Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25792 del 14/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 14/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep.14/12/2016),  n. 25792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9753-2012 proposto da:

B.V., B.M., anche quale procuratrice di

B.B., Z.G., elettivamente domiciliati presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi

dall’avv. BRUNO AMENDOLA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

e contro

M.P., A.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 152/2011 della CORTV D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 23/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Piefelice, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 9/1/1984, M.P. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno B.E. e G. al fine di accertare l’esatto confine tra il proprio fondo sito in (OMISSIS) e quello confinante dei convenuti, con la condanna di questi ultimi al rilascio della zona di terreno indebitamente posseduta.

Aggiungeva altresì che i B. stavano costruendo un fabbricato, del quale chiedeva la demolizione per il mancato rispetto delle distanze legali.

Si costituivano i convenuti che contestavano la domanda, sostenendo che il confine non era incerto ma corrispondeva alle previsioni dei rispettivi titoli di proprietà.

Peraltro la zona si connotava per significative divergenze tra i dati catastali e l’effettiva situazione dei luoghi, dovendosi pertanto ritenere che il confine era rappresentato da un muro di contenimento da loro realizzato con accordo del dante causa dell’attore, secondo le pattuizioni contenute nell’atto per notaio Am. del 15 luglio 1963.

Eccepivano altresì di avere usucapito la zona posta a confine, in quanto posseduta da loro e dalla loro dante causa sin dal 1957.

In via riconvenzionale lamentavano che l’attore aveva aperto due varchi nel viale comune, occupando altresì parte dello spiazzo comune; inoltre aveva realizzato una fognatura ed aveva chiuso la scala di accesso al fabbricato in corso di realizzazione sul loro fondo, chiedendo che quindi fosse condannato al ripristino dello stato dei luoghi, con la condanna anche alla contribuzione alle spese sostenute a suo tempo per la costruzione del muro di confine.

Disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di A.C., coniuge dell’attore e comproprietaria del fondo, decedeva B.G., ed a seguito della riassunzione, si costituivano i suoi eredi, B.B., M. e V., che si riportavano alle precedenti difese del loro dante causa.

Il Tribunale con la sentenza n. 1199 del 19/5/2005 dichiarava inammissibile la domanda di regolamento dei confini, atteso che lo stesso era costituito dal muro di contenimento costruito dai convenuti, condannava i convenuti a demolire le solette dei balconi del fabbricato in costruzione ovvero ad arretrarle sino alla distanza di metri 1,5 dal confine, ed ordinava all’attore ed alla moglie di rimuovere ogni manufatto che impediva la fruizione del cortile comune.

M.P. ed A.C. proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale, ed i convenuti nel costituirsi, oltre a contestare la fondatezza del gravame, proponevano appello incidentale condizionato per l’accoglimento della domanda di usucapione della zona posta a confine ovvero per l’applicazione della previsione di cui all’art. 938 c.c., ed appello incidentale non condizionato per il rigetto della domanda di demolizione delle solette dei balconi.

La Corte d’Appello di Salerno con la sentenza n. 152 del 23 febbraio 2011, accoglieva l’appello principale, determinando il confine tra i due fondi secondo quanto raffigurato nella planimetria sub 2 allegata alla ctu dell’ing. D., condannava gli appellati all’arretramento del fabbricato realizzato sul loro fondo sino alla linea di confine come sopra determinata, con la eliminazione di tutte le vedute poste a distanza inferiore ad un metro e mezzo dal confine, rigettava la domanda di risarcimento) danni e la domanda riconvenzionale relativa al rispristino della situazione preesistente dello spiazzo) comune, ed, in accoglimento parziale dell’appello incidentale, attribuiva ai B. la porzione di circa 26 mq., colorata in verde nella planimetria sub 3 allegata alla ricordata CTU, previa condanna al pagamento della somma di Euro 1.342,78, oltre rivalutazione monetaria dal 17/12/1970 ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata. Infine condannava gli appellati al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio.

Rilevava la sentenza che era erronea la declaratoria di inammissibilità della domanda di regolamento dei confini, in quanto per la sua proponibilità non è necessario uno stato di incertezza oggettivo, ma è sufficiente anche l’incertezza solamente soggettiva, rappresentata dalla contestazione del confine esistente.

In ogni caso, il Tribunale aveva ritenuto di individuare il confine nel muro realizzato dai B., laddove gli appellanti insistevano sulla necessità di tenere conto di quanto emergeva dall’atto Am. del (OMISSIS).

La sentenza, dopo avere richiamato la valenza probatoria dei titoli di provenienza, rilevava che quello degli attori, risalente al 27/7/1983, rinviava quanto ai confini proprio al suddetto atto Am. del (OMISSIS), mentre quello dei convenuti non era in atti, essendo però stato dedotto che avevano acquistato iure hereditario da Ma.Bi., che a sua volta aveva acquistato la proprietà del fondo con atto per notaio M. del (OMISSIS).

Risultava però che all’atto Am., con il quale si era inteso regolare con una vendita ed una permuta i rapporti relativi a tre fondi di proprietà esclusiva, avevano partecipato, oltre a R.C., dante causa degli attori, anche i B., stabilendosi che le proprietà venissero configurate secondo il tipo di frazionamento e la planimetria allegati al rogito, rispettivamente sub A e sub 13.

Con lo stesso atto poi si consentiva ai B. di costruire nella zona indicata in planimetria delle opere statiche atte a garantire la stabilità del suolo e la costruzione della palazzina sul fondo sovrastante degli appellati, opere che in un determinato tratto dovevano essere delimitate da muretti di parapetto o da altra protezione.

Secondo la Corte salernitana, atteso che il muro esistente in loco era da ritenersi realizzato in virtù della concessione di cui all’atto Am., con riferimento quanto all’ubicazione, alla planimetria allegata all’atto stesso sub B, doveva ritenersi altresì che la planimetria fosse stata accettata da entrambe le parti come idonea a fedelmente riprodurre lo stato dei luoghi anche in merito al confine, avendo quindi l’atto Am. una rilevanza probatoria indubbia ai fini della risoluzione della controversia.

Da tale atto emergeva poi che il muro non era stato realizzato sul confine ma all’interno della proprietà degli attori, e ciò trovava conforto anche nelle indagini del C’FU, il quale aveva elaborato dei grafici correttivi, al fine di tenere conto delle discordanze tra la situazione dei luoghi e le mappe catastali.

Da tanto risultava che lo sconfinamento ad opera dei convenuti concerneva non solo il muro, ma anche parti strutturali del fabbricato poi eretto dai B., che insistevano sulla fascia confinaria che era da reputarsi di proprietà degli attori.

Peraltro dall’esame dell’atto Am. si traeva il convincimento che l’autorizzazione data dal R. ai B. concerneva solo la realizzazione di opere statiche, sicchè la corretta interpretazione del contratto escludeva che tale dizione potesse estendersi anche ad elementi della palazzina. Analogamente doveva escludersi che le concessioni del R. si estendessero alla possibilità per gli appellati di poter realizzare delle vedute.

In merito alla domanda di usucapione, rilevava la Corte di merito che non vi era la prova di quando fosse stato esattamente edificato il muro, non essendo dato verificare se fosse maturato il termine utile ad usucapire in relazione alla data di introduzione del giudizio..

Quanto invece alla domanda di accessione invertita, si riteneva di dover distinguere tra la richiesta concernente la fascia di terreno su cui era stata assentata la costruzione del muro, per la quale doveva escludersi, anche in ragione delle competenze tecniche di B.G., la sussistenza del requisito) psicologico della buona fede, e quella concernente lo sconfinamento del muro su di altra parte del fondo degli appellanti, relativamente al quale invece si riteneva dimostrata la buona fede, avuto riguardo anche all’andamento molto scosceso ed accidentato del dislivello naturale.

Per l’effetto gli appellati, previo riconoscimento dell’acquisto della proprietà dell’area interessata da tale sconfinamento, erano condannati al pagamento del doppio del valore del suolo trasferito, come determinato dal CTU, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma annualmente rivalutata.

Una volta determinato il confine conformemente a quanto emergeva dalla planimetria allegata all’atto Am., i convenuti dovevano essere condannati anche all’arretramento ed alla demolizione del loro fabbricato sino alla linea di confine, con la eliminazione di tutte le vedute.

Infine, quanto alla domanda riconvenzionale, concernente l’utilizzo dello spiazzo comune, la sentenza rilevava che non era stata fornita prova che i fatti lamentati fossero effettivamente ascrivibili alla condotta degli appellanti, pervenendosi quindi al rigetto della richiesta di riduzione in pristino.

B.M., anche quale procuratrice di B.B., e B.V., quali credi di B.G., nonchè Z.G., quale erede di B.E., deceduta nelle more del giudizio hanno proposto ricorso articolato in quindici motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia l’illogicità della motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata, disattendendo la tesi secondo cui il confine sarebbe rappresentato dal muro eretto dai convenuti, ha attribuito rilevanza a quanto emergeva dalla planimetria riportata sub B ed allegata all’atto per notaio Am. del (OMISSIS). In particolare non si sarebbe tenuto conto del dislivello esistente tra il fondo degli attori, posto a quota inferiore, e quello dei ricorrenti, posto a quota superiore.

Ne discende che è illogico affermare, come fatto dai giudici di merito, l’attestazione della linea di confine sul piano corrispondente al fondo sul livello superiore, quasi innalzando ad una quota superiore quello posto a livello inferiore.

Pertanto anche a voler ritenere che la scarpata fosse inizialmente di proprietà del solo R., dante causa degli intimati, deve sostenersi che il suo sbancamento, senza la contestuale riduzione dell’estensione del fondo sovrastante, fa sì che il confine coincida con il ciglio superiore del muro.

Il secondo motivo denunzia poi l’illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui la stessa ha ritenuto di dover utilizzare ai fini della determinazione dei confini la planimetria allegata all’atto Am.. Trattasi di planimetria ricavata dal tipo di frazionamento ma che risente, come evidenziato dalla stessa sentenza e dalle indagini peritali, della non corrispondenza delle mappe catastali alla situazione dei luoghi.

Per l’effetto deve ritenersi che i medesimi errori si ripercuotono nella valutazione compiuta dalla Corte distrettuale quanto all’individuazione dei confini tra i fondi oggetto di causa.

Il terzo motivo denunzia l’insufficienza della motivazione, assumendo che, ove si voglia superare quanto evidenziato nel secondo motivo, dall’atto Am. emergeva che il fondo dei B., a fronte di una estensione catastale di circa 410 mq., nell’atto di provenienza veniva indicato come avente una superficie effettiva di mq. 600.

Ne consegue che la sagoma riportata nella planimetria allegata non può rispecchiare l’effettiva dimensione del fondo.

Il quarto motivo lamenta l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione laddove si sostiene che i convenuti in comparsa di risposta in primo grado avevano riconosciuto che la realizzazione del muro era avvenuta in attuazione dell’atto Am., trascurando però di considerare che negli altri scritti difensivi si era invece sostenuto che la costruzione del muro non era intesa a sfruttare la concessione del R., ma che in realtà il loro intento era di realizzare un’opera sul confine, e ciò anche alla luce delle modifiche dello stato dei luoghi conseguenti alle opere di sbancamento della scarpata.

Il quinto motivo denunzia la motivazione della sentenza omessa, apparente e perplessa, laddove è pervenuta alla conclusione che il muro fosse stato edificato tutto all’interino della fascia di terreno di tre metri raffigurata nella planimetria allegata al richiamato atto, e di proprietà del R., trascurando le pacifiche infedeltà delle mappe catastali.

Al fine di superare tale profilo, il CTU nominato aveva elaborato dei grafici correttivi avvalendosi però di dati a loro volta non certi ed omogenei, quale un muro delle case popolari. Inoltre il riallineamento del muro che delimita a nord la proprietà dei ricorrenti, porterebbe come conseguenza la necessità di riallineare anche i confini di altre proprietà, con risultati del tutto irrazionali.

2. In data 7/11/2016 i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso per intervenuto accordo stragiudiziale.

In conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c.

Nulla per le spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva in questa sede da parte degli intimati.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA