Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25794 del 30/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 30/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.30/10/2017), n. 25794
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11131-2016 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA, in persona del procuratore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO, 42, presso lo studio
FORENSE SRL GNOSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE DI
FIORE;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ LA CASTELLANA SOC COOP ARL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 202/28/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 14/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. MANZON ENRICO.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con sentenza in data 12 gennaio 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva parzialmente l’appello proposto da La Cagelluna Scarl avverso la sentenza n. 721/18/13 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che ne aveva rigettato il ricorso contro il fermo amministrativo disposto da Equitalia Polis spa. La CTR osservava in particolare che l’Agente della riscossione, a fronte delle eccezioni della società contribuente, non aveva provato il rituale perfezionamento della procedura notificatoria della cartella esattoriale prodromica all’atto cautelare impugnato.
Avverso tale decisione ricorre per cassazione Equitalia Sud, già Equitalia Polis spa, deducendo un motivo unico.
L’intimata società non si è difesa.
La ricorrente ricorrente ha presentato memoria.
Con ordinanza interlocutoria in data 16 febbraio 2017 si è disposta l’acquisizione del fascicolo dei gradi di merito.
Successivamente la ricorrente ha depositato ulteriore memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agente della riscossione ricorrente – affermata in via preliminare la tempestività dell’impugnazione, in applicazione dell’art. 327 c.p.c., comma 2, poichè la notifica del ricorso in appello -effettuata direttamente tramite il servizio postale D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 16, comma 3, doveva considerarsi inesistente, sicchè non aveva avuto conoscenza del giudizio di secondo grado, se non dal 25 febbraio 2016, data nella quale la società contribuente aveva presentato istanza di rimborso, sulla base della sentenza impugnata- denuncia la nullità della sentenza medesima per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, art. 20 e art. 53, comma 2.
La censura è fondata.
Va ribadito che “In tema di processo tributario, la notifica “diretta” del ricorso a mezzo posta “si considera fatta nella data di spedizione” anche per l’appellante ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 5, art. 20, comma 2, e art. 53, comma 2, fermo restando che l’avviso di ricevimento, pur non previsto dal citato D.Lgs. n. 546, art. 22, comma 1, che fa riferimento soltanto al deposito dell’avviso della ricevuta di spedizione, costituisce prova indispensabile per dimostrare il suo perfezionamento, che può avvenire, comunque, anche per compiuta giacenza la L. 20 novembre 1982, n. 890, ex art. 8,comma 2″ (Sez. 5, Sentenza n. 22932 del 29/10/2014, Rv. 633121 – 01).
Orbene, nel caso di specie -come potutosi appurare dall’esame del fascicolo del grado di appello, essendone consentito l’accesso dalla competenza a giudicare nel merito il “fatto processuale” oggetto del giudizio di legittimità- difetta il deposito dell’avviso di ricevimento del gravame, sicchè, in applicazione del principio di diritto di cui a tale, consolidato, arresto giurisprudenziale, deve affermarsi l’inesistenza della notifica del gravame medesimo all’Agente della riscossione.
Ne consegue, allo stesso tempo, sia che il ricorso per cassazione in esame è ammissibile ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38,comma 3, non avendo avuto la ricorrente conoscenza dell’appello della società contribuente, il che ne giustifica e ne sana la tardività, sia che l’appello medesimo va considerato insanabilmente inammissibile.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata senza rinvio.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; condanna la società intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.000 oltre Euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017