Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25795 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 09/06/2016, dep.14/12/2016),  n. 25795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 17656/2015 proposto da:

C.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PAOLO

NOTARNICOLA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, in persona del suo

procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ATANASIO KIRCHER 7, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONSI,

che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla

memoria;

– resistente –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. GIOVANNI

GIACALONE che chiede che la S.C. in Camera di consiglio, rigetti il

ricorso ed emetta le pronunzie conseguenti per legge;

avverso l’ordinanza n. R.G. 1922/2015 del TRIBUNALE di BARI,

depositata il 28/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. C.G. ha proposto istanza di regolamento di competenza, illustrata da memoria (“note difensive”) e basata su tre motivi, avverso l’ordinanza, emessa dal Tribunale di Bari, depositata in data 28 maggio 2015 e comunicata in data 3 giugno 2015, con la quale, tra l’altro, è stata ordinata la sospensione, ex art. 295 c.p.c., del processo civile R.G. n. 1922/2015 (relativo ad opposizione proposta da Zurich Insurance Public Limited Company avverso il d.i. emesso, su istanza del C., con il quale è stato ingiunto alla società opponente il pagamento, in favore dell’opposto, della somma di Euro 90.000,00 oltre interessi, a titolo di indennizzo in virtù di polizza assicurativa infortuni) sino alla definizione del processo penale nei confronti del C., contrassegnato dal n. 21597/08-21 e pendente dinanzi al Tribunale di Bologna per il reato di truffa aggravata.

2. All’istanza di regolamento di competenza ha resistito con memoria difensiva Zurich Insurance Public Limited Company, che ha pure depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c..

3. Il P.M. ha chiesto il rigetto della predetta istanza.

4. La società resistente ha eccepito l’inammissibilità (rectius improcedibilità) del ricorso in difetto di puntuale dimostrazione da parte del ricorrente della data di notifica (rectius comunicazione) dell’ordinanza impugnata in questa sede.

4.1. Nella specie il ricorrente, nell’istanza di regolamento (notificata a mezzo posta con raccomandata spedita il 7 luglio 2015 e ricevuta il 7 luglio 2015), ha dedotto che l’ordinanza impugnata in questa sede gli è stata “notificata” in data 3 giugno 2015, ma ha depositato copia di tale comunicazione, effettuata a mezzo pec e notificata poi alla controparte ex art. 372 c.p.c., in data 1 giugno 20161 solo con le note depositate nel mese di giugno 2016 (v. pure a p. 2 di dette note).

4.2. In tale situazione, viene in rilievo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui in tema di ricorso per regolamento di competenza, qualora il ricorrente alleghi che la sentenza gli è stata comunicata in una certa data, l’obbligo del deposito, da parte dello stesso ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, del biglietto di cancelleria da cui desumere la tempestività della proposizione dell’istanza di regolamento (obbligo fissato, a pena di improcedibilità, dal combinato disposto dell’art. 47 c.p.c. e dell’art. 369 c.p.c., comma 2 e posto a tutela dell’esigenza pubblicistica della verifica della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione) può essere soddisfatto o mediante il deposito del predetto documento contestualmente a quello del ricorso per cassazione (come previsto, per l’appunto, dall’art. 369, citato comma 2) oppure attraverso le modalità previste dall’art. 372 c.p.c., comma 2 (deposito e notifica mediante elenco alle altre parti), purchè nel termine fissato dello stesso art. 369 c.p.c., comma 1; deve, invece, escludersi ogni rilievo dell’eventuale non contestazione in ordine alla tempestività del ricorso da parte del controricorrente ovvero del reperimento dei predetti documenti nel fascicolo d’ufficio o della controparte da cui risulti tale tempestività (Cass., sez. un., ord., 16/04/2009, n. 9004; Cass., ord., 27/01/2011, n. 2023; Cass., ord., 4/10/2013, n. 22765).

4.3. Alla luce di quanto precede deve essere dichiarata l’improcedibilità dell’istanza di regolamento di competenza.

5. Spese al definitivo.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; spese al definitivo; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, a seguito di riconvocazione, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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