Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25795 del 18/11/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 25795 Anno 2013
Presidente: TRIFONE FRANCESCO
Relatore: PETITTI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TRUSSARDI Roberto (TRS RRT 56H01 H901X), rappresentato e difeso da
se medesimo, elettivamente domiciliato in Roma, via Udine n. 6, presso
lo studio dell’Avvocato Giorgio Luceri;
– ricorrente contro
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, in persona del legale rappresentante
pro tempore;
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO, in persona del
Presidente pro tempore;
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– intimatiper la cassazione della Decisione del Consiglio Nazionale Forense, depositata in data 17 settembre 2012
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28
maggio 2013 dal Consigliere relatore Don: Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato Roberto Trussardi;

Data pubblicazione: 18/11/2013

sentito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. Pasquale
Paolo Maria Ciccolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con esposto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo in data 16 marzo 2007, il dott. Giuseppe Carbone narrava di essere stato assistito nel 2002 dall’Avvocato Roberto Trussardi in una causa di lavoro contro le cartiere Paolo Pigna, avente ad oggetto il suo licenziamento. Riferi-

dile di Bergamo e a seguito di fatti accaduti sul luogo di lavoro, egli era
stato querelato da Vavassori Aldo, poi licenziato, il quale, nel corso del
conseguente procedimento penale, era stato assistito dall’Avvocato Roberto Trussardi; che durante il dibattimento dinanzi al Giudice di pace di
Bergamo, nel quale egli aveva assunto la qualità di imputato, l’Avvocato
Trussardi gli aveva rivolto una domanda sui fatti relativi alla causa
dell’anno 2002, nella quale il medesimo Avvocato lo aveva assistito; che
il suo Avvocato si era opposto alla domanda e il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione, in quanto la domanda non appariva conferente con
l’oggetto del procedimento. Tanto esposto, il Carbone chiedeva al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati se tale condotta dell’Avvocato Trussardi integrasse o meno l’illecito disciplinare di assunzione di incarichi contro ex
clienti, previsto dall’art. 51 del codice deontologico forense.
L’Avvocato Trussardi, richiesto di chiarimenti dal Consiglio
dell’Ordine, con memoria scritta depositata in data 5 aprile 2007, eccepiva, in primo luogo, che nel 2002 egli aveva svolto attività defensionale a
favore del dott. Carbone in due cause e che tale assistenza, in concreto,
si era sostanziata nel ruolo di codifensore domiciliatario in entrambe le
controversie. Rilevava, poi, che il procedimento penale a carico del Carbone era stato instaurato oltre tre anni dopo le cause in cui egli aveva
prestato attività defensionale a favore del Carbone, e quindi oltre il termine di anni due previsto dall’art. 51 del codice deontologico forense. Infine, l’Avvocato Trussardi eccepiva l’indeterminatezza dell’addebito mossogli, così come formulato tanto in sede di esposizione da parte del Carbone, quanto al momento della richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, dal quale egli non avrebbe potuto, perciò, adeguatamente difendersi.
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va, quindi che, dopo avere assunto la qualifica di direttore della Cassa E-

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, con delibera del
13 giugno 2007, instaurava procedimento disciplinare a carico del Trussardi, incolpandolo degli illeciti previsti dagli artt. 9, comma primo, canone 1, e 51 codice deontologico forense, per avere utilizzato nel procedimento penale in cui prestava la sua attività di difensore a favore del querelante, sig. Vavassori, notizie acquisite in ragione del precedente incarico svolto a favore del dott. Carbone, proprio nei confronti di quest’ultimo,

Con decisione del 7 ottobre 2009, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, riconosciuto l’Avvocato Trussardi responsabile degli illeciti a lui ascritti, applicava la sanzione della censura. Il Consiglio
dell’Ordine riteneva che la circostanza del precedente licenziamento subito dal Carbone fosse nota all’incolpato in virtù dell’attività defensionale da
lui svolta nel 2002, e che la domanda rivoltagli durante il processo penale
fosse stata fatta allo scopo di denigrare il proprio ex cliente, utilizzando
fatti conosciuti a causa della difesa precedentemente svolta, e violando
gli obblighi di segretezza, riservatezza, correttezza e fedeltà posti alla base della professione forense.
Avverso detta decisione, l’Avvocato Trussardi ha proposto gravame
al Consiglio Nazionale Forense, deducendo la nullità della decisione per
indeterminatezza del capo di incolpazione; l’infondatezza della incolpazione, nella parte in cui era incentrata sulla questione del licenziamento disciplinare, non conosciuta né conoscibile da parte sua, avendo la causa
del 2002 ad oggetto un licenziamento per motivo oggettivo;
l’insussistenza di condotte disciplinarmente rilevanti, atteso che i fatti del
2002 erano stati divulgati da organi di stampa, senza che, quindi, alcuna
violazione degli obblighi di segretezza e riservatezza potesse essere a lui
ascritta; l’eccessività della sanzione: quand’anche lo si fosse ritenuto responsabile, le caratteristiche del fatto imponevano un contenimento nel
minimo della sanzione da irrogare.
Il Consiglio Nazionale Forense, con decisione depositata in data 17
settembre 2012 e notificata in data 15 novembre 2012, rigettava i primi
tre motivi di gravame e accoglieva il quarto.
Il Consiglio Nazionale Forense riteneva innanzitutto infondato il primo motivo, dal momento che l’incolpazione, così come formulata dal

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imputato nel medesimo procedimento penale.

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, rispondesse ai requisiti
indicati dall’art. 47 r.d. n. 37 del 1934, essendo chiaro al destinatario il
contenuto della stessa, dalla quale egli, comunque, era stato in grado di
difendersi, evidentemente perché la formulazione dell’addebito lo aveva
messo in grado di conoscere le accuse mossegli.
Il CNF riteneva poi infondato il secondo motivo perché lo stesso Av-

fatto che la causa del 2002 aveva ad oggetto un licenziamento disciplinare, sicché la natura disciplinare del licenziamento doveva ritenersi provata sulla base non solo degli atti, ma anche delle stesse ammissioni
dell’incolpato.
Quanto al terzo motivo, il CNF rilevava che la circostanza che anche
la stampa avesse dato notizia dei fatti riferiti alla causa del 2002, se valeva a ridurre la gravità dell’illecito disciplinare, non valeva ad escludere
la sussistenza di perduranti obblighi di segretezza e riservatezza che,
comunque, l’Avvocato Trussardi aveva violato.
Il CNF accoglieva infine il quarto motivo, sostituendo la sanzione
della censura con quella meno grave dell’avvertimento, sulla base del rilievo che la diffusione della notizia del licenziamento a mezzo stampa aveva determinato una riduzione della offensività della condotta.
Per la cassazione della decisione indicata in epigrafe, l’Avvocato Roberto Trussardi ha proposto ricorso sulla base di tre motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, l’Avvocato Trussardi deduce violazione dell’art. 47 r.d. n. 37 del 1934, insufficienza della motivazione e violazione degli articoli 112 cod. proc. civ. e 24 Cost., per
l’indeterminatezza del capo di incolpazione, che ha determinato una lesione del diritto di difesa nel procedimento disciplinare a suo carico, nonché per l’insufficiente motivazione con cui il Consiglio Nazionale Forense
ha confermato la decisione del Consiglio dell’Ordine, sul punto relativo alla eccezione, tempestivamente formulata in primo grado, di indeterminatezza del capo di incolpazione. In particolare, il ricorrente si duole per la
genericità del capo di incolpazione perché in esso si faceva riferimento ai
fatti del 2002, mentre in quell’anno egli aveva prestato la propria attività
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vocato Trussardi, negli atti del dibattimento, aveva fatto riferimento al

defensionale a favore del dott. Carbone in due cause e nessuna delle due
aveva ad oggetto un licenziamento disciplinare.
1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Premesso che «nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti
la professione forense, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l’illecito, essendo, invece, sufficiente che l’incolpato, con la lettura dell’im-

cace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli» (Cass., S.U., n. 21585 del 2011), e che «l’indagine volta ad accertare
la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non deve
essere effettuata alla stregua di un confronto meramente formale perché,
vertendosi in tema di garanzie e di difesa, la violazione di detto principio
non sussiste allorché l’incolpato, attraverso l’iter processuale, abbia avuto
conoscenza dell’addebito e sia stato posto in condizione di difendersi»
(Cass., S.U., n. 10014 del 2001; Cass., S.U., n. 5038 del 2004), deve rilevarsi che la decisione impugnata si è attenuta, con valutazione in fatto
adeguatamente motivata, e perciò insindacabile in questa sede,
all’indicato principio.
Il Consiglio Nazionale Forense ha infatti rilevato che: a) nell’esposto
del Carbone, comunicato all’Avvocato Trussardi, si faceva riferimento a
«fatti riferiti nella causa del 2002»; b) nel capo di incolpazione si faceva
riferimento all’utilizzo di notizie acquisite in ragione del precedente rapporto professionale, indicato come «una questione di lavoro conclusasi
nel 2002»; c) l’incolpato aveva potuto agevolmente difendersi nel merito,
essendosi sin dall’inizio della vicenda intrattenuto su una domanda non
ammessa dal giudice del dibattimento penale contro il Carbone, dapprima
affermando che essa non aveva alcuna relazione con i fatti conosciuti nella qualità di difensore (nota del 3 aprile 2007), poi sostenendo che le notizie relative al licenziamento del Carbone erano di pubblico dominio e,
infine, al dibattimento, confermando, dopo che il teste Gargano aveva riferito che il medesimo Avvocato Trussardi aveva chiesto all’imputato «se
ricordo bene se fosse stato fatto oggetto di provvedimenti disciplinari», di
avere chiesto se il Carbone «avesse avuto dei procedimenti disciplinari a

putazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo effi-

suo carico», con la precisazione che la domanda «era intesa a valutare le
circostanze di cui all’art. 133 c.p.».
Orbene, a fronte di una così articolata motivazione in ordine al fatto
che l’incolpato aveva avuto modo di comprendere i fatti oggetto della
contestazione e di difendersi nel merito dalla stessa, il ricorrente ribadisce l’eccezione di indeterminatezza della formulazione del capo di incol-

lievo che nell’anno 2002 egli aveva assistito il Carbone in due cause, sicché il riferimento alla causa del 2002 non sarebbe stato idoneo a evidenziare il fatto oggetto della contestazione. Ma a tale censura è agevole replicare che, come già rilevato, nella decisione impugnata si è evidenziato
come nel capo di incolpazione si facesse riferimento all’oggetto della causa del Carbone, come relativa ad un “rapporto di lavoro concluso nel
2002”, sicché deve escludersi la denunciata incertezza, essendo chiaramente conoscibile, per l’incolpato, quale delle due cause fosse oggetto di
contestazione. Del resto, lo stesso ricorrente (pag. 3 del ricorso, punto
1), riferisce che nella sua nota in risposta all’esposto presentato contro di
lui ebbe a affermare «di avere assistito Carbone in due cause, una di lavoro e una civile intraprese dal predetto contro la società di cui era stato
dipendente», con il che sostanzialmente riconoscendo che non poteva essere dubbio a quale delle due controversie l’esponente si riferisse.
2. Con il secondo motivo il ricorrente censura il provvedimento impugnato per omessa e insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, nonché per violazione dell’art. 112 cod. proc.
civ., per avere il Consiglio Nazionale Forense ritenuto provata la natura
“sostanzialmente disciplinare” del licenziamento di cui in causa, in presenza di un dato oggettivo contrario, ovvero la natura non disciplinare del
licenziamento, avvenuto per giustificato motivo oggettivo. In particolare,
il Consiglio Nazionale Forense, con motivazione lacunosa e contraddittoria, avrebbe ritenuto provato un fatto pur in presenza di elementi che dimostravano il contrario, con ciò contravvenendo anche all’art. 112 cod.
proc. civ., risultando la decisione viziata da ultrapetizione, rispetto al carattere disciplinare del licenziamento, in ordine al quale il Consiglio Nazionale Forense non poteva e non doveva pronunziarsi.
2.1. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

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pazione. In particolare, la censura di indeterminatezza si appunta sul ri-

La motivazione addotta dal Consiglio Nazionale Forense per rigettare
il secondo motivo di gravame, rispetto al quale il secondo motivo di ricorso per Cassazione si pone in linea di continuità per le questioni affrontate,
fa riferimento alla natura “sostanzialmente disciplinare” del licenziamento
del Carbone. Il ricorrente censura la logicità di questo punto della motivazione, relativamente all’avverbio “sostanzialmente”: un licenziamento

nare, semplicemente perché non era stato un licenziamento disciplinare,
ma fondato su motivi oggettivi.
In proposito, si deve rilevare che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il quale sostiene che la causa di lavoro di cui era stato
parte il Carbone aveva ad oggetto un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dal provvedimento impugnato emerge che il detto licenziamento era stato “in tronco”. Si legge, infatti, a pag. 3 della decisione del
Consiglio Nazionale Forense, che nella nota in data 25 settembre 2007,
l’Avvocato Trussardi aveva riferito che «le notizie del licenziamento in
tronco dell’esponente ad opera di Cartiere Paolo Pigna s.p.a. erano di
pubblico dominio tra i dipendenti della Cassa Edile e che comunque ne
avevano parlato i giornali».
Orbene, deve escludersi che il Consiglio Nazionale Forense sia incorso nel denunciato vizio, atteso che il riferimento al licenziamento in tronco evoca il concetto di giusta causa, e cioè l’esistenza di una condotta del
lavoratore tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Si afferma, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte che «la giusta
causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli
elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell’elemento
fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei
medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all’intensità
del profilo intenzionale, dall’altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell’elemento fiduciario, su cui si
basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da
giustificare la massima sanzione disciplinare» (di recente, Cass. n. 15654
del 2012). In tale contesto, l’affermazione contenuta nel provvedimento
impugnato, secondo cui la domanda rivolta dall’Avvocato Trussardi al suo

come quello del Carbone non potrebbe essere “sostanzialmente” discipli-

ex assistito in ordine alla esistenza di provvedimenti disciplinari a suo carico doveva intendersi come riferita alla vicenda di lavoro nella quale il
Trussardi aveva svolto il ruolo di difensore, sicché questi aveva una soggettiva convinzione che si trattasse di un licenziamento disciplinare, non
risulta né illogica né contraddittoria. Del resto, e la circostanza non risulta
avere formato oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente,

del ricorrente che il licenziamento oggetto dell’unica causa di lavoro del
2002 fosse sostanzialmente di natura disciplinare dal rilievo che «dal verbale dell’udienza dibattimentale dinanzi al Consiglio dell’Ordine (…)
l’incolpato ha appunto dichiarato che la causa di lavoro riguardava il licenziamento di natura disciplinare».
3. Con il terzo motivo l’Avvocato Trussardi deduce violazione degli
articoli 9 e 51 codice deontologico forense, nonché vizio di motivazione,
per avere il Consiglio Nazionale Forense ritenuto la sua condotta lesiva
dei beni giuridici tutelati dalle dette norme, nonostante la diffusione delle
notizie relative ai fatti di causa a mezzo stampa avesse impedito qualsivoglia pregiudizio alla segretezza e alla riservatezza.
3.1. Il motivo di ricorso è inammissibile.
Il ricorrente non svolge alcun riferimento alla motivazione con cui il
Consiglio Nazionale Forense ha rigettato il terzo motivo di appello, ma si
limita a ribadire il proprio convincimento della non configurabilità
dell’illecito contestato in una situazione in cui il professionista divulghi
una notizia relativa ad un proprio assistito ove tale notizia sia già stata
diffusa dalla stampa.
In realtà, il Consiglio Nazionale Forense ha avuto modo di precisare
che l’art. 51 codice deontologico forense tutela un bene giuridico ulteriore
rispetto alla mera esigenza di non far conoscere all’esterno fatti personali, che l’avvocato difensore apprenda per ragioni legate all’esercizio della
sua professione. L’art. 51 citato pone, infatti, anche un “irrinunciabile
presidio” al rapporto che intercorre tra avvocato ed assistito, tale da impedire all’avvocato di divulgare e/o comunque adoperare in maniera scorretta informazioni che, a prescindere dal fatto che siano o no ancora sconosciute all’opinione pubblica, comunque non possono essere rivelate da
chi, per doveri inerenti alla professione svolta, non può comunque rivelar-

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nel provvedimento impugnato si trae argomento circa la consapevolezza

le. In ogni caso, il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto altresì che il riferimento alla natura sostanzialmente disciplinare del licenziamento doveva ritenersi escluso dall’ambito della diffusione della notizia inerente il
licenziamento stesso.
La censura, quindi, è inammissibile perché il ricorrente, nel riproporre una censura già formulata con i motivi di appello, non ha preso in e-

tamente, il Consiglio Nazionale Forense ha provveduto a rigettare detta
censura con la richiamata motivazione.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Non vi luogo a provvedere sulle spese non avendo l’intimato Consiglio dell’Ordine svolto attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte suprema di cassazione, il 28 maggio 2013.

same la motivazione della decisione impugnata, nella parte in cui, segna-

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