Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25794 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 13/11/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 13/11/2020), n.25794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26922-2016 proposto da:

B.T., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO

PUCCI, rappresentati e difesi dagli avvocati ANDREA STRAMACCIA,

LORENZO CALVANI;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO CO.FI.DI., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B. MORGAGNI 19,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA MARSILI, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO FANFANI;

– controricorrente –

e contro

V.C., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUCIA PASQUI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 684/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 15/09/2016 R.G.N. 1135/2013.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con ricorso ex art. 414 c.p.c. al Tribunale di Firenze i lavoratori indicati in epigrafe, in parte dipendenti della Unione Commercio e Turismo della Provincia di Firenze (d’ora in poi Confcommercio) ed in parte della (OMISSIS) Srl, società fallita, convennero, con distinti giudizi poi riuniti, il Consorzio Co.Fi.Di (d’ora in poi COFIDI) nonchè i Signori P., S., Br., So. e V., tutti soggetti che, a vario titolo, avevano ricoperto cariche in Confcommercio, in COFIDI e nella altre società controllate da Confcommercio, per chiedere la condanna al pagamento di spettanze retributive;

il Tribunale dichiarò la nullità di tutti i ricorsi;

2. la Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 15 settembre 2016, pur non condividendo la pronuncia di prime cure in punto di nullità degli atti introduttivi, respinta ogni altra eccezione preliminare, ha rigettato nel merito le domande dei lavoratori;

ha ritenuto, sulla scorta del materiale probatorio acquisito, non provata la sussistenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro; inoltre, quanto alla responsabilità del V., così come degli altri convenuti in proprio ai sensi dell’art. 38 c.c., ha accertato che i crediti rivendicati risalivano ad inadempimenti databili dall’ottobre 2006, mentre il V. era stato prima collocato in pensione nel marzo del 2006;

3. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i lavoratori in epigrafe con 2 motivi, con atto notificato alla COFIDI ed al V., che hanno resistito con distinti controricorsi; il Consorzio ha anche comunicato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso si denuncia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro con riferimento all’art. 2094 c.c.”, criticando diffusamente la sentenza impugnata per avere negato la responsabilita dei soggetti convenuti quali datori di lavoro;

la censura è inammissibile;

come noto, infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre – a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione – per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicchè il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perchè è quella che è stata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti; nella specie, come è reso palese dal corpo del motivo in cui si richiamano materiali istruttori (relazioni della Guardia di Finanza, testimonianze, la sentenza penale n. 666/2013 del Tribunale di Firenze), parte ricorrente pretende un diverso apprezzamento nella valutazione dei fatti operata dal giudice del merito cui è istituzionalmente riservata, invocando un sindacato del tutto estraneo al giudizio di legittimità;

2. con il secondo motivo si denuncia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro con riferimento all’art. 38 c.c.”, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe riconosciuto la responsabilità del V. ai sensi della disposizione codicistica, nonostante questa dovesse “retroagire fino al momento in cui “il fondo comune” di Confcommercio si è manifestato del tutto insufficiente a far fronte alle obbligazioni assunte”, in ragione dei “fraudolenti strumenti… illecitamente” posti in essere dal V. medesimo;

il motivo è privo di fondamento;

con riguardo alle associazioni non riconosciute, secondo la chiara previsione dell’art. 38 c.c., alla possibilità di agire sul fondo comune si aggiunge per i terzi creditori la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta: tale responsabilità non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e che si è risolta nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente (v. Cass. n. 8752 del 2017, Cass. n. 18188 del 2014);

nella specie la Corte territoriale ha del tutto coerentemente negato una responsabilità del V. – per il titolo solidale ex art. 38 c.c. – in ordine ad inadempimenti nel pagamento di spettanze maturate in periodo successivo al suo collocamento in pensione, negando così che gli stessi fossero riconducibili ad attività gestoria del rapporto di lavoro riferibile al V., con un accertamento di fatto che non può essere messo in discussione in questa sede invocando pretesi comportamenti fraudolenti eventualmente rilevanti per altro titolo;

3. conclusivamente il ricorso va rigettato, con assorbimento di ogni altra questione riproposta dalla COFIDI senza fare ricorso ad impugnazione incidentale; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna delle parti controricorrenti; stante la dichiarazione dell’Avv. Paolo Fanfani per COFIDI di avere fatto anticipo delle spese, in suo favore va disposta la distrazione;

occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese liquidate in Euro 6.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%, in favore di ciascuno dei controricorrenti, con attribuzione per l’Avv. Fanfani.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA