Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25794 del 15/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25794 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: CURZIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 18920-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA – società con socio unico – in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI
134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocatO GRANOZZI GAETANO giusta procura a
margine del ricorso;

– ricorrenti contro
LA MARTINA SAVIO DOMENICO LMRSDM68P24G273T,
D’AMORE MATTEO DMRMTT72T27G273T, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA MERULANA 76, presso lo studio
dell’avvocato ORECCHIA FRANCESCO, rappresentati e difesi

PoR

Data pubblicazione: 15/11/2013

dall’avvocato ASTUTO VINCENZO giusta delega in calce al
controricors;

– controricorrenti nonché contro

domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 221, presso lo studio
dell’avvocato FABBRINI FABIO, che lo rappresenta e difende giusta
procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

– ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 995/2010 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA dell’8/06/2010, depositata il 08/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

Ric. 2011 n. 18920 sez. ML – ud. 10-10-2013
-2-

PORRETTO FRANCESCO PRRFNC63E23G273M, elettivamente

Poste italiane spa chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di
Messina, pubblicata il 8 luglio 2010, che decidendo in sede di rinvio, ha rigettato
l’appello contro la sentenza del Tribunale, che aveva accolto il ricorso di Matteo
D’Amore, Savio La Martina, Francesco Porretto, dichiarando la nullità del termine
apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra le parti per ‘esigenze
eccezionali’, con i provvedimenti consequenziali.
Poste italiane spa propone un ricorso articolato in una pluralità di motivi, concernenti
la legittimità della apposizione del termine in base a quanto previsto dalla
contrattazione collettiva e l’entità del risarcimento del danno. Con il terzo motivo si
chiede l’applicazione dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010.
I lavoratori si difendono con distinti controricorsi. Nel suo controricorso il Porretto
propone ricorso incidentale in ordine alla compensazione delle spese.
La posizione articolata da Poste italiane sulla legittimità del termine è inammissibile
in quanto sul punto si è già espressa la Corte di cassazione con la sentenza con la
quale cassò con rinvio la decisione della Corte d’appello di Palermo con rinvio alla
Corte di Messina.
Quanto al motivo concernente l’applicazione dell’art. 32 1. 183 del 2010 lo stesso
deve essere accolto, in base a giurisprudenza costante di questa Corte sulla
applicabilità della norma anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore
della stessa, quando, come nel caso in esame, non si è formato il giudicato.
Il ricorso incidentale del Porretto sulle spese rimane assorbito.
PQM
La Corte riunisce il ricorso principale e l’incidentale proposto dal Porretto. Accoglie
solo il motivo del ricorso principale relativo al risarcimento del danno mediante
l’applicazione dell’art. 32 della legge 183 del 2010 e dichiara inammissibili tutti gli
altri motivi del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Cassa in relazione
al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione
rispetto alla Corte che si pronunciò con sentenza poi cassata in sede di legittimità,
anche per le spese.

Ragioni della decisione

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sesta sezione civile del 10
ottobre 2013.

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