Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25794 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26821/2010 proposto da:

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

(OMISSIS) in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

REGIONE PUGLIA, C.P., COMUNE DI CARO VIGNO, PROVINCIA DI

BRINDISI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2292/2009 del TRIBUNALE di LECCE, depositata

l’11/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 360-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione; che la relazione ha il seguente contenuto:

“1. Oggetto del ricorso è la sentenza (11 novembre 2009) del Tribunale di Lecce, in persona del giudice unico, con la quale veniva dichiarato improcedibile l’appello – proposto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali avverso la sentenza del Giudice di pace di San Vito dei Normanni – per essere avvenuta la costituzione dell’attore oltre il termine di dieci giorni, decorrenti dalla prima notificazione, in un caso in cui l’atto introduttivo era stato notificato a più persone.

2. Con l’unico motivo è dedotta la violazione degli artt. 165 e 347 cod. proc. civ., essendo la costituzione in appello avvenuta entro dieci giorni dal perfezionamento della notifica dell’atto di appello.

Le parti, ritualmente intimate, non hanno svolto difese.

E’ applicabile ratione temporis la L. 18 giugno 2009, n. 69.

Proposta di decisione.

1. Il ricorso va accolto perchè manifestamente fondato e l’accoglimento è correlato alla sussistenza di precedenti conformi.

2. E’ vero che – come ritenuto dal giudice di merito e di recente ribadito dalle Sez. Un. – costituisce principio consolidato quello secondo cui il termine per la costituzione dell’attore, nel caso in cui l’atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello d’appello; tale adempimento, ove entro tale termine l’attore non sia ancora rientrato in possesso dell’originale dell’atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (c.d. velina), (Cass. Sez. Un., del 18 maggio 2011 n. 10864).

Tale principio va applicato unitamente a quello, pure consolidato, secondo cui il termine per la costituzione dell’appellante, ai sensi dell’art. 347 cod. proc. civ., in relazione all’art. 165 cod. proc. civ., decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell’atto di appello nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all’ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell’impugnazione, (da ultimo, Cass. del 20 aprile 2010 n. 9329).

3. Nella specie, l’atto di appello è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 12 ottobre 2004 e ricevuto da tutte le parti il 14 successivo; la costituzione del Ministero appellante è avvenuta il successivo 25 ottobre e il 24 ottobre era giorno festivo.

Pertanto, la costituzione in appello è avvenuta tempestivamente”;

che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione; che le parti non hanno mosso rilievi;

che, pertanto, il secondo motivo di ricorso – correlato alla sussistenza di precedenti conformi – deve essere accolto;

che la causa deve essere rimessa al Tribunale di Lecce, in diversa persona, che liquiderà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Lecce, in diversa persona.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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