza (n. 570/06/2011) confermata dalla Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania, la quale, con la pronuncia riportata in epigrafe, ha rigettato l’appello dell’Agente della riscossione, testualmente (cfr. pag. 3 della sentenza) sulla base delle seguenti considerazioni: “La notifica effettuata alla ricorrente in data 2 luglio 2009, è avvenuta già maturata la decadenza in danno dell’erario nei confronti di ciascun dei contribuenti, parte del contratto di scissione, in ragione del carattere solidale dell’obbligazione. Invero, per le dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 (…) la notifica della cartella andava effettuata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, cioè, nella specie, in data 31 dicembre 1999. In sostanza anche la notifica precedentemente effettuata nei confronti del coobbligato con la ricorrente è tardiva, già maturata la decadenza in danno dell’Amministrazione Finanziaria.”. In particolare, secondo la C.T.R., il 31/12/1999 era decorso il termine decadenziale di notifica della cartella risultante dall’applicazione del D.L. n. 106 del 2005, che ha dettato la disciplina transitoria dei termini di notifica delle cartelle, colmando la lacuna conseguente alla sentenza (n. 280 del 2005) della Corte costituzionale, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, nella parte in cui non era previsto un termine di decadenza per la notifica, da parte del Concessionario, delle cartelle di pagamento delle imposte liquidate ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis;

3. Equitalia ricorre due motivi, illustrati con una memoria; il Fallimento (OMISSIS) Spa ha depositato atto di costituzione, datato 29/01/2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 370 c.p.c., comma 1, nonché una memoria, in data 22/02/2021, nella quale innanzitutto ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione di Equitalia per difetto di rappresentanza processuale e, in subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso;

4. questa Corte (in diversa composizione), nell’adunanza camerale del 24/03/2021, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, assegnando alla Curatela il termine di 60 giorni (dalla comunicazione dell’ordinanza interlocutoria) per notificare alla ricorrente la memoria sopra indicata (cfr. p. 3.) con i documenti ad essa allegati, attinenti (tra l’altro) all’intervento in giudizio della Curatela. Quest’ultima ha notificato alla ricorrente tramite PEC (datata 29/04/2021) la memoria e i documenti ad essa allegati;

5. dopodiché, la Curatela ed Equitalia hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c., per questa adunanza camerale; infine, la Curatela ha depositato un’ultima nota difensiva denominata “Memoria di replica all’avversa memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

(i) preliminarmente, si rileva che, come ha bene eccepito la ricorrente nella memoria da ultimo depositata, è inammissibile l’intervento in giudizio della Curatela, che si è costituita tardivamente, in luogo dell’intimata società contribuente, al solo fine di partecipare all’udienza. Infatti, la legittimità di un simile intervento tardivo è negata dalla costante giurisprudenza di questa Corte (da Cass. 21/10/1995, n. 10989, fino a Cass. 12/02/2021, n. 3630), che il Collegio condivide, per la quale “Nel giudizio di Cassazione, dominato dall’impulso di ufficio, non trova applicazione l’istituto dell’interruzione del processo per uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. e segg., sicché il fallimento di una delle parti non ne determina l’interruzione. Ne consegue che, una volta instauratosi il giudizio di Cassazione con la notifica ed il deposito del ricorso, il curatore del fallimento non è legittimato a stare in giudizio in luogo del fallito, essendo irrilevanti i mutamenti della capacità di stare in giudizio di una delle parti e non essendo ipotizzabili, nel giudizio di cassazione, gli adempimenti di cui all’art. 302 c.p.c. (il quale prevede la costituzione in giudizio di coloro ai quali spetta di proseguirlo).”;

(ii) in secondo luogo, è necessario chiarire che il deposito del ricorso con unita la procura speciale al difensore di Equitalia esclude che esso sia improcedibile. Passando, quindi, all’esame della questione, rilevabile d’ufficio, circa la sussistenza o meno della rappresentanza processuale in capo al responsabile dell’ufficio contenzioso che, su delega del legale rappresentante di Equitalia, ha conferito la procura alle liti al difensore dell’ente, si rileva che la ricorrente, nelle more di questo giudizio di legittimità, ha depositato la procura notarile, menzionata nel ricorso per cassazione, rilasciata in favore della Dott.ssa B.C., che conferisce al detto funzionario il potere di rappresentare la società in giudizio, dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, compresa questa Corte di cassazione. E ciò appare sufficiente ai fini dell’ammissibilità del ricorso, come è già stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (così Cass. 15/02/2002, n. 7062), secondo cui “Nel ricorso per cassazione proposto da persona giuridica, l’indicazione nella procura delle generalità della persona fisica che assume di esserne il rappresentante non è sufficiente, dovendo essere indicata anche la qualifica attributiva del potere di rappresentanza legale dell’ente, ovvero il titolo (procura notarile od altro) conferente alla medesima il potere rappresentativo dell’ente; in difetto di tali indicazioni, il ricorso proposto deve ritenersi inammissibile per mancanza di una idonea procura alle liti.”;

1. con il primo motivo di ricorso (“I. Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4), in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c.”), sulla premessa che la CTR ha preso atto della prima notifica della cartella avvenuta il 12/09/2007, si denuncia l’error in procedendo della sentenza impugnata per omessa pronuncia sull’eccezione dell’Agente della riscossione relativa alla mancata impugnazione della cartella nei termini previsti, che ha determinato, già nel “2005” (cfr. pag. 5 del ricorso; recte: 2007), il consolidarsi della pretesa impositiva, nonché l’inammissibilità del ricorso introduttivo del 2009, oggetto di questo giudizio;

1.1. il motivo è infondato;

e’ sufficiente ricordare che, per giurisprudenza pacifica, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (Cass. 6/12/2017, n. 29191 – conf.: 08/03/2007, n. 5351; 13/10/2017, n. 24155; 04/06/2019, n. 15255; 30/01/2020 n. 2153; 02/04/2020, n. 7662 ha affermato che: “Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.”);

nella specie, non vi è stata alcuna omessa pronuncia poiché è chiaro che la CTR, nell’affermare la decadenza dell’A.F. dal potere impositivo, ha disatteso (implicitamente) l’eccezione dell’Agente della riscossione di tardività dell’impugnazione della (seconda) cartella;

2. con il secondo motivo (“II. In subordine, rispetto al motivo che precede si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, e art. 19, comma 3, ex art. 360 c.p.c., n. 3)”), la ricorrente, in subordine rispetto al primo motivo, ascrive alla sentenza impugnata di non avere rilevato che la società aveva ricevuto la cartella di pagamento nel 2007 e non l’aveva impugnata, ciò che aveva reso definitiva la pretesa impositiva, sicché l’opposizione alla seconda cartella, quella notificata nel 2009, doveva essere dichiarata inammissibile in quanto tutte le questioni con essa sollevate avrebbero dovuto essere proposte entro 60 giorni dalla notifica del 2007;

2.1. il motivo è fondato;

la C.T.R., pur dando atto che alla società era stata notificata una prima cartella nel 2007, che non era stata impugnata, non ne ha tratto la giusta conseguenza giuridica, vale a dire la definitiva cristallizzazione della pretesa impositiva. Diversamente da quanto afferma la sentenza impugnata, la debitrice non poteva legittimamente contestare il credito erariale, tramite l’eccezione di decadenza dell’agente della riscossione, coll’impugnazione, tardiva, della seconda cartella, notificatale nel 2009;

3. ne consegue che, accolto il secondo motivo di ricorso e rigettato il primo, la sentenza è cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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