Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25793 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26717/2010 proposto da:

L.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA GIULIANA 74, presso lo studio dell’avvocato PORPORA

RAFFAELE, rappresentato e difeso dall’avvocato MUCIACCIA Giancarlo,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

LLOYD ADRIATICO SPA, M.R. in qualità di erede di D.

S.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 359/2009 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

6.5.09, depositata il 28/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 360 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;

che la relazione ha il seguente contenuto:

“1. L.F. – palombaro professionista, che aveva subito gravi lesioni in esito a un sinistro stradale – dopo aver accettato a titolo di acconto quanto liquidato dall’assicurazione, conveniva in giudizio la stessa assicurazione e d.S.E. per sentirli condannare al pagamento dell’importo residuo. Il Tribunale di Trieste rigettava la domanda per essere stato l’attore già integralmente risarcito prima della causa.

La Corte di appello di Trieste dichiarava inammissibile l’impugnazione per difetto di specificità dei motivi (sentenza del 28 settembre 2009).

2. Avverso la suddetta sentenza il L. ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. E’ dedotta la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4.

L’assicurazione e l’erede della D.S., ritualmente intimati, non hanno svolto difese.

E’ applicabile ratione temporis la L. 18 giugno 2009, n. 69.

Proposta di decisione.

1. Il ricorso è manifestamente infondato è può essere trattato con la procedura camerale. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza consolidata della Corte in tema di necessaria specificità dei motivi di appello; le argomentazioni addotte con il ricorso non offrono elementi idonei a mutare orientamento, nè idonei a richiedere la trattazione in udienza pubblica per confutarle, confermando l’orientamento consolidato.

Il rigetto del ricorso è adottato ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., n. 1.

2. La Corte – in stretto collegamento con il carattere del giudizio di appello, che non è un novum iudicium, e con la funzione dell’impugnazione di impedire il passaggio in giudicato della sentenza – ha costantemente dato una interpretazione rigorosa delle prescrizioni dell’art. 342 cod. proc. civ., con conseguente necessità del requisito della specificità dei motivi, a pena di inammissibilità. Secondo tale linea interpretativa, l’atto di appello, che fissa i limiti della controversia in sede di gravame e consuma il diritto potestativo di impugnazione, deve contenere una parte volitiva congiunta ad una parte argomentativa; le argomentazioni dell’appellante, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, devono essere contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata e volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono; con la conseguenza, che non è sufficiente che l’atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è necessario che le ragioni sulle quali il gravame si fonda siano correlate sempre con la motivazione della sentenza impugnata (a titolo esemplificativo, Cass. Sez. Un. 29 gennaio 2000, n. 16; Cass. 18 aprile 2007, n. 9244; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4068).

Corollario di tale stretto legame tra le argomentazioni critiche svolte dall’appellante e le argomentazioni della sentenza impugnata è la mancanza di specificità dei motivi tutte le volte che questi siano stati formulati mediante il richiamo di difese svolte nel primo grado, non potendo riferirsi alla sentenza impugnata le difese svolte prima di essa e non spettando al giudice un’opera di relazione e supposizione (a titolo esemplificativo, Cass. 19 settembre 2006, n. 20261; Cass. 29 ottobre 2004, n. 20987; Cass. 13 settembre 2004, n. 18353).

3. La sentenza impugnata – applicando i suddetti principi – ha ritenuto non specifici i motivi di appello articolati mediante la riproduzione nell’atto di impugnazione delle difese svolte nella comparsa conclusionale di primo grado.

4. Con il ricorso il L. mira a sostenere che tali principi non sono utili quando, come pacificamente nella specie, le difese svolte in primo grado sono state riprodotte nell’atto di appello. In tale casi, la richiesta dell’espresso riferimento delle argomentazioni dell’appellante alla sentenza impugnata si sostanzierebbe in un requisito solo formalistico, non essendo necessaria (per la materiale presenza nell’atto di appello delle difese) la ricerca da parte del giudice. Inoltre, non sussisterebbe differenza tra criticare una decisione perchè non ha considerato una prova e richiedere la riforma della decisione sulla base di una prova, quando (come nella specie secondo il ricorrente) manca nella decisione l’esame di quella prova.

4.1. Per confutare tale argomentazioni basta osservare quanto segue.

La riproduzione nell’atto di appello delle difese svolte in primo grado (peraltro già oggetto della specie concreta in una delle decisioni che hanno ribadito l’orientamento consolidato, si veda Cass. n. 18353 del 2004, in motivazione) non intacca minimamente il principio. Stante lo stretto collegamento che deve esserci tra elemento volitivo-argomentativo dell’impugnazione e decisione impugnata affinchè sia rispettata la ratto dell’art. 342 cod. proc. civ. e impedita la decadenza dall’impugnazione, l’opera di relazione e supposizione vietata al giudice ad quem, dovrebbe lo stesso essere svolta in presenza di difese di primo grado riportate nell’atto di appello, non potendosi ritenere – come sembra sostenere il ricorrente – che il divieto si riferisca alla sola ricerca materiale delle argomentazioni utilizzate per l’appello.

Quanto al secondo profilo, è sufficiente mettere in risalto che nel caso ipotizzato la censura alla sentenza di secondo grado dovrebbe articolarsi come omessa pronuncia; il che non è neanche prospettato nel ricorso. Comunque, la sentenza di primo grado aveva argomentato sulle ragioni del mancato riconoscimento del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica, come risulta dallo stesso ricorso, oltre che dalla sentenza impugnata.

Infine, a conferma della strumentalità del motivo di ricorso, va sottolineato il contrasto tra i motivi di appello che – secondo l’assunto del ricorrente – erano specificamente contenuti nella riproduzione della comparsa conclusionale di primo grado, concernenti solo il mancato riconoscimento del danno patrimoniale da incapacità di svolgere il lavoro di palombaro, sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante, e le conclusioni precisate in sede di appello (quali risultano dalla sentenza impugnata) che, all’evidenza, concernono altre voci di danno rispetto alle quali si chiedeva la riforma della sentenza. Contraddizione, peraltro, rilevata dalla sentenza impugnata nel raffrontare le conclusioni con quelle contenute nella comparsa conclusionale (p. 9 sentenza)”;

che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione;

che le parti non hanno mosso rilievi;

che, pertanto, il ricorso – correlato alla sussistenza di precedenti conformi – deve essere rigettato;

che, non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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