Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25793 del 14/12/2016

Cassazione civile, sez. II, 14/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep.14/12/2016),  n. 25793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17020-2012 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OMBRONE 14,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO RAPANTI PELLETTIER, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

e contro

L.N., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 68/2011 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 01/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Papanti Pelletier per il ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento dei primi tre

motivi ed il rigetto del quarto motivo di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.G. evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Gela, V.S., + ALTRI OMESSI

Alcuni dei convenuti si costituivano eccependo di essere proprietari di appartamenti ubicati nel fabbricato confinante, e che C.C., originario proprietario del terreno, aveva destinato l’area, prima di alienarla, a parcheggio e spazio di manovra, creando per l’effetto in loro favore una servitù per destinazione del padre di famiglia.

In via riconvenzionale chiedevano accertarsi l’acquisto della proprietà del bene ovvero della servitù, in ragione del possesso protratto a far data dal 1968.

Disposta CTU ed integrato il contraddittorio nei confronti di C.C. e L.N., quest’ultima si costituiva e deduceva che in realtà il bene era stato destinato ad uso pubblico, ed era quindi “attore quindi evocava in giudizio anche Enel Distribuzione S.p.A., in quanto proprietaria di alcuni immobili ubicati nell’edificio confinante.

L’Enel si costituiva e deduceva la propria estraneità alla lite, pur vantando un diritto di passaggio sull’area contesa.

Quindi dopo una seconda CTU, si costituiva C.C. che dichiarava di essere estraneo ai fatti.

Con sentenza n. 282 del 4 luglio 2007, il Tribunale, previa qualificazione della domanda come revindica, disponeva la revoca dell’ordine di chiamata in causa, non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario, ma accoglieva la domanda, ritenendo che fosse stata offerta la prova della proprietà tramite i vari atti di acquisto a titolo derivativo.

Doveva poi escludersi che i convenuti avessero posseduto il bene in maniera tale da poterne usucapire la proprietà, trattandosi di detentori che non avevano mai posto in essere un atto di interversione del possesso.

Per l’effetto condannava i convenuti al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni.

Avverso tale sentenza proponeva appello il G. dolendosi della dichiarazione di irritualità della chiamata in causa della L. e dell’Enel, e della conseguente statuizione in punto di spese di lite.

N.G., + ALTRI OMESSI

L.N. chiedeva la disapplicazione dei provvedimenti amministrativi con i quali era stata rilasciata la concessione edilizia all’attore, con la conseguente abusività della costruzione, mentre V.S. contestava che il G. avesse mai avuto il possesso del terreno.

La Corte d’Appello di Caltanissetta con la sentenza n. 68 del 1 giugno 2011 rigettava la domanda attorea, confermando nel resto la sentenza impugnata, previa compensazione delle spese del giudizio di appello.

Dopo aver ritenuto corretta, anche perchè non contestata, la qualificazione della domanda attorea quale azione di rivendica ex art. 948 c.c., riteneva fondato l’appello incidentale nella parte in cui si contestava il difetto di prova della proprietà in capo al G..

Questi, infatti, non aveva prodotto la documentazione ipocatastale idonea a dimostrare che era proprietario in base ad una serie continua di trascrizioni nel ventennio.

Infatti l’atto di donazione del 26 novembre 1992, con il quale aveva acquistato il fabbricato e l’adiacente piazzale da B.C., nonchè il titolo con il quale la donante aveva a sua volta acquistato, non recano la data della trascrizione. Inoltre dagli atti, che pur fanno menzione del trasferimento del fondo, non emergono le dimensioni dell’area de qua.

Manca quindi la continuità delle trascrizioni, e per l’effetto doveva essere accolto l’appello incidentale.

Andava altresì accolto l’appello incidentale di G.S. e V.M.V.L., contumaci in primo grado, che avevano contestato il loro difetto di legittimazione passiva, atteso che effettivamente l’attore non aveva dimostrato che fossero occupanti dell’area oggetto di causa.

Ed analoga conclusione valeva per l’appello incidentale proposto dagli eredi di Mu.Em. e P.C..

1,a mancata prova della titolarità del bene imponeva anche il rigetto dell’appello del G. nei confronti dell’Enel Distribuzione e della L., essendo invece inammissibile il motivo di appello proposto nei confronti di C.C., nella parte in cui il Tribunale non aveva dichiarato cessata la materia del contendere, atteso che la domanda de qua non era stata in alcun modo presa in considerazione dal giudice di primo grado.

Andava poi negata la natura pubblica dell’area, atteso che i documenti versati in atti dagli appellanti incidentali non confortavano tale conclusione, mentre, quanto alle domande di usucapione, riproposte in via subordinata con appello incidentale, reputava che il G., una volta escluso che fosse proprietario, era privo di legittimazione passiva, trattandosi in ogni caso di domanda infondata, posto che la richiesta di prova testimoniale non era stata riproposta dai convenuti in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado.

Infine andava respinto anche l’appello incidentale della L., con il quale si chiedeva accertarsi l’abusività del fabbricato del G., in quanto non era stato dedotto quale diritto vantasse in merito a tale pronuncia, e la richiesta si sostanziava nella pretesa di ottenere l’annullamento in via principale di un atto amministrativo, attività riservata al giudice amministrativo.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello ha proposto ricorso G.G. sulla base di quattro motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la nullità della sentenza e del procedimento per la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c..

Infatti, nonostante la puntuale indicazione dei motivi dell’appello incidentale non evidenziasse alcuna doglianza concernente il profilo della continuità delle trascrizioni degli atti di acquisto, la Corte nissena aveva invece accolto il gravame rilevando ex officio la questione ritenuta dirimente, e rappresentata dall’assenza di continuità delle trascrizioni dei titoli di provenienza del ricorrente, in quanto non era dato evincere la data della trascrizione, e quindi verificare l’effettivo collegamento tra i vari anelli della catena traslativa.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2644 c.c., in quanto la sentenza gravata, nell’attribuire rilevanza fondamentale alla continuità delle trascrizioni, aveva dato preminenza ad un elemento destinato a risolvere i conflitti tra più aventi causa dal medesimo) titolare, laddove nella fattispecie si controverteva in tema di azione di rivendica, per la quale è essenziale che l’attore fornisca la prova della proprietà, ma non anche dell’opponibilità del proprio titolo ai terzi.

La continuità richiesta dalla giurisprudenza al fine di risalire ad un acquisto a titolo originario, non concerne la trascrizione ma i soli trasferimenti. Inoltre i convenuti non avevano mai contestato la pretesa attorca, vantando un diritto acquisito da un comune dante causa, sicchè non assumeva rilievo la necessità di assicurare anche la continuità delle trascrizioni.

Il terzo motivo denunzia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, e precisamente in merito alla mancata indicazione delle misure del terreno nell’atto di provenienza, ritenuta ostativa alla dimostrazione della titolarità del bene.

La Corte di appello aveva infatti ritenuto che tale carenza impediva di poter correttamente identificare il bene, e ciò sebbene il Tribunale avesse puntualmente e specificamente riportato le misure del terreno in sentenza.

Si deduce che in realtà le misure dell’immobile non sono l’unico e decisivo elemento identificativo, ben potendo contribuire a tal fine, in primo luogo l’indicazione dei confini ovvero altri dati obiettivi idonei ad assicurare tale scopo.

Nella specie, come si evince dalle descrizioni contenute nei titoli di provenienza del ricorrente, il terreno risultava riportato con la menzione dei dati catastali e dei confini dovendosi quindi escludere ogni incertezza al riguardo.

Il quarto motivo denunzia il vizio di motivazione in merito al rigetto dell’impugnazione principale concernente la ritualità delle chiamate in causa della L., dell’Enel Distribuzione e di C.C., che la Corte d’Appello aveva rigettato in considerazione del fatto che si riteneva che non fosse stata offerta la prova della proprietà del bene ad opera dell’attore.

Il vizio che inficia la decisione sul tema della prova del diritto vantato si ripercuote anche su tale affermazione, la quale peraltro non trova riscontro nella natura della censura formulata in grado di appello, che investiva la correttezza della qualificazione degli appellati come litisconsorti non necessari e la conseguente legittimità della revoca dell’ordine di integrazione del contraddittorio.

2. Ritiene la Corte che debba procedersi, per la loro stretta connessione logica, alla disamina congiunta dei primi tre motivi di ricorso che investono) nel complesso la correttezza della decisione della Corte nissena in ordine alla carenza di prova della proprietà del bene in capo al ricorrente.

I giudici di appello, pur dando atto dell’esistenza dei titoli di provenienza in favore del G., hanno però ritenuto) ostativa all’accoglimento della domanda la circostanza che non risultava la data di trascrizione dei titoli stessi, e che in ogni caso i titoli non riportavano le dimensioni del piazzale rivendicato.

Ebbene, se deve escludersi che la decisione gravata sia incorsa nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dovendo correttamente ritenersi che il motivo di appello incidentale con il quale si contestava il rigetto della domanda attorea, per non avere il G. dimostrato di essere proprietario, ben consentiva di rilevare se fosse stata effettivamente fornita la “probatio” così come imposta dall’art. 948 c.c., tuttavia deve escludersi che le conclusioni nel merito raggiunte dalla sentenza gravata possano essere condivise.

Appare, infatti, erroneo l’argomento secondo cui la domanda non poteva essere accolta in quanto i titoli di provenienza del G. non riportavano le dimensioni del fondo, trattandosi questo di elemento non essenziale ai fini della possibilità di identificare il fondo trasferito, supplendo a tal fine, ed in maniera peraltro necessaria ad assicurare la effettiva identificazione dell’immobile, ancor più delle sue dimensioni che spesso possono rivelarsi del tutto indicative e prive di effettiva corrispondenza, la indicazione dei confini ovvero il riferimento ai dati catastali.

Tuttavia l’argomentazione concernente le dimensioni del fondo, appare una delle due rationes decidendi poste dalla sentenza a sostegno della decisione di rigetto della domanda attorea, essendo evidente dalla lettura delle motivazioni come altrettanto decisiva sia stata ritenuta l’assenza di continuità delle trascrizioni.

Le doglianze del ricorrente sono fondate, avendo la Corte di merito attribuito rilevanza ad un elemento, quale quello della continuità delle trascrizioni, che non assume decisività nel caso in esame, in cui la risoluzione del contrasto tra le parti non si ricollega alla necessità di stabilire, sulla scorta delle regole e dei principi della trascrizione, la prevalenza tra i vari titoli di acquisto derivativi e la conseguente opponibilità del titolo dell’istante ai terzi, atteso che come si evince dalla stessa lettura dell’art. 2644 c.c., la trascrizione è destinata a risolvere i conflitti tra più aventi causa dal medesimo autore.

Nella fattispecie, come si evince dalle difese degli appellanti incidentali, la pretesa degli occupanti nei confronti dei quali era stata indirizzata l’azione di rivendica, si fonda comunque su di un acquisto a titolo originario, rappresentato dall’usucapione della proprietà dell’area o di una servitù (per essere state possedute sin dal 1968) ovvero per effetto della nascita di una servitù per destinazione del padre di famiglia (cfr. conclusioni in sede di appello, pag. 5 della sentenza appellata).

Peraltro come si evince dalla lettura delle motivazioni della sentenza del Tribunale, riportate in ricorso alle pagg. 5 e ss., i titoli di provenienza dell’attore, e precisamente la donazione ricevuta da B.C., con atto del 26/11/1992, che a sua volta aveva acquistato da Mo.Vi., la quale a sua volta aveva acquistato da C.C., fanno risalire la titolarità del bene in capo ad un soggetto ( C.C.) di cui anche i convenuti non contestavano la proprietà originaria, assumendo che si trattasse proprio dell’originario unico proprietario dei fondi, al quale risaliva, per l’ipotesi di mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione, la costituzione della servitù di parcheggio per destinazione del padre di famiglia.

In tal senso, costituisce giurisprudenza pacifica di questa Corte quella per la quale il rigore del principio secondo il quale chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza dell’asserito dominio sulla cosa rivendicata risalendo, anche attraverso i propri “danti causa”, fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento della usucapione, non è minimamente attenuato dalla mera proposizione di una domanda riconvenzionale o eccezione di usucapione da parte del convenuto, quando questa non sia formulata in modo da comportare il riconoscimento, in favore dell’altra parte, della titolarità del diritto dei “danti causa” di questa (cfr. ex multis Cass. n. 10815/1994).

Ma appunto nel caso in cui non sia contestata la appartenenza ad un comune dante causa (Cass. n. 4975/2004) ovvero ad uno dei danti causa dell’attore in rivendica (Cass. n. 8246/1997) l’attenuazione dell’onere probatorio consente al rivendicante di potersi limitare a dimostrare che il bene abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto, e precisamente che gli sia pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti da chi lo aveva acquistato a detto titolo, ovvero che tale serie di validi trasferimenti si è. protratta per il tempo necessario all’usucapione (cfr. Cass. n. 43/2000).

Alla luce di quanto sopra esposto deve quindi ritenersi che l’onere probatorio gravante sull’attore possa appunto ritenersi attenuato, e che la prova della proprietà ben possa essere fornita mediante la dimostrazione di una serie continua di atti di trasferimento, sino a risalire all’acquisto da colui che gli stessi convenuti individuano come proprietario originario della striscia di terreno in contestazione.

L’affermazione della necessità di assicurare anche la prova della continuità delle trascrizioni, intendendosi a tal fine necessario dimostrare la data della trascrizione dei titoli di provenienza, pur non contestandosi la continuità della catena dei trasferimenti, e la corretta successione dei vari danti causa, risulta poi contrastata sempre dalla giurisprudenza di questa Corte che con la pronuncia n. 4774 del 1983, alla quale il Collegio intende assicurare continuità, ha affermato che nell’azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d’acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui, al fine di tale dimostrazione non è necessaria, nè sufficiente la prova della continuità delle risultanze catastali ed ipotecarie, trattandosi di forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale.

Il ricorso deve essere pertanto accolto, e la sentenza deve essere cassata designandosi come giudice del rinvio la Corte di Appello di Catania, affinchè decida nuovamente la causa attenendosi ai suesposti principi di diritto.

L’accoglimento dei predetti motivi di ricorso, determina poi l’assorbimento del quarto motivo, considerato che i motivi di appello avanzati dal G. nei confronti della L., del C.C. e di Enel Distribuzione, non erano stati esaminati, essendosi ritenuta assorbente la circostanza del mancato assolvimento dell’onere della prova circa la proprietà ad opera del rivendicante, che è invece interessata dall’accoglimento del ricorso per le suesposte ragioni.

Il giudice del rinvio provvederà anche sule spese del presente giudizio.

PQM

La Corte, accoglie i primi tre motivi di ricorso, ed assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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